ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 20 marzo 1978, depositato in cancelleria il 4 aprile successivo ed iscritto al n. 12 del registro 1978, per conflitto di attribuzione sollevato in relazione: a) alla delibera n. 1266 del 20 dicembre 1977 del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con la quale la Regione ha deciso di avvalersi delle soprintendenze ai beni culturali per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di protezione delle bellezze naturali; b) alla nota n. 588 del gennaio 1978, inviata dall'Assessore all'urbanistica e all'edilizia della Regione Emilia-Romagna alle Soprintendenze per i beni culturali di Bologna e Ravenna e contenente gli indirizzi che le medesime soprintendenze dovevano adottare nell'esercizio delle suddette funzioni delegate alla Regione; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto in fatto 1. - Gli artt. 82 e 137 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, hanno delegato alle regioni, con decorrenza 1 gennaio 1978, le funzioni relative alla protezione delle bellezze naturali. La Regione Emilia-Romagna, nell'imminenza di tale scadenza e nell'impossibilita' di costituire in tempi brevi uffici regionali cui affidare le predette funzioni, ha deciso, con la impugnata delibera consiliare n. 1266 del 20 dicembre 1977, di "avvalersi, provvisoriamente, in attesa di una diversa disciplina del settore, delle soprintendenze ai beni culturali competenti per territorio, ai sensi dell'art. 107 del d.P.R. n. 616 del 1977", secondo il quale "le regioni possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici anche consultivi dello Stato" (primo comma). Con la stessa delibera venivano previsti indirizzi e controlli sulle soprintendenze da parte dell'assessore competente, il quale esercitava tali poteri con la nota n. 588 del gennaio 1978. Contro gli atti regionali sopra indicati il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione, chiedendone altresi' l'annullamento, sulla base di tre diversi motivi. In primo luogo, la delibera consiliare, che non si e' limitata a prevedere l'avvalimento delle soprintendenze, ma ha anche regolato i rapporti fra quegli uffici statali e gli organi regionali, non avrebbe dovuto, dato il suo carattere normativo, essere adottata col procedimento e la forma dell'atto amministrativo, bensi' con quello della legge regionale, anche per non eludere il controllo governativo previsto dall'art. 127 della Costituzione. In secondo luogo, l'art. 107 del d.P.R. n. 616 del 1977 consentirebbe l'utilizzazione non di qualunque ufficio statale, ma unicamente degli "uffici tecnici", ai quali potrebbe essere richiesto soltanto il compimento di attivita' tecniche (come, ad esempio, accertamenti e consulenze), e non invece l'adozione di atti amministrativi per il fatto che solo quelle attivita' non presuppongono una inammissibile codipendenza degli uffici statali, vietata dalla legge delega 22 luglio 1975, n. 382. In terzo luogo, il contenuto della impugnata nota dell'assessore competente inciderebbe indebitamente nella sfera delle attribuzioni di un organo statale, in quanto: a) l'assessore non e' organo esterno della Regione (violazione dell'art. 121 Cost. e degli artt. 6 e 36 dello Statuto); b) non sono configurabili poteri di indirizzo e controllo dell'assessore regionale nei confronti di un ufficio statale; c) gli indirizzi politico-amministrativi in concreto dettati dall'assessore regionale si riferiscono alla pianificazione del territorio e alla tutela del paesaggio, e non alla tutela delle bellezze naturali. 2. - La Regione Emilia-Romagna non si e' costituita. Considerato in diritto 1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione a due atti della Regione Emilia-Romagna, con i quali e' stato deciso: a) di avvalersi delle soprintendenze ai beni ambientali ed architettonici per l'esercizio delle funzioni in materia di bellezze naturali, che sono state delegate alle regioni dall'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 (delibera consiliare n. 1266 del 20 dicembre 1977); b) la determinazione degli indirizzi per l'esercizio di tali funzioni, rivolti alle soprintendenze della regione (nota dell'assessore competente n. 588 del gennaio 1978). Poiche', come s'e' riferito in narrativa, presupposto comune a tutti i motivi del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e' che la Regione abbia inteso interferire, in vario modo, sull'attivita' di uffici statali (le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici) e, poiche' tale presupposto appare errato, in quanto gli uffici ora menzionati non erano al momento uffici statali, il ricorso deve considerarsi inammissibile. 2.- L'art. 111 del d.P.R. n. 616 del 1977 ha trasferito alle regioni gli uffici statali indicati in una tabella allegata allo stesso decreto. Al n. 1 di tale tabella sono previste le "Sezioni delle bellezze naturali delle soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici", il cui trasferimento ha avuto decorrenza dal 1 gennaio 1978 (v. la prima nota di detta tabella e l'art. 137 del d.P.R. n. 616 del 1977). Sebbene le "Sezioni delle bellezze naturali", di cui parla il n. 1 della menzionata tabella, non trovassero precisa e formale corrispondenza nell'organizzazione statale, non si puo' negare, tuttavia, che le funzioni di protezione delle bellezze naturali erano svolte proprio dalle soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici e che il ricordato art. 111 del d.P.R. n. 616 del 1977, unitamente al n. 1 della suddetta tabella, ha inteso trasferire alle regioni le strutture organizzative ed il personale che esercitavano, nell'amministrazione statale, le funzioni di protezione delle bellezze naturali, delegate alle regioni dall'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977. Questa interpretazione ha un preciso riscontro nella legge delega n. 382 del 1975 che, all'art. 1, primo comma, lettera c), ha previsto, contestualmente alla delega, il "trasferimento degli uffici, del personale e dei beni strumentali ritenuti necessari"; trasferimento che le ricordate disposizioni del d.P.R. n. 616 del 1977, hanno puntualmente eseguito. Dal momento che la delibera consiliare impugnata fa espresso riferimento, per la propria operativita', alla data di decorrenza della delega (1 gennaio 1978) e dal momento che la nota assessorile e' stata adottata nel corso del gennaio 1978, tali atti non erano evidentemente rivolti ad uffici che in quel momento erano ancora incardinati nell'organizzazione statale, ma erano diretti ad uffici divenuti ormai regionali. Nessuna lesione costituzionalmente rilevante puo' dunque derivare allo Stato da atti della Regione indirizzati ad uffici della stessa, seppur di provenienza statale.