ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 26 della legge
 12   novembre   1955,   n.   1137   ("Avanzamento   degli   ufficiali
 dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Areonautica"), promossi con le
 seguenti ordinanze:
      1) ordinanza emessa il 29 maggio 1986 dal T.A.R. per il Piemonte
 sul ricorso proposto da Rossi Pietro contro il Ministero della Difesa
 ed altri, iscritta al n. 663 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56, 1a  serie  speciale,
 dell'anno 1986;
      2)  ordinanza  emessa  il 7 maggio 1987 dal T.A.R. della Liguria
 sul ricorso proposto da Panizzi Attilio  contro  il  Ministero  della
 Difesa  ed  altri,  iscritta  al n. 570 del registro ordinanze 1987 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1a  serie
 speciale, dell'anno 1987;
    Visti  l'atto  di costituzione di Rossi Pietro nonche' gli atti di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  26  gennaio  1988  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Udito  l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  di  un giudizio promosso dal col. Pietro Rossi,
 ufficiale dell'Arma dei Carabinieri  in  s.p.e.,  nei  confronti  del
 Ministero   della   Difesa  ed  altri,  il  Tribunale  Amministrativo
 Regionale per il Piemonte,  ha  sollevato  questione  incidentale  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  26  della  legge 12 novembre
 1955, n. 1137 in relazione agli artt. 3, 52, 97 e 113 Costituzione.
    Premesso  che,  in base a consolidata giurisprudenza del Consiglio
 di Stato, nei giudizi  delle  Commissioni  Superiori  di  avanzamento
 sarebbe  insita  una carica di discrezionalita' elevatissima, tale da
 ridurre al minimo o impedire  di  fatto  un  qualsiasi  giudizio  del
 giudice  amministrativo  sui  criteri  di  valutazione utilizzati, il
 collegio a quo rileva che la corretta scelta della professionalita' e
 delle  capacita'  dell'ufficiale da promuovere (in ordine alla tutela
 del buon andamento della P.A., di cui all'art. 97 Cost.) risulterebbe
 sostanzialmente  impedita:  a)  dalla  mancanza di vera collegialita'
 nella Comm.ne di avanzamento le cui valutazioni  si  ridurrebbero  ad
 una   sommatoria   di  punteggi  aritmetici  attribuiti  dai  singoli
 Commissari  restando  esclusa  la  possibilita'  di  una  valutazione
 globale  dell'ufficiale  da  promuovere;  b) dalla carenza di criteri
 prefissati per la valutazione di titoli e incarichi e  dalla  estrema
 genericita'   dei   settori   di  valutazione  previsti  dalla  norma
 denunciata, il che lascerebbe esposto al  rischio  dell'arbitratieta'
 il  giudizio  dei  singoli  Commissari;  c)  dalla  mancanza  di  una
 previsione di motivazione e/o di  un  giudizio  sintetico  finale  da
 parte  della  Comm.ne di avanzamento, che ridurrebbe quest'ultima "ad
 un simulacro di Collegio chiamato alla redazione di un  mero  verbale
 di   operazioni  aritmetiche,  frustrando  l'obiettivo  della  scelta
 dell'ufficiale a causa e per la sua professionalita'".
    Si rileva altresi' che i lamentati inconvenienti, e la conseguente
 assenza di limiti interni alla discrezionalita'  del  giudizio  della
 Commissione,  unitamente  alla  mancata  previsione  di un obbligo di
 motivazione, lederebbero "il diritto costituzionale alla piena tutela
 giurisdizionale   dei   propri  diritti  e  interessi  legittimi  nei
 confronti della P.A." in quanto la concreta possibilita' di ricorrere
 al  sindacato  giurisdizionale  di  legittimita' sui provvedimenti di
 avanzamento, resterebbe limitata  a  casi  estremi  e  marginali,  in
 violazione dell'art. 113 Cost.
    La  norma  impugnata,  inoltre, nel sancire un siffatto sistema di
 avanzamento,   determinerebbe   anche   una    discriminazione    non
 giustificata  razionalmente  tra  gli ufficiali e i dipendenti civili
 dello Stato, identica essendo nei due settori dell'amministrazione la
 necessita'  di  operare  scelte  tali  da  individuare  gli  elementi
 oggettivamente migliori e piu' idonei  all'avanzamento,  mentre,  una
 eventuale  ragione  di  differenziazione non potrebbe comunque essere
 ravvisata nell'art. 52 Cost., in quanto la compressione  dei  diritti
 costituzionali  a svantaggio degli appartenenti alle Forze Armate che
 tale norma costituzionale  consente,  deve  correttamente  intendersi
 come  finalizzata  al  perseguimento  di superiori interessi, che non
 ricorrono nel caso di specie; ove si ritenesse il contrario, la norma
 in questione colliderebbe anche con l'art. 52 Cost.
