ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 7, capoverso,
 lett. d), del d.l. 20 novembre 1981, n. 663  ("Norme  per  l'edilizia
 residenziale  e  provvidenze  in  materia  di sfratti"), promosso con
 ordinanza emessa il 18 dicembre 1981 dal Pretore di Roma, iscritta al
 n.  262  del  registro  ordinanze  1982  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno 1982;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
   Ritenuto   che  con  l'ordinanza  indicata  in  epigrafe  e'  stata
 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 Cost., questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  7,  capoverso,  lett. d) del
 d.-l. 20 novembre 1981, n. 663, a norma del  quale  le  modificazioni
 della   destinazione  d'uso  degli  immobili  sarebbero  soggette  ad
 autorizzazione gratuita solo se comportino l'esecuzione di  opere  di
 trasformazione  ed, in ogni caso, non sarebbero piu' assoggettate ove
 compiute abusivamente - a sanzione penale;
    Considerato  che  detto  decreto legge non e' stato convertito nel
 termine prescritto dall'art. 77 Cost.;
      che   in   tali   ipotesi,   secondo   il   costante   indirizzo
 giurisprudenziale di questa Corte,  la  questione  sollevata  diventa
 manifestamente  inammissibile (Ordinanze 19 dicembre 1986, n. 279; 30
 dicembre 1985, nn. 379, 380, 381 e 382), dovendosi ormai  il  decreto
 legge   considerarsi,   per   automatica  conseguenza  della  mancata
 conversione, come mai esistito quale fonte  di  diritto  (Sentenza  7
 ottobre 1983, n. 307);
    Visti gli artt. 26, comma secondo della legge 11 marzo 1953, n, 87
 e 9  delle  Norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;