ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale degli artt. 7 e 8 della
 legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e
 di  comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti
 giudiziari), promossi con ordinanze emesse il 3 settembre 1984  e  il
 18   luglio   1986  dal  Giudice  conciliatore  di  Genova,  iscritte
 rispettivamente al n. 1207 del registro ordinanze 1984 e  al  n.  733
 del  registro  ordinanze  1986  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica
 n.  65-  bis  dell'anno  1985 e n. 59 prima serie speciale, dell'anno
 1986;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto   che   il   Conciliatore   di   Genova,   con  ordinanze
 rispettivamente emesse il 3 settembre 1984 (R.O.  n.  1207/1984)  nel
 procedimento  civile  tra  La  Previdente e Comeglio Emilia, ed il 18
 luglio 1986 (R.O. n. 733/1986) nel procedimento civile tra  la  Rapid
 Service S.a.s. e la ditta Simpathi Pelle, dovendosi pronunciare sulla
 contumacia dei convenuti, ai quali la citazione risultava  notificata
 a  mezzo posta con le modalita' previste per l'ipotesi di assenza del
 destinatario, ha sollevato d'ufficio  questione  di  legittimita'  e'
 costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 16, 24 e 32 Cost., degli
 artt. 7 ed 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890  (Notificazione  di
 atti  a  mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
 notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevedono -
 per  l'eventualita'  di  notifica  a mezzo posta effettuata a persona
 temporaneamente assente il deposito di una copia dell'atto presso  un
 pubblico  ufficio,  dove il destinatario possa, in qualsiasi momento,
 ritirarlo, anche oltre il termine  di  dieci  giorni  previsto  dalla
 legge, e non stabiliscono che dell'avvenuto deposito sia data notizia
 al destinatario  dell'atto  mediante  raccomandata  con  ricevuta  di
 ritorno;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura  dello  Stato,  che  ha  contestato  la
 fondatezza della questione;
      che  i  due  giudizi,  per  l'identita'  della  questione, vanno
 riuniti;
   Considerato   che   il   giudice  a  quo  sollecita,  in  sostanza,
 l'apprestamento di una nuova disciplina della notifica a mezzo posta,
 con    riferimento   all'ipotesi   della   temporanea   assenza   del
 destinatario, suggerendo alcuni correttivi finalizzati ad  assicurare
 una   miglior   garanzia   di   effettiva  conoscenza  da  parte  del
 destinatario;
      che,  tuttavia,  quelli  indicati sono, con tutta evidenza, solo
 alcuni dei possibili correttivi in senso garantista della  disciplina
 denunciata,  la  cui  concreta  adozione  resta riservata alle scelte
 discrezionali del legislatore;
      che,  pertanto,  secondo  la  costante  giurisprudenza di questa
 Corte la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.