    Si rileva infine che lo stesso legislatore, con la legge 19 maggio
 1986, n. 224, con cui ha dettato una disciplina diversa  al  riguardo
 (non  applicabile  ratione  temporis  al  giudizio  in questione), ha
 implicitamente  riconosciuto  gli  inconvenienti   riconducibili   al
 sistema previgente.
    2.  -  E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri per
 il tramite dell'Avvocatura Generale dello  Stato,  chiedendo  che  la
 proposta questione fosse dichiarata infondata.
    In  ordine alle singole censure prospettate dal giudice a quo, nel
 suo atto di intervento  l'Avvocatura  osserva  che  la  ricostruzione
 della  portata  della  norma, contenuta nell'ordinanza di rimessione,
 sarebbe del tutto difforme da quella risultante dalla lettera e dallo
 spirito  della  disposizione  censurata,  atteso che la collegialita'
 della  Commissione  resterebbe  in  concreto  pienamente   assicurata
 dall'operare  congiunto dei componenti, che impone un esame in comune
 dei dati valutativi.
    Del  resto,  la mancata prefissione di criteri di massima da parte
 delle Commissioni di avanzamento  e'  conseguenza  del  fatto  che  i
 criteri  di base sono gia' stati fissati in via preventiva e generale
 dallo stesso legislatore nell'individuare quelli cui  la  Commissione
 deve  riferirsi  ai  fini della valutazione, mentre, l'individuazione
 dei  gruppi  di  elementi  valutativi  su  cui  la  Commissione  deve
 pronunciarsi   rientra   nella   discrezionalita'   legislativa   non
 censurabile, siccome  non  irragionevole,  in  sede  di  legittimita'
 costituzionale.
    La  censura  concernente  la  mancata  previsione di un obbligo di
 motivazione da parte della Commissione non sarebbe condivisibile  dal
 momento  che, da un lato, e' lo stesso punteggio attribuito che viene
 a  costituire  la  motivazione  della   valutazione   conclusiva,   e
 dall'altro  l'avanzamento  a  scelta  sarebbe  proprio caratterizzato
 dalla piu' ampia discrezionalita' del giudizio, non  disgiunta  dalla
 stessa "conoscenza personale dei partecipanti allo scrutinio da parte
 dei membri della Commissione".
    Tali  considerazioni  dimostrerebbero,  ad avviso dell'Avvocatura,
 anche l'infondatezza della censura riferita all'art. 113 Cost.,  dato
 che   il   precetto  costituzionale  non  riconosce  la  potesta'  di
 annullamento a tutti indistintamente gli organi di giurisdizione, non
 la prevede in tutti i casi e non produce comunque i medesimi effetti.
    Ne' avrebbe pregio il riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, per
 un verso, la promozione a scelta e'  istituto  che  opera  anche  con
 riguardo   ai  dipendenti  civili  dello  Stato,  e,  per  altro,  in
 considerazione delle "evidenti e innegabili peculiarita' del rapporto
 di  servizio dei dipendenti militari", dovrebbe piuttosto parlarsi di
 disciplina particolare, e non di discriminazione.
    L'Avvocatura  conclude  osservando  come  la  modifica legislativa
 attuata con la  l.  n.  224  del  1986  non  puo'  essere  certamente
 considerata un sintomo di incostituzionalita' della legge previgente.
    3.  - Successivamente alla trattazione della causa, avvenuta nella
 pubblica udienza del 7 aprile 1987, la Corte,  ai  fini  di  un  piu'
 puntuale  esame  della materia, anche in relazione al contenuto della
 nuova legge 19 maggio 1986, n. 224, con ordinanza istruttoria in data
 11  maggio  1987,  ha  ordinato  al  Ministero  della  Difesa:  a) di
 trasmettere il decreto previsto dall'art. 45 della legge n.  224  del
 1986;  b)  di  produrre  eventuali  istruzioni  interne relative alle
 procedure amministrative di avanzamento ancora pendenti alla data  di
 entrata  in  vigore  della nuova legge; c) di far conoscere il numero
 dei processi concernenti l'applicazione delle norme impugnate, ancora
 pendenti e gia' definiti dal 1955 ad oggi.
    Adempiuto  all'incombente  da parte dell'amministrazione, la causa
 e'  stata  nuovamente  discussa  all'udienza  del  26  gennaio  1988,
 unitamente  ad analoga questione sollevata, in riferimento agli artt.
 3, 97 e 113 Cost., dal T.A.R. della Liguria, con ordinanza in data  7
 maggio 1987 (r.o. n. 570 del 1987).
    In  quest'ultimo  giudizio,  il T.A.R. remittente ha ulteriormente
 precisato il profilo di illegittimita'  relativo  all'art.  3  Cost.,
 richiamando una recente giurisprudenza del Consiglio di Stato in base
 alla quale il sistema di avanzamento a  scelta  svolgerebbe  funzione
 analoga  a  quella  che  lo scrutinio per merito comparativo ha nella
 progressione in carriera degli impiegati civili dello Stato. Da  cio'
 l'ingiustificata  diversita' di trattamento fra i due meccanismi, non
 essendo assistito, il primo, ne' dalla predeterminazione  di  criteri
 di massima, ne' dall'obbligo di specifiche motivazioni.
