ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 217, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) promossi con ordinanze emesse il 6 giugno 1984 ed il 28 novembre 1984 dal Pretore di Fermo, iscritte rispettivamente ai nn. 785 e 784 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1a serie speciale, dell'anno 1986; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ritenuto che il Pretore di Fermo, con ordinanze del 6 giugno e del 28 novembre 1984, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 25, secondo comma, Cost., dell'art. 217, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui punisce l'imprenditore fallito che ha tenuto le scritture contabili "in maniera irregolare", sotto il profilo che tale generica dizione non permetterebbe al giudice di stabilire di quale irregolarita' si tratti (se di fatto o normativa) e quali norme dell'ordinamento vadano richiamate e pertanto non permetterebbe di qualificare legislativamente la tipicita' dei fatti che concretano l'elemento materiale e normativo della fattispecie; che nei giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate; Considerato che, per l'identita' delle questioni, i giudizi possono essere riuniti; che e' giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di reati a forma libera, che il principio di legalita' non e' violato quando il legislatore, per l'individuazione del fatto-reato, ricorre a concetti extragiuridici diffusi e generalmente compresi nella collettivita' nella quale il giudice opera (cfr. sentt. n. 42 del 1972, n. 191 del 1970, n. 49 del 1980, ordd. nn. 159, 169 e 194 del 1983, ord. n. 5 del 1984); che nella specie, inoltre, poiche' la norma fa riferimento agli obblighi imposti all'imprenditore dal codice civile, e in particolare dagli artt. 2214 e segg., il legislatore e' in realta' ricorso a concetti giuridici tali da porre l'obbligato nella condizione di conoscere il divieto che forma oggetto della norma incriminatrice, cosi' che la fattispecie non e' indeterminata ed anzi il fatto reato risulta individuato con precisione; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;