ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 11 novembre 1983, n. 638 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1984 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 1251 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 bis dell'anno 1985; Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Roma, nel corso di un giudizio promosso da Parlato Salvatore contro l'I.N.P.S. per ottenere la pensione di invalidita' pur essendo di eta' inferiore a quella per il pensionamento di vecchiaia e pur percependo un reddito di lavoro superiore ai limiti di legge, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 11 novembre 1983 n. 638 nella parte in cui dispone la sospensione o la non attribuzione della pensione di invalidita' a coloro che si trovano nelle suddette condizioni; che il giudice a quo ha messo in rilievo l'inesistenza di una ragionevole giustificazione del differente trattamento riservato dal legislatore al soggetto che ancora non ha compiuto l'eta' pensionabile ed il soggetto che tale eta' ha compiuto; che l'I.N.P.S., costituitosi nel giudizio, ha eccepito l'inammissibilita' della questione per non avere il giudice a quo accertato la sussistenza dei requisiti cui e' subordinata la concessione della pensione di invalidita', il che avrebbe portato a riconoscere al ricorrente la pensione per un certo periodo di tempo precedente all'entrata in vigore della legge impugnata; che nel merito ha rilevato la infondatezza della questione poiche' le situazioni poste a confronto sono disomogenee ed il legislatore ha operato una scelta discrezionale favorendo, nei confronti dei soggetti meno anziani, i soggetti piu' anziani i quali versano in condizione di maggior bisogno a causa dell'eta'; che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha rilevato che la questione attiene ad una normativa che risulta superata dalla legge 222 del 1984 per cui la disposizione censurata assume la valenza di una norma ponte destinata ad operare per un periodo di tempo circoscritto; che, a seguito della nuova legge, sono stati unificati i trattamenti di pensione di invalidita' e quelli di vecchiaia secondo una linea di tendenza alla progressiva unificazione dei regimi previdenziali nell'intento di una contrazione della spesa pubblica; considerato che il legislatore puo' diversificare i trattamenti previdenziali ed assicurativi in relazione alla diversita' delle situazioni in cui versano i beneficiari; che tale diversita' puo' ragionevolmente trovare fondamento in relazione all'eta' che, a sua volta, diversifica effettivamente le situazioni di bisogno e di disagio; che la scelta del legislatore non e' ne' irrazionale ne' arbitraria in quanto a lui spetta la determinazione dei tempi e dei modi dei trattamenti previdenziali assicurativi in relazione alle disponibilita' finanziarie, sempre che siano assicurate le esigenze di vita del lavoratore; che la questione e', quindi, manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;