    Anche  in  questo caso, e' intervenuta l'Avvocatura Generale dello
 Stato, che ha ribadito le argomentazioni gia' svolte in relazione  al
 giudizio promosso dal T.A.R. Piemonte (r.o. n. 663 del 1986).
                         Considerato in diritto
    1.  -  Con  due distinte ordinanze, di analogo contenuto, e' stata
 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 52, 97 e 113 Cost., questione
 di  legittimita'  costituzionale dell'art. 26 della legge 12 novembre
 1955, n. 1137, che disciplina le modalita' del  procedimento  per  il
 giudizio  di avanzamento degli ufficiali aventi grado non superiore a
 colonnello o corrispondente.
    Ad  avviso  dei giudici remittenti la norma denunciata - in quanto
 prevede   che   ciascun   componente   della   commissione    assegni
 all'ufficiale  un  punto  da  uno  a  trenta per ciascun complesso di
 elementi in essa elencati e che il punteggio finale sia costituito da
 una  cifra,  determinata  in  base ad un calcolo aritmetico dei punti
 attribuiti da ciascuno componente alle singole voci  da  effettuarsi,
 secondo  la  formula indicata nella norma denunciata - determinerebbe
 una  eccessiva  latitudine  del  potere  discrezionale.  Difatti,  si
 sostiene  che,  non  essendo  prescritto  l'obbligo di predeterminare
 parametri di giudizio certi e prefissati in relazione alle specifiche
 qualita'  dell'ufficiale, ciascun componente sarebbe del tutto libero
 di valutare qualita' ed incarichi  svolti  dagli  scrutinandi,  senza
 essere  limitato  ne'  dall'obbligo  di una puntuale comparazione tra
 essi, ne' da minimi e/o massimi per ciascun elemento di giudizio, ne'
 dall'obbligo di motivare in ordine al punteggio attribuito.
    In relazione a tale metodo di valutazione viene ravvisato da parte
 dei giudici a quibus, un contrasto con l'art. 97 Cost.: a) in  quanto
 il  "perverso"  meccanismo  aritmetico,  che  si baserebbe su giudizi
 assolutamente  liberi  dei  singoli  componenti,  vanificherebbe   la
 collegialita',   rendendo   impossibile  una  valutazione  globale  e
 complessiva da  parte  della  Commissione  unitariamente  intesa;  b)
 perche'  non e' previsto nessun criterio, sia pure di massima, per la
 comparazione, nell'ambito di ciascun settore, di elementi e  qualita'
 diverse,  lasciando  cosi' all'arbitrio di ciascuno dei Commissari la
 valutazione del merito degli scrutinandi; c) perche' non e'  prevista
 alcuna motivazione ne' un giudizio sintetico conclusivo.
    La  totale  assenza  di criteri di guida, si soggiunge dai giudici
 remittenti, ma soprattutto la mancanza  di  una  motivazione  e/o  di
 giudizi  sintetici, da parte dei singoli commissari, precluderebbe al
 giudice  amministrativo  ogni  possibilita'  di  sindacato,  onde  si
 manifesterebbe  anche  un contrasto con l'art. 113 Cost., non essendo
 tale preclusione  giustificata  dalle  peculiarita'  dell'ordinamento
 militare.  All'uopo  si  osserva dai giudici a quibus che la limitata
 sindacabilita'   che   ne   deriva   non   e'   funzionale   rispetto
 all'applicazione  dei  principi  enunciati  dall'art.  52 Cost., che,
 anzi, in tal modo ne risulta a sua volta vulnerato, perche',  dovendo
 l'ordinamento  militare  ispirarsi  a  principi  di  democrazia, deve
 essere consentita la tutela dei diritti e degli  interessi  legittimi
 connessi allo status di ufficiale.
    Ne'  a  sopperire  alle  deficienze  lamentate, si soggiunge nelle
 ordinanze  di  rinvio,  sarebbero  sufficienti,  ne'  utilizzabili  i
 criteri  suggeriti dalla giurisprudenza amministrativa, non potendosi
 da un lato trasporre al sistema delle promozioni a  scelta,  previsto
 dalla  norma  denunciata, le modalita' proprie del merito comparativo
 previsto per le promozioni degli  impiegati  civili  dello  Stato  e,
 dall'altro  lato,  perche'  mediante  tali  criteri  si finirebbe per
 invadere il merito dell'azione amministrativa, interdetto al giudice.
    Per queste ragioni si profilerebbe anche un contrasto con l'art. 3
 Cost. non essendo gli ufficiali, garantiti, in occasione  delle  loro
 promozioni, allo stesso modo che gli impiegati civili dello Stato.
