ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell' art. 91 d.P.R. 15
 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme  sulla  circolazione  stradale)
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  23 febbraio 1984 dal Pretore di
 Firenze, iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1984, e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di Firenze, con ordinanza emessa il 23
 febbraio  1984,  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3  Cost.,
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  91  d.P.R. 15
 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale)  -
 nella  parte  in cui prevede che l'autorita' giudiziaria disponga, in
 caso  di  condanna  per  investimento  che  abbia  cagionato  lesioni
 personali  gravi  alla  parte offesa, la sospensione della patente di
 guida da sei mesi a tre anni, qualsiasi sia stato il grado  di  colpa
 dell'imputato  nel  sinistro ed indipendentemente dal fatto che siano
 state o meno violate specifiche norme sulla circolazione  stradale  -
 sotto  il  profilo che sarebbe irrazionalmente sancita la stessa pena
 accessoria sia a carico di colui che abbia  cagionato  l'investimento
 per   propria  colpa  esclusiva  e  con  violazione  di  norme  sulla
 circolazione stradale sia a carico di chi abbia  concorso  in  misura
 lievissima  e  per  semplice  negligenza  a cagionare l'investimento,
 tanto piu' che, a causa della procedibilita' a querela del  reato  di
 lesioni  gravi  e  dell'esistente sistema assicurativo per i danni da
 sinistri stradali, l'applicazione  della  pena  accessoria  viene  di
 fatto a dipendere dalla disponibilita' dell'assicurazione a pagare il
 danno alla parte offesa nonche' dalle richieste  della  parte  offesa
 stessa;
    Considerato  che,  dato l'ampio margine tra il minimo e il massimo
 della sanzione atipica (sospensione della patente da sei mesi  a  tre
 anni  e  revoca  nei  casi  di  particolare  gravita') previsto dalla
 disposizione impugnata, il giudice ha ogni possibilita'  di  adeguare
 la   misura   della   sanzione  alle  particolarita'  delle  concrete
 fattispecie, di modo che  la  discrezionalita'  del  legislatore  non
 trasmoda in irragionevolezza (cfr., ad es., sent. n. 171 del 1986);
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli art. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9
 delle  norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
 costituzionale;