ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 60, penultimo
 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689
   (Modifiche  al  sistema penale) promosso con ordinanza emessa il 16
 febbraio 1984 dal  Pretore  di  Chioggia,  iscritta  al  n.  520  del
 registro  ordinanze  1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 266 dell'anno 1984;
    Visto   l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto che il Pretore di Chioggia, con ordinanza del 16 febbraio
 1984, ha sollevato, in riferimento all'art.  3  Cost.,  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  60,  penultimo  comma, della
 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al  sistema  penale)  nella
 parte in cui non esclude l'applicazione delle sanzioni sostitutive al
 reato previsto dall'art. 9, sesto comma, della legge 16 aprile  1973,
 n.  171  (Interventi per la salvaguardia di Venezia) sotto il profilo
 della irrazionale disparita' di  trattamento  tra  colui  che  compie
 scarichi abusivi nella laguna di Venezia (il quale risponde del reato
 ex art. 9, legge n. 171 del 1973 ed al quale  possono  applicarsi  le
 sanzioni  sostitutive)  e  colui  che  compie  scarichi  abusivi  nel
 rimanente territorio nazionale (il quale risponde del reato ex  artt.
 21  e  22,  legge n. 319 del 1976 ed al quale, ai sensi dell'art. 60,
 legge  n.  689  del  1981,  non  possono   applicarsi   le   sanzioni
 sostitutive)  mentre  il  primo  soggetto  dovrebbe  essere  non gia'
 favorito ma semmai  piu'  severamente  sanzionato  in  ragione  delle
 peculiarita'  paesaggistiche  e  artistiche  proprie  della laguna di
 Venezia;
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri chiedendo che la questione sia dichiarata  inammissibile  e,
 comunque, infondata;
    Considerato  che  l'ordinanza  di rimessione e' stata nella specie
 emanata ancor prima che fosse inviata la comunicazione giudiziaria  e
 che   la   rilevanza   della   questione   e'  stata  motivata  sulla
 considerazione che l'art. 84 della legge n. 689 del  1981  impone  di
 far   menzione   nella   comunicazione  giudiziaria  della  possibile
 applicazione  dell'art.   77   della   legge   stessa,   in   quanto,
 astrattamente,  in  caso  di  condanna, potrebbe essere irrogata agli
 imputati la pena sostitutiva della liberta' controllata o della  pena
 pecuniaria;
      che,  quindi,  risulta  ex actis che, allo stato, vi e' soltanto
 una semplice possibilita' che nel prosieguo del giudizio si ponga  un
 problema    di   concessione   delle   sanzioni   sostitutive,   onde
 l'applicazione  della  norma  impugnata  e'  al  momento  del   tutto
 eventuale;
      che,   pertanto,   la   sollevata   questione   di  legittimita'
 costituzionale va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto
 del requisito della rilevanza;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9
 delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
 costituzionale;