    2.1. - Delle varie questioni, riferite secondo l'ordine risultante
 dalle ordinanze di rinvio, puo' prioritariamente essere esaminata, da
 un  punto  di vista logico, quella descritta per ultimo, sollevata in
 riferimento all'art. 3 Cost., nell'assunto  di  un  piu'  sfavorevole
 trattamento  che  sarebbe  riservato agli ufficiali, non essendo alle
 loro promozioni applicabili le  modalita'  del  giudizio  per  merito
 comparativo  previste per gli impiegati civili dello Stato, cui, come
 si sostiene, sarebbe in questo modo assicurata  una  migliore  tutela
 degli interessi legittimi connessi ai procedimenti di promozione.
    2.2. - La questione non e' fondata.
    E'  giurisprudenza  costante di questa Corte che la diversita' tra
 ordinamenti che riguardano le varie categorie di dipendenti pubblici,
 ne  giustifica  una  disciplina  differenziata, anche in relazione ad
 istituti o ad aspetti  comuni,  quando  la  regola  prevista  risulti
 coerente con le altre norme che disciplinano la categoria considerata
 e non sia in contrasto, sotto altri  profili,  con  il  principio  di
 ragionevolezza.
    Per  quel che riguarda il metodo delle promozioni, non puo percio'
 condividersi l'assunto secondo cui, per il  solo  fatto  che  per  le
 promozioni   dei  dipendenti  civili  dello  Stato  sia  previsto  lo
 scrutinio per merito comparativo - che, proprio perche' si risolve in
 una  comparazione fra gli scrutinandi e perche' impone la motivazione
 del  giudizio  sintetico,  riduce  in  limiti   piu'   ristretti   la
 discrezionalita'  degli organi preposti alle relative procedure - non
 potrebbe  essere  consentito,  per  altre   categorie   di   pubblici
 dipendenti,  un  diverso  sistema,  quale  quello  della promozione a
 scelta previsto per gli ufficiali.
    Non   appare   difatti   irragionevole   ne'   ingiustificatamente
 discriminatorio che, in relazione alle peculiarita'  dell'ordinamento
 militare,  il legislatore abbia preferito un diverso procedimento per
 i giudizi connessi alla progressione nelle carriere.
    Essendosi  in presenza di realta' tra loro non comparabili, non e'
 percio'  fondato  il  dubbio  di  costituzionalita',  in  riferimento
 all'art.  3  Cost., non risultando peraltro ravvisabili, oltre quelli
 denunciati, altri profili di irragionevolezza in relazione alla norma
 denunciata.
   3.1.  -  In  riferimento  agli  altri  parametri  invocati, possono
 esaminarsi congiuntamente le questioni sollevate in riferimento  agli
 artt.  97  e  113  Cost.,  essendo fra loro strettamente connesse. Al
 riguardo i giudici a quibus sostengono che la norma denunciata, oltre
 ad  essere  in contrasto con i principi dell'imparzialita' e del buon
 andamento,  verrebbe  a  riverberarsi   sull'aspetto   della   tutela
 giurisdizionale,  come  garantita  dall'art. 113 Cost. Questa sarebbe
 resa  impossibile  dal  fatto  che,  risolvendosi   il   procedimento
 valutativo  nell'attribuzione  di  punteggi  da  parte di ciascuno ed
 essendo la sintesi di esso determinata dalle risultanze  di  un  mero
 meccanismo  aritmetico,  verrebbe  a  mancare  la motivazione sia nei
 giudizi relativi alle singole  voci,  sia  nel  giudizio  conclusivo,
 risultandone  dilatata  la  discrezionalita'  al  punto  tale  da non
 consentire alcun sindacato giurisdizionale.
    Al  riguardo  osserva in primo luogo la Corte che il sistema della
 promozione a scelta - caratterizzato non dalla comparazione  fra  gli
 scrutinandi  ma  da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi,
 talche' l'iscrizione nel quadro di avanzamento e'  determinato  dalla
 posizione  conseguita  da  ciascuno nella graduatoria, sulla base del
 punteggio attribuitogli - non puo' considerarsi in  contrasto  con  i
 parametri  costituzionali  volti  ad assicurare l'imparzialita' ed il
 buon andamento. Tale sistema costituisce difatti uno  dei  tanti  tra
 quelli   previsti   dall'ordinamento   vigente,   per  effettuare  le
 promozioni o comunque  la  provvista  dei  posti,  nell'ambito  delle
 carriere  dei  dipendenti  pubblici.  Sembra opportuno considerare in
 proposito come il panorama legislativo dei procedimenti di selezione,
 e'  estremamente diversificato per quel che concerne la latitudine ed
 il tipo della discrezionalita'.
    Basta   riferirsi   al   sistema   della   nomina,   in   cui   la
 discrezionalita' e' amplissima perche'  e'  assorbente  il  carattere
 fiduciario  della scelta; a quello della promozione per esami, in cui
 la valutazione si esprime  (come  nel  caso  di  cui  ci  si  occupa)
 mediante  un punteggio e non con giudizio motivato; alle promozioni a
 seguito di concorso per titoli in cui  parimenti  la  valutazione  e'
 espressa  in  un  punteggio, anche se, in questo caso preceduto dalla
 predeterminazione di criteri; al merito comparativo, in cui i giudizi
 parziali sono espressi con un punteggio, mentre solo quello sintetico
 e' motivato; a talune nomine, come quelle dei professori universitari
 ordinari,  in  cui la valutazione si esprime in un giudizio motivato,
 non preceduto da criteri prefissati, etc.
