ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 146, primo
 comma, della legge 16 febbraio  1913,  n.  89  (Sull'ordinamento  del
 notariato e degli archivi notarili), promosso con ordinanza emessa il
 6 novembre 1982 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 76 del registro
 ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 184 dell'anno 1983;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che il Tribunale di Roma, con ordinanza 6 novembre 1982,
 sollevava questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  146
 della  l. 16 febbraio 1913 n. 89 (legge notarile), nella parte in cui
 prevede  che  la  prescrizione   dell'azione   disciplinare   decorra
 "ancorche'  vi  siano  stati atti di procedura": e cio' per contrasto
 con l'art. 3 della Costituzione;
      che,  secondo  l'ordinanza, tale disposizione crea inammissibili
 disparita'  di  trattamento,  in  quanto  il  notaio,  incolpato   di
 violazioni  che  abbiano  anche  rilevanza  penale (e, percio', delle
 violazioni piu' gravi) a cagione dei tempi lunghi del processo penale
 e della sua pregiudizialita', evita il piu' delle volte l'irrogazione
 di una sanzione disciplinare, mentre il notaio che e' incaduto  nelle
 piu'  lievi  violazioni  raramente  puo'  sfuggire  alle  conseguenze
 sanzionatorie disciplinari;
      che  l'ordinanza e' stata regolarmente notificata, comunicata, e
 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, e si e' costituito nel  giudizio
 innanzi   alla  Corte  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato;
      che  l'Avvocatura  ha  chiesto che la questione venga dichiarata
 infondata anche in relazione a quanto gia' da tempo le Sezioni  Unite
 civili della Corte di Cassazione ebbero a decidere in proposito;
    Considerato  che  il  giudicato cui fa cenno l'Avvocatura Generale
 risolve i contrasti della giurisprudenza ordinaria nell'ambito  della
 interpetrazione  della legge notarile, mentre il Tribunale rimettente
 ha sollevato questione di incompatibilita' dell'art. 146 della  legge
 rispetto all'art. 3 della Costituzione;
      che,  pero',  il profilo sollevato attiene manifestamente ad una
 situazione di fatto (i tempi lunghi del processo penale)  che  -  fra
 l'altro  -  non  puo'  non avere carattere provvisorio, specie ove si
 consideri nella  prospettiva  del  nuovo  processo  penale,  su  cui,
 percio',  non  e'  consentito  fondare  un  confronto di legittimita'
 costituzionale, come questa Corte ha piu' volte avvertito;