ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 146, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili), promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1982 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza 6 novembre 1982, sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 146 della l. 16 febbraio 1913 n. 89 (legge notarile), nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azione disciplinare decorra "ancorche' vi siano stati atti di procedura": e cio' per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; che, secondo l'ordinanza, tale disposizione crea inammissibili disparita' di trattamento, in quanto il notaio, incolpato di violazioni che abbiano anche rilevanza penale (e, percio', delle violazioni piu' gravi) a cagione dei tempi lunghi del processo penale e della sua pregiudizialita', evita il piu' delle volte l'irrogazione di una sanzione disciplinare, mentre il notaio che e' incaduto nelle piu' lievi violazioni raramente puo' sfuggire alle conseguenze sanzionatorie disciplinari; che l'ordinanza e' stata regolarmente notificata, comunicata, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, e si e' costituito nel giudizio innanzi alla Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato; che l'Avvocatura ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata anche in relazione a quanto gia' da tempo le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione ebbero a decidere in proposito; Considerato che il giudicato cui fa cenno l'Avvocatura Generale risolve i contrasti della giurisprudenza ordinaria nell'ambito della interpetrazione della legge notarile, mentre il Tribunale rimettente ha sollevato questione di incompatibilita' dell'art. 146 della legge rispetto all'art. 3 della Costituzione; che, pero', il profilo sollevato attiene manifestamente ad una situazione di fatto (i tempi lunghi del processo penale) che - fra l'altro - non puo' non avere carattere provvisorio, specie ove si consideri nella prospettiva del nuovo processo penale, su cui, percio', non e' consentito fondare un confronto di legittimita' costituzionale, come questa Corte ha piu' volte avvertito;