    Analizzando qualcuno degli indicati sistemi valutativi va rilevato
 che, secondo quanto generalmente si ritiene,  quando  si  ricorre  al
 sistema  del  punteggio, si considera preminente il carattere tecnico
 della selezione, reputandosi  al  riguardo  sufficiente  a  garantire
 l'imparzialita'  e  la  congruita'  di  tale  tipo di valutazione, la
 posizione  autonoma  della  commissione  giudicatrice  rispetto  alla
 gerarchia,  il  tipo  di  composizione  di  essa,di solito formata da
 "esperti" cioe' da persone che,  per  qualita'  ed  esperienza,  sono
 ritenute  in grado di giudicare in base a criteri di discrezionalita'
 tecnica. Ne'  mai  si  e'  dubitato  della  affidabilita'  di  questo
 sistema, molto simile a quello qui' censurato, in cui il punteggio e'
 espresso in assoluto per  ciascun  esaminato  e  manca  altresi'  una
 motivazione  del  tipo di quella che i giudici a quibus sembrerebbero
 ritenere indispensabile al fine  di  assicurare  la  conformita'  del
 sistema  di  promozione  degli  ufficiali  ai precetti costituzionali
 invocati.
    Come  e' noto, quello della motivazione negli atti amministrativi,
 in base  agli  orientamenti  unanimi  della  giurisprudenza  e  della
 dottrina,  non  costituisce,  a  differenza  che  per i provvedimenti
 giurisdizionali, un principio costituzionalmente  garantito.  Quindi,
 il  fatto  che  il  legislatore, nel suo discrezionale apprezzamento,
 abbia ritenuto che determinate valutazioni vengano effettuate secondo
 modalita' che non consistano nell'espressione di un giudizio motivato
 (come nel caso della nomina, dei vertici degli  apparati  burocratici
 in  cui  l'adeguatezza e l'idoneita' delle scelte si reputa garantita
 dal carattere fiduciario di questa,  o,  come  nel  caso  in  cui  la
 valutazione  si esprime con un punteggio, ove le esigenze connesse ai
 principi  della  imparzialita'  e  del  buon  andamento  si  reputano
 ugualmente  garantite  fidando  nell'esperienza  e nella qualita' dei
 componenti  delle  commissioni  che   devono   procedere   a   quelle
 valutazioni)  non  puo'  ritenersi  in contrasto con l'art. 97 Cost.,
 infondatamente invocato, percio', dalle ordinanze di rinvio.  Difatti
 questa  disposizione esige che i pubblici uffici siano organizzati in
 modo  che  siano  assicurati  il  buon  andamento  e  l'imparzialita'
 dell'amministrazione   e  l'osservanza  concreta  dell'organizzazione
 amministrativa  dimostra  come  queste   finalita'   possano   essere
 assicurate con formule diversificate tutte ugualmente plausibili.
    3.2.  -  Le  finalita'  garantite  dalla  norma costituzionale per
 ultimo  invocata,  non  possono  neppure  ritenersi  vulnerate  dalla
 circostanza, evidenziata dai giudici a quibus, che i componenti delle
 Commissioni di avanzamento degli  ufficiali  debbano  attribuire  per
 ciascuna  voce un punteggio a titolo individuale e che la valutazione
 conclusiva sia costituita dalla  risultante  del  calcolo  aritmetico
 effettuato secondo la formula descritta nella norma denunciata.
    Sotto il profilo dei parametri costituzionali invocati, non assume
 difatti alcun significato il punto di vista espresso nelle  ordinanze
 di rinvio, secondo cui in questo modo sarebbe vanificato il principio
 della collegialita'.
    Al   riguardo   si  osserva,  invece,  che,  mentre  quello  della
 collegialita' non costituisce uno  schema  tipico  unitario,  talche'
 ciascun collegio si qualifica sulla base della disciplina in concreto
 per esso prevista, d'altro canto dall'art. 97 Cost. non e' dato certo
 di  ritenere  costituzionalizzato il principio secondo cui gli organi
 amministrativi,  composti  da  una  pluralita'  di  membri,   debbano
 necessariamente  formulare  i propri giudizi in modo unitario, cioe',
 senza che risulti,  per  ciascuno  degli  elementi  da  valutare,  il
 punteggio espresso da ognuno dei componenti.
    4.1.  -  Le  considerazioni  teste'  formulate  inducono  anche ad
 escludere il ravvisato contrasto della norma denunciata,  con  l'art.
