ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.6, terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), promosso con ordinanza emessa il 19 aprile 1985 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Arcucci Umberto, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1986; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto in fatto In un giudizio promosso con ricorso avverso il decreto del Direttore Generale degli Istituti di Previdenza del 26 settembre 1981 da Umberto Arcucci, vedovo di pensionata della C.P.D.E.L., per ottenere il riconoscimento della pensione di riversibilita' a far tempo dal decesso della moglie, e non soltanto dalla data di entrata in vigore della legge 9 dicembre 1977, n. 903, la Corte dei Conti, Sez. III giurisdizionale, con ordinanza del 19 aprile 1985 (pervenuta alla Corte il 10 gennaio 1986), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui "stabilisce che per il conferimento della pensione di riversibilita' al vedovo di dipendente iscritta alla C.P.D.E.L. o pensionata di dette Casse pensioni occorre che il vedovo sia inabile a proficuo lavoro e vivesse a carico della moglie, in relazione agli articoli 3 e 29 Cost.". La disposizione impugnata, ai fini della corresponsione del trattamento di quiescenza indiretto e di riversibilita', prevede testualmente: "il vedovo che alla data di morte della moglie risulti inabile a proficuo lavoro ed a di lei carico e' equiparato alla vedova". L'art. 11 della legge n. 903 del 1977 sulla (Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), nel testo risultante dalla sentenza n. 6 del 1980 di questa Corte, stabilisce che le prestazioni ai superstiti erogate dall'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. spettano alle stesse condizioni al marito dell'assicurata o pensionata, anche nel caso in cui quest'ultima sia deceduta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima. L'autorita' remittente, sottolineata la rilevanza della proposta questione perche' concernente la norma da applicare in giudizio, ne motiva la non manifesta infondatezza richiamando innanzi tutto le considerazioni con le quali questa Corte, con sent. n. 214 del 1984, ha dichiarato costituzionalmente illegittima, per violazione del principio di parita' tra i coniugi ex artt. 3 e 29 Cost., l'art. 81, sesto comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, che subordinava il diritto alla pensione di riversibilita' del vedovo di pensionata statale alla identica condizione prevista dalla norma impugnata. Aggiunge, poi, lo stesso giudice remittente, che la medesima norma sarebbe altresi' illegittima per la ingiustificata disparita' di trattamento che ne deriva tra i vedovi delle pensionate della C.P.D.E.L. ed i vedovi delle pensionate statali, il cui diritto alla pensione, attesa la richiamata sentenza costituzionale, e' ormai privo della censurata limitazione. Considerato in diritto 1. - L'ordinanza della Corte dei Conti illustrata in narrativa sottopone a questa Corte il dubbio che l'art. 6, terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, subordinando la pensione di riversibilita' del vedovo di pensionata della C.P.D.E.L. alla condizione che sia inabile al lavoro e vivesse a carico della moglie al momento del decesso di quest'ultima, violi - atteso che la stessa condizione non e' prevista per la vedova di pensionato della C.P.D.E.L. - il principio della parita' tra i coniugi derivante dagli artt. 3 e 29 Cost., nonche' il principio di eguaglianza tra vedovi di pensionate iscritte alla ripetuta Cassa e vedovi di pensionate statali, per i quali ultimi la previsione di detta condizione e' stata caducata dalla sentenza costituzionale n. 214 del 1984. 2. - La censura e' fondata. La questione e' in effetti del tutto analoga a quella risolta dalla summenzionata pronunzia di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 81, sesto comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui stabiliva che, per il conferimento della pensione di riversibilita' al vedovo di una dipendente o pensionata statale, occorreva che il vedovo fosse inabile al lavoro e vivente a carico della moglie. La Corte, richiamando le argomentazioni della precedente sentenza n. 6 del 1980, ha ritenuto tale disposizione in contrasto con il principio di eguaglianza tra i coniugi espresso negli artt. 3 e 29 Cost. ed estrinsecato sia nella legge 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia, sia nella legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, il cui art. 11, in particolare, sancisce tale equiparazione ai fini pensionistici, con esclusione - per effetto della richiamata pronunzia n. 6 del 1980 - di ogni limite temporale. La medesima ratio decidendi puo' essere applicata - data la rilevata analogia delle questioni - anche per risolvere la presente, ove la disposizione impugnata, nel prevedere i censurati requisiti per il solo vedovo, ingiustificatamente istituisce una disparita' di trattamento tra vedovi e vedove iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, nonche' tra vedovi di pensionate iscritte a tali Casse e vedovi di pensionate statali, con conseguente violazione dei parametri costituzionali invocati.