ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1983 dal T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 824 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale dell'anno 1987; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 luglio 1983 dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Pansonato Bartolo contro l'U.S.L. 11, "Pordenonese", e' stata sollevata questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 57 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali) nella parte in cui, prevedendo la destituzione di diritto, determina una ingiustificata discriminazione tra dipendenti pubblici e dipendenti privati, nonche' irragionevole equiparazione tra personale pubblico salariato e quello impiegatizio, ovvero tra condanne penali con beneficio di legge e quelle per delitti piu' gravi, senza possibilita' per l'ente pubblico di valutare discrezionalmente la gravita' e le modalita' del commesso reato, in riferimento all'art. 3 Cost; Considerato che questa Corte con la sentenza n. 270 del 1986 ha gia' dichiarato inammissibile (e con le successive ordinanze nn. 187, 248 del 1987 manifestamente inammissibile), in relazione all'art. 3 Cost., questione assolutamente identica per argomenti, profili e parametri a quella sollevata con l'ordinanza in epigrafe; che, pertanto, non ravvisandosi validi motivi o argomentazioni nuove tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, va dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione sollevata dal T.A.R. Friuli-Venezia Giulia; Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;