ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 93, secondo
 comma, 185, 408, 412 e 445 del codice di procedura  penale,  promosso
 con  ordinanza  emessa  il  1›  ottobre  1981  dal Tribunale di Roma,
 iscritta al n. 1215 del registro ordinanze 1984  e  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65- bis dell'anno 1985;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Tribunale di Roma, con ordinanza del 1› ottobre
 1981, ha sollevato, in riferimento all'art. 24,  primo  comma,  della
 Costituzione,  questione  di  legittimita'  degli  artt.  93, secondo
 comma, 185, 408, 412 e 445 del codice  di  procedura  penale,  "nella
 parte  in  cui  non  consentono  alla  persona offesa, non citata per
 erronea qualificazione del fatto o citata in  esito  a  contestazione
 suppletiva,  di  costituirsi  parte  civile  e al giudice di rilevare
 d'ufficio la nullita' del decreto di citazione";
    Considerato  che  il  petitum perseguito dal giudice a quo implica
 l'apprestamento  di  un'apposita  disciplina,  tale   non   solo   da
 consentire   la   costituzione  di  parte  civile  oltre  il  termine
 tassativamente indicato nell'art. 93, secondo comma,  del  codice  di
 procedura   penale,   ma   anche   da   incidere   sia   sul   regime
 dell'opposizione alla costituzione di parte civile (v.  articolo  98,
 secondo  comma)  sia sul regime della citazione e dell'intervento del
 responsabile civile (v. artt. 108,112), aspetti tutti che  comportano
 scelte  riservate  al  legislatore (v. sentenze n. 48 del 1987, n. 37
 del 1986, n. 352 del 1985, n. 134 del 1985, n. 52 del 1985).
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.