ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1986 dal Tribunale di Genova, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24/prima serie speciale dell'anno 1986; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il giudice relatore Francesco Saja; Ritenuto che nel procedimento civile vertente tra Angela Pennone e Tommaso Gargano ed altra, il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 5 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui non prevede per il proprietario non conducente la possibilita' - riconosciuta invece all'assicuratore - di fornire la prova contraria alle risultanze del modulo di denuncia di sinistro sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti in un incidente stradale; che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata, non consentendo al proprietario di fornire la prova della non veridicita' di quanto dichiarato nel modulo di constatazione amichevole di incidente, gli impedirebbe di far valere in giudizio i propri diritti in violazione dell'art. 24 Cost. e determinerebbe inoltre, in contrasto con l'art. 3 Cost., una ingiustificata disparita' di trattamento tra assicuratore e proprietario del veicolo, entrambi terzi, nella medesima posizione giuridica, rispetto al conducente; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, argomentando e concludendo per l'infondatezza della questione; Considerato che la facolta' riconosciuta all'assicuratore di fornire la prova contraria alle risultanze del modulo di denuncia di sinistro firmato congiuntamente dai conducenti coinvolti nell'incidente ha la specifica finalita' di consentire all'assicuratore stesso di difendersi da possibili frodi concordate a suo danno; che, all'evidenza, siffatta esigenza di difesa nei confronti di eventuali accordi fraudolenti non ricorre con eguale intensita' per il proprietario non conducente il veicolo, il quale ben puo' cautelarsi preventivamente con la scelta prudente del soggetto a cui eventualmente affidare la guida del veicolo di sua proprieta'; che pertanto la disposizione impugnata riflette le posizioni oggettivamente differenti dell'assicuratore e del proprietario e non e' da considerare contrastante con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.; che neppure puo' ritenersi violato l'art. 24 Cost., atteso che la sottoscrizione del modulo da parte dei conducenti integra gli estremi di una confessione stragiudiziale che, in caso di litisconsorzio, resta liberamente apprezzabile dal giudice e consente, in quest'ambito, lo svolgimento di attivita' difensiva ad opera del proprietario del veicolo; che, per le suesposte ragioni, la questione di legittimita' costituzionale proposta va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.