ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 (Previdenza dei dirigenti di aziende industriali), come modificato dall'art. 4, lett. a), della legge 15 marzo 1973, n. 44 (Norme integrative della l. 27 dicembre 1953, n. 967 sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali), promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1986 dal Pretore di Firenze, iscritta al n. 687 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57, prima serie speciale, dell'anno 1986; Visti gli atti di costituzione del Mediocredito Toscano, dell'I.N.P.S. e dell'I.N.P.D.A.I., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che con ordinanza dell'11 giugno 1986 (R.O. n. 687/86) il Pretore di Firenze, nel giudizio promosso dal Mediocredito Toscano contro l'I.N.P.S. avente ad oggetto il riconoscimento del suo diritto-dovere di iscrivere il proprio personale dirigente all'I.N.P.D.A.I. anziche' all'I.N.P.S. e del suo diritto al rimborso delle somme versate all'I.N.P.S. dal 1 giugno 1974 al 31 dicembre 1984, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953 n. 967, come modificato dall'art. 4, lett. a), della legge n. 44 del 1973 nella parte in cui limita ai dirigenti delle aziende industriali l'iscrizione obbligatoria all'I.N.P.D.A.I.; che il Mediocredito Toscano, costituitosi nel giudizio, ha rilevato la ragionevole differenziazione delle varie categorie di dirigenti nonche' l'affidamento alla discrezione del legislatore della omogeneizzazione dei conseguenti differenti sistemi di previdenza e di assicurazione e la gradualita' della sua attuazione nel tempo in relazione alle disponibilita' finanziarie dello Stato; che analoghe considerazioni hanno svolto l'I.N.P.S., anch'esso costituito nel giudizio, il quale ha anche rilevato l'accertata natura non industriale dell'Istituto ricorrente e l'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha anche eccepito la inammissibilita' della questione per l'omesso accertamento dell'appartenenza categoriale dei dirigenti del ricorrente; Considerato che effettivamente vi e' una netta e palese differenziazione delle varie categorie di dirigenti delle varie imprese, sancita dallo stesso codice civile, a cui consegue una diversita' di sistemi previdenziali e assicurativi; che, come piu' volte ha affermato questa Corte (sentt. nn. 173/1986; 31/1986; 144/1984), la loro omogeneizzazione e' affidata alla discrezione del legislatore che la attua gradualmente in relazione alle esigenze di vita degli stessi lavoratori ed alle disponibilita' finanziarie dello Stato; che, pertanto, la questione sollevata e' manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26 della legge 26 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;