ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 223, capoverso,
 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa l'8
 maggio  1987  dal  Tribunale militare di La Spezia, iscritta al n.814
 del registro ordinanze 1987 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 54, prima serie speciale dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  il Tribunale militare di La Spezia, con l'ordinanza
 in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3  e  32  Cost.,
 questione  di  legittimita' costituzionale degli artt. 91 della legge
 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 del C.P.M.P., osservando  che,  a
 seguito  della  modifica apportata dal suddetto art. 91 all'art. 582,
 secondo comma, c.p., si e' venuta a  determinare  una  disparita'  di
 trattamento  in  ordine  al  reato  di  lesioni  personali cosi' come
 disciplinato dal Codice penale e dal cpmp: per il  primo  infatti  le
 lesioni  sono  perseguibili  a  querela se comportano una malattia di
 durata fino ai venti giorni, mentre per il secondo sono  perseguibili
 a richiesta solo se la malattia non supera i dieci giorni;
    Considerato  che  questa  Corte  ha gia' dichiarato manifestamente
 infondata identica questione con ordinanza n. 229 del 1988;