 113   Cost.   Questa  disposizione,  affermando  il  principio  della
 sottoponibilita' a sindacato giurisdizionale di legittimita' di tutti
 gli  atti  amministrativi,  non esclude che il sindacato stesso possa
 essere piu' o meno  penetrante  a  seconda  del  tipo  di  disciplina
 legislativa  di  carattere  sostanziale che regola l'atto di volta in
 volta preso in considerazione.
    Se  la  disciplina prevede che un atto debba essere motivato in un
 certo modo o se cio' risulti sulla base dei principi elaborati  dalla
 giurisprudenza,  sara'  possibile  un  sindacato giurisdizionale piu'
 ampio. Ma se, come nella specie,  risulti  che  il  procedimento  per
 l'avanzamento  degli  ufficiali debba seguire determinate regole che,
 nel punto precedente, si e' visto non  contrastare  con  i  parametri
 costituzionali     riguardanti     l'organizzazione     e    l'azione
 amministrativa, una violazione dell'art. 113 Cost.,  potrebbe  essere
 ravvisata,  solo  se, in modo espresso o implicito, dovesse risultare
 che  la  norma  denunciata  abbia  inteso  sottrarre   al   sindacato
 giurisdizionale  i  procedimenti  relativi  ai giudizi di avanzamento
 degli ufficiali, nei limiti in cui questo sia reso possibile dal tipo
 di disciplina legislativa sostanziale che li governa.
    In  altri  termini  -  e cio' anche per farsi carico di un profilo
 accennato da una  delle  ordinanza  di  rimessione  -  gli  interessi
 legittimi  correlati  all'azione  amministrativa non hanno una soglia
 costituzionalmente  garantita,  ma  sono  configurabili,  nella  loro
 effettiva  consistenza,  in  relazione  alla  disciplina  legislativa
 sostanziale  di  rango  ordinario  di  volta  in   volta   presa   in
 considerazione  e,  quindi,  i  principi  costituzionali sulla tutela
 giurisdizionale sono  soddisfatti  quando  gli  interessi  legittimi,
 nella  misura e nei contenuti in cui emergono nei confronti di quella
 disciplina, possono essere fatti valere dinanzi al giudice.
    Cosi'  non potrebbero certo essere censurate quelle norme che, per
 assicurare   il   buon    andamento    dell'azione    amministrativa,
 attribuiscano  agli  organi  della  pubblica  amministrazione  poteri
 latamente discrezionali o di natura tecnica, sol  perche'  in  questo
 modo risulti meno penetrante il sindacato giurisdizionale.
    I modelli organizzativi o procedimentali sono tali e tanti per cui
 la loro validita' non puo' essere affermata  solo  se  consentano  un
 sindacato  giurisdizionale, nella misura piu' penetrante possibile ma
 deve essere valutata nel contemperamento di tutti gli altri  principi
 costituzionali.
    Se  quindi  per  le  promozioni degli ufficiali e' previsto che la
 valutazione debba avvenire mediante l'attribuzione di  un  punteggio,
 anziche'  mediante  l'espressione  di  un  giudizio motivato, cio' e'
 segno che, come accade per i sistemi di nomina o  di  promozione  per
 esami,  si  e' inteso dare risalto al carattere tecnico del giudizio.
 Questo,   pur   dovendo   essere   espresso   in   assoluto   e   non
 comparativamente,    non    esclude    in   assoluto   il   sindacato
 giurisdizionale sui risultati delle valutazioni,  ma  lo  consente  -
 secondo  i  principi  giurisprudenziali  consolidati, di cui si fara'
 cenno in prosieguo - nei limiti in cui esso sia possibile in base  al
 raffronto a posteriori, fra loro, dei punteggi attribuiti a ciascuno,
 in   relazione   agli   elementi    di    giudizio    (documentazione
 caratteristica)  concretamente  presi  in  considerazione,  e cio' e'
 sufficiente ad escludere l'asserito contrasto con l'art. 113 Cost.
    4.2. - I dubbi di costituzionalita' prospettati non tengono dunque
 adeguatamente  conto  della  circostanza  che  il  sistema   per   le
 promozioni degli ufficiali, prevede che gli scrutini vengano compiuti
 da un organo a struttura collegiale, quale e' appunto la  Commissione
 di  avanzamento,  di  natura  tecnica,  perche' estranea all'apparato
 gerarchico proprio in cui l'ufficiale e' incardinato, il che  di  per
 se' e' garanzia di obiettivita' del suo operato e cio' analogamente a
 quello che avviene per l'avanzamento di altre categorie  di  pubblici
 dipendenti,  sia quando le valutazioni avvengano sulla base di esami,
 sia quando avvengano sulla base di concorsi per titoli, in cui,  come
 si  e'  gia'  detto,  il  risultato del giudizio e' espresso mediante
 l'attribuzione di un punteggio.
    In   tema   di   giudizi  di  avanzamento  degli  ufficiali,  deve
 sottolinearsi che la giurisprudenza amministrativa, ha elaborato  una
 serie  di  regole e di criteri per l'individuazione dell'ambito e dei
 limiti del sindacato giurisdizionale, in quanto reso possibile  dalla
 disciplina  sostanziale,  il  che  dimostra  ancor piu' come essa non
 contrasti con l'art. 113 Cost.
