ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge
 27 dicembre  1953,  n.  967  (Previdenza  dei  dirigenti  di  aziende
 industriali),  come  modificato dall'art. 4, lett. a), della legge 15
 marzo 1973, n. 44 (Norme integrative della l. 27  dicembre  1953,  n.
 967  sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali), promosso
 con ordinanza  emessa  l'11  giugno  1986  dal  Pretore  di  Firenze,
 iscritta  al  n.  687  del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  57,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1986;
    Visti   gli   atti   di  costituzione  del  Mediocredito  Toscano,
 dell'I.N.P.S. e dell'I.N.P.D.A.I., nonche' l'atto di  intervento  del
 Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che con ordinanza dell'11 giugno 1986 (R.O. n. 687/86) il
 Pretore di Firenze, nel giudizio promosso  dal  Mediocredito  Toscano
 contro  l'I.N.P.S.  avente  ad  oggetto  il  riconoscimento  del  suo
 diritto-dovere  di   iscrivere   il   proprio   personale   dirigente
 all'I.N.P.D.A.I.  anziche' all'I.N.P.S. e del suo diritto al rimborso
 delle somme versate all'I.N.P.S. dal 1 giugno  1974  al  31  dicembre
 1984,  ha  sollevato,  in  riferimento all'art. 3 Cost., questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 27 dicembre  1953
 n.  967, come modificato dall'art. 4, lett. a), della legge n. 44 del
 1973 nella parte in cui limita ai dirigenti delle aziende industriali
 l'iscrizione obbligatoria all'I.N.P.D.A.I.;
      che  il  Mediocredito  Toscano,  costituitosi  nel  giudizio, ha
 rilevato la ragionevole differenziazione  delle  varie  categorie  di
 dirigenti  nonche'  l'affidamento  alla  discrezione  del legislatore
 della  omogeneizzazione  dei  conseguenti   differenti   sistemi   di
 previdenza  e  di assicurazione e la gradualita' della sua attuazione
 nel tempo in relazione alle disponibilita' finanziarie dello Stato;
      che  analoghe  considerazioni hanno svolto l'I.N.P.S., anch'esso
 costituito nel giudizio,  il  quale  ha  anche  rilevato  l'accertata
 natura  non industriale dell'Istituto ricorrente e l'Avvocatura dello
 Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri,  che  ha anche eccepito la inammissibilita'
 della   questione   per   l'omesso   accertamento   dell'appartenenza
 categoriale dei dirigenti del ricorrente;
    Considerato   che   effettivamente   vi  e'  una  netta  e  palese
 differenziazione delle  varie  categorie  di  dirigenti  delle  varie
 imprese,  sancita  dallo  stesso  codice  civile,  a cui consegue una
 diversita' di sistemi previdenziali e assicurativi;
      che,  come  piu'  volte  ha  affermato  questa Corte (sentt. nn.
 173/1986; 31/1986; 144/1984), la loro  omogeneizzazione  e'  affidata
 alla  discrezione  del  legislatore  che  la  attua  gradualmente  in
 relazione alle esigenze di  vita  degli  stessi  lavoratori  ed  alle
 disponibilita' finanziarie dello Stato;
      che,   pertanto,   la   questione  sollevata  e'  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt.  26  della  legge 26 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;