ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma,
 del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, in relazione all'art.  4,  lett.
 b),  dello  stesso  d.P.R.  (Concessione  di  amnistia  e  indulto) e
 dell'art. 6, terzo comma, del  d.P.R.  4  agosto  1978,  n.  413,  in
 relazione  all'art.  4, lett. b), dello stesso d.P.R. (Concessione di
 amnistia e indulto) promossi con ordinanze emesse l'11 febbraio  1985
 dal Tribunale di Rieti e il 20 dicembre 1984 dal Tribunale di Milano,
 iscritte rispettivamente ai nn. 234 e 346 del registro ordinanze 1985
 e  pubblicate nelle Gazzetta Ufficiali della Repubblica nn. 179 e 244
 bis dell'anno 1985;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che,  con ordinanza emessa l'11 febbraio 1985 (reg. ord.
 n. 234/1985) il Tribunale  di  Rieti  ha  sollevato,  in  riferimento
 all'art.  3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 6, terzo comma, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744  (Concessione  di
 amnistia  e indulto) in quanto, ai fini della valutazione delle cause
 ostative per la determinazione dell'indulto, impone  di  tener  conto
 delle  condanne  passate  in giudicato nel periodo di tempo anteriore
 all'entrata in vigore del provvedimento di clemenza;
      che,  con  ordinanza  emessa  il  20 dicembre 1984 (reg. ord. n.
 346/1985) il Tribunale di Milano ha sollevato,  in  riferimento  agli
 artt.  3 e 27 Cost. ed in relazione all'art. 4, lett. b) del d.P.R. 4
 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto) questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 413/1978, cit.,
 in  quanto  fa  esclusivo  riferimento  alla  data  di  passaggio  in
 giudicato delle precedenti condanne;
      che,  nel primo dei citati giudizi, e' intervenuto il Presidente
 del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
    Considerato  che,  trattandosi  di  questioni analoghe, i relativi
 giudizi vanno riuniti;
      che  le  ordinanze di rimessione, nel dubitare della conformita'
 all'art. 3  Cost.  delle  disposizioni  impugnate,  si  risolvono  in
 richieste  di  pronunce  ablative  su  scelte  del  legislatore  gia'
 ritenute non irragionevoli da parte di questa Corte  (cfr.  sent.  n.
 141 del 1984 e ord. n. 534 del 1987);
      che   non  vengono  addotti  motivi  nuovi  tali  da  indurre  a
 discostarsi dalla citata giurisprudenza;
      che il riferimento al principio della funzione rieducativa della
 pena di cui  all'art.  27,  terzo  comma,  Cost.,  appare  del  tutto
 inconferente  in  quanto nella specie vengono in rilievo i criteri di
 determinazione della pena  in  applicazione  dell'indulto  e  non  le
 modalita' di esecuzione della stessa;
      che,  pertanto,  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
 sollevate dai Tribunali di Rieti e di Milano devono essere dichiarate
 manifestamente infondate;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;