    Si  e'  cosi'  affermato  da  parte  della giurisprudenza che tale
 sindacato possa e debba tendere in primo luogo, attraverso la lettura
 dei  punteggi, alla ricerca della coerenza generale delle valutazioni
 espresse in rapporto agli elementi oggettivi di giudizio, anche se si
 e'  escluso  che  la  considerazione  delle  contestuali valutazioni,
 riguardanti gli scrutinandi, debba avvenire come se si tratti  di  un
 procedimento comparativo.
    Nel ribadire che si e' in presenza di un procedimento a scelta, in
 cui le valutazioni sono effettuate singolarmente, in assoluto, si  e'
 ritenuto possibile assoggettare al sindacato del giudice gli scrutini
 di avanzamento, sia sotto il profilo della disparita' di trattamento,
 che  sotto  il  profilo della logicita', per verificare se i punteggi
 siano stati assegnati con  criteri  piu'  restrittivi  nei  confronti
 all'ufficiale  non  promosso, pur in presenza di note caratteristiche
 assolutamente identiche.
    Si  e'  in  tal modo, pervenuti all'annullamento della valutazione
 quando  si  e'  individuato   un   rilevante   sconvolgimento   della
 graduatoria  di idoneita', ingiustificata rispetto al complesso della
 documentazione caratteristica in concreto valutata.
    L'ambito del sindacato giurisdizionale e' stato altresi' esteso al
 punto di censurare le risultanze di procedure di  avanzamento  quando
 l'inversione delle posizioni nelle graduatorie degli anni successivi,
 rispetto a quelle conseguite negli anni  precedenti,  non  risultasse
 giustificato  da  nuovi  elementi  emersi  nell'intervallo tra le due
 valutazioni.
    L'interpretazione  di  massima  seguita  dalla  giurisprudenza per
 individuare l'ambito ed i limiti del sindacato  giurisdizionale,  pur
 ponendo  in  evidenza  le differenze di questo sistema di avanzamento
 dal merito comparativo, non  ha  tuttavia  mancato  di  precisare  la
 comune   finalita'   dei   due  sistemi  di  promozione,  consistente
 nell'esigenza  di   attribuire   le   piu'   elevate   competenze   e
 responsabilita'  a  chi  nel  corso  del  servizio  abbia  dato prove
 oggettive e documentate di avere piu' merito e capacita' degli altri.
 Questa  comune  finalita'  o  "funzione",  come testualmente definita
 dalla piu' recente giurisprudenza amministrativa, non puo' pero'  far
 ritenere    in    contrasto    con    i    principi    costituzionali
 dell'imparzialita' e  del  buon  andamento,  il  vigente  sistema  di
 promozione   a  scelta,  nell'assunto,  sostenuto  nell'ordinanza  di
 rimessione, che tale comune funzione imporrebbe all'avanzamento degli
 ufficiali  l'estensione  di  modalita'  in tutto e per tutto simili a
 quelle proprie dello scrutinio  per  merito  comparativo.  Quanto  si
 afferma  in  tali ordinanze - secondo cui solo l'osservanza di quelle
 modalita',   circoscrivendo   la   discrezionalita'   amministrativa,
 potrebbe  rendere  conforme  ai  precetti  costituzionali invocati il
 sistema di promozione - non ha percio'  fondamento  alla  luce  delle
 considerazioni svolte in precedenza (v. al punto 4.1.).
    In  contrario,  devesi  invece  rilevare  che i principi elaborati
 dalla giurisprudenza, per individuare l'ambito della  sindacabilita',
 costituiscono,  quale  altra  faccia della stessa medaglia, criteri e
 direttive valevoli per le Commissioni di avanzamento  come  indirizzi
 del  loro operato, il che costituisce, in relazione alle peculiarita'
 del procedimento amministrativo previsto, sufficiente garanzia di una
 applicazione  della  norma  denunciata, in modo conforme ai parametri
 costituzionali  invocati,  che  l'interpretazione   giurisprudenziale
 corrente  ha  ben tenuto presenti nell'elaborare gli indicati criteri
 applicativi.
    Ne'  puo'  condividersi quanto affermato in una delle ordinanze di
 rimessione, secondo cui i criteri suggeriti dalla giurisprudenza, per
 individuare   l'ambito   del   sindacato,   sarebbero   in   concreto
 inapplicabili perche' essi finirebbero  per  coinvolgere  profili  di
 merito   preclusi   al   giudice   della   legittimita'   degli  atti
 amministrativi. In contrario devesi osservare come invece i  principi
 elaborati  della giurisprudenza, dei cui punti salienti si e' fornita
 una breve sintesi, consistono nella enunciazione di criteri idonei ad
 effettuare  un  sindacato  giurisdizionale di legittimita', attenendo
 alla individuazione di sintomi rivelatori del  vizio  di  eccesso  di
 potere.
