ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, quarto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1984 dal Pretore di Alessandria, iscritta al n. 1330 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 bis dell'anno 1985; Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L.; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che, con ordinanza emessa il 30 ottobre 1984 (R.O. n. 1330/84) il Pretore di Alessandria, nel procedimento promosso da De Magistri Margherita contro l'I.N.A.I.L. per ottenere la relativa tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, quarto comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 in quanto, escludendo dalla suddetta tutela assicurativa i religiosi che prestano la propria opera alle dipendenze di enti concordatari, determina una disparita' di trattamento tra i religiosi in genere, che esplicano attivita' di lavoro alle dipendenze di un ente ecclesiastico o degli altri organismi indicati dall'art. 29, lett. a) e b) del Concordato tra Chiesa e Stato, e i lavoratori subordinati, religiosi e laici, che prestano la propria opera alle dipendenze di altro soggetto giuridico; e viola il principio costituzionale dell'obbligo della tutela assicurativa per tutti i lavoratori senza alcuna distinzione; che l'I.N.A.I.L., costituitosi nel giudizio, si e' rimesso alla giustizia di questa Corte; Considerato che dagli atti risulta essere la ricorrente non religiosa, bensi' suora laica tal che sussiste a carico dell'ente datore di lavoro l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e non trovano applicazione le norme censurate; che questa Corte, comunque, con sentenza n. 108/77 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge n. 392/64 nella parte in cui esclude dalla soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie per l'invalidita', vecchiaia e tubercolosi, i religiosi e le religiose che prestino attivita' lavorativa retribuita alle dipendenze di enti ecclesiastici, associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lett. a) e b) del concordato tra la Santa Sede e l'Italia; che, invero, in tale decisione si e' ritenuta sussistente disparita' di trattamento tra clero secolare e clero regolare affermandosi che, di fronte all'art. 38, secondo comma, Cost., quale disposizione di carattere generale, perde rilievo lo status di religioso o di sacerdote e viene unicamente in considerazione quello di lavoratore in relazione ad un rapporto di lavoro retribuito che impone la sussistenza dell'obbligo assicurativo; che pertanto, la questione sollevata appare manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;