ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 223, capoverso, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1987 dal Tribunale militare di La Spezia, iscritta al n.814 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Tribunale militare di La Spezia, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimita' costituzionale degli artt. 91 della legge 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 del C.P.M.P., osservando che, a seguito della modifica apportata dal suddetto art. 91 all'art. 582, secondo comma, c.p., si e' venuta a determinare una disparita' di trattamento in ordine al reato di lesioni personali cosi' come disciplinato dal Codice penale e dal cpmp: per il primo infatti le lesioni sono perseguibili a querela se comportano una malattia di durata fino ai venti giorni, mentre per il secondo sono perseguibili a richiesta solo se la malattia non supera i dieci giorni; Considerato che questa Corte ha gia' dichiarato manifestamente infondata identica questione con ordinanza n. 229 del 1988;