    5.  -  La  sintetica  individuazione  dei principi elaborati dalla
 giurisprudenza - escludendo percio' quanto  affermato  in  una  delle
 ordinanze  di  rinvio,  secondo  cui procedimenti valutativi in esame
 sarebbero  affidati  ad  un   potere   assolutamente   libero   delle
 Commissioni,  come  tale  suscettibile  di applicazioni arbitrarie ed
 insindacabili denota l'infondatezza anche della questione  sollevata,
 con  riferimento  all'art.  52,  ultimo  comma,  Cost.  Non essendosi
 difatti, come si e' dimostrato in  precedenza,  in  presenza  di  una
 "privazione  di  tutela  giurisdizionale",  non appare di conseguenza
 fondata la tesi che,  assumendo  questa  asserita  "privazione"  come
 presupposto,  ritiene vulnerato il principio enunciato da tale norma,
 secondo cui "l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito
 democratico della repubblica".
   6.   -   Secondo  le  ordinanze  di  rimessione,  sarebbe  altresi'
 indicativa della illegittimita' costituzionale delle norme denunciate
 la  circostanza  che  l'art. 45 della recente legge 19 maggio 1986 n.
 224 - sopravvenuta rispetto al momento in cui sono stati compiuti gli
 scrutini  di avanzamento oggetto dei giudizi a quo (rispetto ai quali
 la nuova disposizione di legge non e' percio' applicabile), - proprio
 prendendo atto di tale asserita illegittimita', abbia previsto che il
 Ministero della difesa, entro un anno dalla entrata in  vigore  della
 legge in parola, debba stabilire le modalita' applicative delle norme
 di cui agli artt. 25 e 26 (quest'ultima oggetto del presente giudizio
 di  legittimita'  costituzionale)  della  legge  12 novembre 1955, n.
 1157, "prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a  base
 delle valutazioni".
    Anche questo assunto non puo' essere condiviso, dovendosi in primo
 luogo rilevare che la nuova disposizione legislativa lascia in vigore
 per  gli  ufficiali  il  sistema  di  avanzamento  a scelta, come ora
 disciplinato nelle sue  modalita'  essenziali,  mantenendolo  percio'
 completamente  differenziato  dallo scrutinio per merito comparativo,
 che, erroneamente, come si e' osservato in precedenza,  i  giudici  a
 quibus  sembrerebbero  ritenere  come  unico  sistema  di  promozione
 conforme ai precetti costituzionali. In secondo luogo l'art. 45 della
 legge n. 1157 del 1986, tende in sostanza ad assicurare l'uniformita'
 dell'operato  delle  varie  Commissioni  di   avanzamento,   all'uopo
 prevedendo   che   vengano  emanate  disposizioni  regolamentari  che
 enuncino criteri idonei ad evidenziare le motivazione  poste  a  base
 delle valutazioni compiute.
    La  disposizione  appare  percio' in sostanza diretta ad attuare i
 principi enunciati dalla  giurisprudenza,  in  base  alla  quale,  in
 mancanza  di  una  norma  che  prescrivesse l'indicazione a priori di
 questi criteri, questi dovevano essere dedotti a posteriori, in  base
 al  raffronto  tra  loro dei punteggi attribuiti ed in relazione alla
 documentazione caratteristica di ciascuno.
    In  altri  termini  la  nuova disposizione, lungi dall'abrogare il
 sistema di  avanzamento  a  scelta,  come  disciplinato  dalla  norma
 denunciata,  ha  assegnato  al  Ministero  della difesa il compito di
 rendere espliciti, con previsioni di carattere generale, quei criteri
 di   coerenza,  di  proporzionalita'  e  logicita'  cui,  secondo  un
 principio di giustizia distributiva, la giurisprudenza aveva gia'  da
 tempo  indirizzato  l'operato  delle  Commissioni di avanzamento, con
 l'allargare l'ambito del sindacato giurisdizionale alla  verifica  in
 concreto  della  avvenuta  applicazione,  a  tutti  i partecipanti al
 medesimo scrutinio, dello stesso metro di  valutazione,  in  rapporto
 agli elementi oggettivi di giudizio.
    Per  quel  che riguarda gli scrutini effettuati anteriormente alla
 entrata in vigore della nuova legge, la loro sindacabilita' alla luce
 dei    criteri    interpretativi   elaborati   dalla   giurisprudenza
 amministrativa, costituisce sufficiente garanzia di una  applicazione
 concreta  della  norma  denunciata,  in  modo  conforme  ai parametri
 costituzionali invocati.
    Cio'  comunque  non senza considerare che, qualora in applicazione
 degli indirizzi interpretativi indicati, i giudizi pendenti dovessero
 concludersi  con  l'annullamento  degli scrutini impugnati, alla loro
 rinnovazione, in quanto successiva all'entrata in vigore dell'art. 45
 della  legge n. 224 del 1986, non potrebbero non applicarsi i criteri
 nel frattempo dettati, in sede  regolamentare,  in  attuazione  della
 legge predetta.