ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.6, terzo comma,
 della legge 22 novembre 1962, n.  1646  (Modifiche  agli  ordinamenti
 degli  Istituti  di  previdenza  presso  il  Ministero  del  tesoro),
 promosso con ordinanza emessa il 19 aprile 1985 dalla Corte dei Conti
 -  Sezione  III  giurisdizionale,  sul  ricorso  proposto  da Arcucci
 Umberto, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1986  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  22,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1986;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1988 il giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
                           Ritenuto in fatto
    In  un  giudizio  promosso  con  ricorso  avverso  il  decreto del
 Direttore Generale degli Istituti di Previdenza del 26 settembre 1981
 da  Umberto  Arcucci,  vedovo  di  pensionata  della  C.P.D.E.L., per
 ottenere il riconoscimento della pensione  di  riversibilita'  a  far
 tempo  dal decesso della moglie, e non soltanto dalla data di entrata
 in vigore della legge 9 dicembre 1977, n. 903, la  Corte  dei  Conti,
 Sez. III giurisdizionale, con ordinanza del 19 aprile 1985 (pervenuta
 alla  Corte  il  10  gennaio  1986),  ha   sollevato   questione   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 22
 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti  di
 previdenza  presso  il  Ministero  del  tesoro),  nella  parte in cui
 "stabilisce che per il conferimento della pensione di  riversibilita'
 al  vedovo  di  dipendente  iscritta  alla C.P.D.E.L. o pensionata di
 dette Casse pensioni occorre che il vedovo  sia  inabile  a  proficuo
 lavoro  e vivesse a carico della moglie, in relazione agli articoli 3
 e 29 Cost.".
    La  disposizione  impugnata,  ai  fini  della  corresponsione  del
 trattamento di quiescenza  indiretto  e  di  riversibilita',  prevede
 testualmente:  "il vedovo che alla data di morte della moglie risulti
 inabile a proficuo lavoro ed a  di  lei  carico  e'  equiparato  alla
 vedova".
    L'art.   11  della  legge  n.  903  del  1977  sulla  (Parita'  di
 trattamento tra uomini e donne  in  materia  di  lavoro),  nel  testo
 risultante  dalla  sentenza n. 6 del 1980 di questa Corte, stabilisce
 che le prestazioni ai superstiti erogate dall'assicurazione  generale
 obbligatoria   I.V.S.  spettano  alle  stesse  condizioni  al  marito
 dell'assicurata o pensionata, anche nel caso in cui quest'ultima  sia
 deceduta  anteriormente  alla  data  di entrata in vigore della legge
 medesima.
    L'autorita'  remittente,  sottolineata la rilevanza della proposta
 questione perche' concernente la norma da applicare in  giudizio,  ne
 motiva  la  non  manifesta  infondatezza richiamando innanzi tutto le
 considerazioni con le quali questa Corte, con sent. n. 214 del  1984,
 ha  dichiarato  costituzionalmente  illegittima,  per  violazione del
 principio di parita' tra i coniugi ex artt. 3 e 29 Cost., l'art.  81,
 sesto  comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, che subordinava il diritto
 alla pensione di riversibilita' del vedovo di pensionata statale alla
 identica condizione prevista dalla norma impugnata. Aggiunge, poi, lo
 stesso giudice remittente, che la  medesima  norma  sarebbe  altresi'
 illegittima  per  la  ingiustificata disparita' di trattamento che ne
 deriva tra i vedovi delle pensionate della  C.P.D.E.L.  ed  i  vedovi
 delle  pensionate  statali,  il  cui diritto alla pensione, attesa la
 richiamata sentenza costituzionale, e' ormai  privo  della  censurata
 limitazione.
                         Considerato in diritto
    1.  -  L'ordinanza  della  Corte dei Conti illustrata in narrativa
 sottopone a questa Corte il dubbio che l'art. 6, terzo  comma,  della
 legge  22  novembre  1962,  n.  1646,  subordinando  la  pensione  di
 riversibilita'  del  vedovo  di  pensionata  della  C.P.D.E.L.   alla
 condizione  che sia inabile al lavoro e vivesse a carico della moglie
 al momento del decesso di quest'ultima, violi - atteso che la  stessa
 condizione  non  e'  prevista  per  la  vedova  di  pensionato  della
 C.P.D.E.L. - il principio della parita' tra i coniugi derivante dagli
 artt. 3 e 29 Cost., nonche' il principio di eguaglianza tra vedovi di
 pensionate iscritte  alla  ripetuta  Cassa  e  vedovi  di  pensionate
 statali,  per  i  quali  ultimi  la previsione di detta condizione e'
 stata caducata dalla sentenza costituzionale n. 214 del 1984.
    2. - La censura e' fondata.
    La  questione  e'  in  effetti  del tutto analoga a quella risolta
 dalla summenzionata pronunzia di  questa  Corte,  che  ha  dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 81, sesto comma, del d.P.R.
 n.  1092  del  1973,  nella  parte  in  cui  stabiliva  che,  per  il
 conferimento  della  pensione  di  riversibilita'  al  vedovo  di una
 dipendente o  pensionata  statale,  occorreva  che  il  vedovo  fosse
 inabile  al  lavoro  e  vivente  a  carico  della  moglie.  La Corte,
 richiamando le argomentazioni della  precedente  sentenza  n.  6  del
 1980,  ha ritenuto tale disposizione in contrasto con il principio di
 eguaglianza tra i coniugi espresso  negli  artt.  3  e  29  Cost.  ed
 estrinsecato  sia  nella legge 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del
 diritto di famiglia, sia nella legge 9 dicembre 1977, n.  903,  sulla
 parita'  di  trattamento  tra uomini e donne in materia di lavoro, il
 cui art. 11, in particolare,  sancisce  tale  equiparazione  ai  fini
 pensionistici,   con   esclusione  -  per  effetto  della  richiamata
 pronunzia n. 6 del 1980 - di ogni limite temporale.
    La  medesima  ratio  decidendi  puo'  essere  applicata  - data la
 rilevata analogia delle questioni - anche per risolvere la  presente,
 ove  la  disposizione  impugnata, nel prevedere i censurati requisiti
 per il solo vedovo, ingiustificatamente istituisce una disparita'  di
 trattamento  tra vedovi e vedove iscritti alle Casse pensioni facenti
 parte degli Istituti di previdenza presso il  Ministero  del  tesoro,
 nonche'  tra  vedovi  di pensionate iscritte a tali Casse e vedovi di
 pensionate  statali,  con  conseguente   violazione   dei   parametri
 costituzionali invocati.