ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria -), promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1985 dal Pretore di Salerno, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 bis dell'anno 1985; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Salerno, con ordinanza emessa il 4 febbraio 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ove ritenuto applicabile anche alle pensioni erogate dall'E.N.A.S.A.R.C.O, nella parte in cui prevede che la quota aggiuntiva fissa di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sia dovuta una sola volta ai titolari di piu' pensioni; Considerato che identica questione, prospettata con riferimento alla posizione di un soggetto titolare di una pensione a carico dell'E.N.A.S.A.R.C.O., e' stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 349 del 1985, in quanto la perequazione ha la peculiare finalita' di compensare il lavoratore delle conseguenze dell'accresciuto costo della vita, che non irrazionalmente viene considerato una sola volta onde determinare un unico aumento di quanto viene corrisposto a titolo di pensione; che pertanto, la questione oggetto del presente giudizio deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;