ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, in relazione all'art. 4, lett. b), dello stesso d.P.R. (Concessione di amnistia e indulto) e dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, in relazione all'art. 4, lett. b), dello stesso d.P.R. (Concessione di amnistia e indulto) promossi con ordinanze emesse l'11 febbraio 1985 dal Tribunale di Rieti e il 20 dicembre 1984 dal Tribunale di Milano, iscritte rispettivamente ai nn. 234 e 346 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nelle Gazzetta Ufficiali della Repubblica nn. 179 e 244 bis dell'anno 1985; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ritenuto che, con ordinanza emessa l'11 febbraio 1985 (reg. ord. n. 234/1985) il Tribunale di Rieti ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 (Concessione di amnistia e indulto) in quanto, ai fini della valutazione delle cause ostative per la determinazione dell'indulto, impone di tener conto delle condanne passate in giudicato nel periodo di tempo anteriore all'entrata in vigore del provvedimento di clemenza; che, con ordinanza emessa il 20 dicembre 1984 (reg. ord. n. 346/1985) il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. ed in relazione all'art. 4, lett. b) del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto) questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 413/1978, cit., in quanto fa esclusivo riferimento alla data di passaggio in giudicato delle precedenti condanne; che, nel primo dei citati giudizi, e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione; Considerato che, trattandosi di questioni analoghe, i relativi giudizi vanno riuniti; che le ordinanze di rimessione, nel dubitare della conformita' all'art. 3 Cost. delle disposizioni impugnate, si risolvono in richieste di pronunce ablative su scelte del legislatore gia' ritenute non irragionevoli da parte di questa Corte (cfr. sent. n. 141 del 1984 e ord. n. 534 del 1987); che non vengono addotti motivi nuovi tali da indurre a discostarsi dalla citata giurisprudenza; che il riferimento al principio della funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., appare del tutto inconferente in quanto nella specie vengono in rilievo i criteri di determinazione della pena in applicazione dell'indulto e non le modalita' di esecuzione della stessa; che, pertanto, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dai Tribunali di Rieti e di Milano devono essere dichiarate manifestamente infondate; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;