ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il 10 aprile 1978, depositato in Cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1978, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della circolare del Ministro della Marina mercantile n. 622678 s.d., avente per oggetto: "Pesca del novellame di sarda e di anguilla per il consumo"; Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso in data 6 aprile 1978, notificato al Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 1978, e depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 18 aprile 1978, il Presidente della Regione Sicilia ha sollevato conflitto di attribuzione, in relazione alla circolare del Ministro della Marina mercantile n. 622678 s. d., di cui chiede anche l'annullamento. Sulla premessa che, ai sensi del d.P.R. 10 ottobre 1977, n. 920, il potere autorizzatorio in ordine alla pesca del novellame di anguille, riconosciuto al Ministro della Marina mercantile dall'art. 126 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (regolamento di esecuzione della l. 14 luglio 1965 n. 963), era stato esteso alla pesca del novellame di sarde (c.d. bianchetto), la circolare appena menzionata ha autorizzato "in via generale e permanente la pesca professionale, la detenzione, il trasporto ed il commercio del novellame di sarda e di anguilla per un tempo non superiore a due mesi, compreso nel periodo dal 1 dicembre al 30 aprile", incaricando altresi' le direzioni marittime di far si' che i rispettivi Compartimenti addivenissero "alla scelta di un periodo di tempo unico per la pesca in parola nell'acqua di giurisdizione". Sollevando conflitto in relazione a tale circolare, la Regione Sicilia ha ricordato che, ai sensi dell'art. 14 lett. l), dello Statuto di autonomia, la stessa Regione gode, in materia di pesca in mare aperto, di competenza legislativa esclusiva, alla quale si raccordano, in forza dell'art. 20 dello Statuto, la relativa competenza amministrativa e, in forza dell'art. 1 delle norme di attuazione (d.P.R. 12 novembre 1975 n. 913), il potere di esercitare le attribuzioni del Ministro della Marina mercantile. La ricorrente ha anche sottolineato che "di quella competenza legislativa e amministrativa la regione si e' sempre pacificamente avvalsa", citando, come esempio, la legge regionale approvata in data 19 luglio 1974, in ordine alla quale questa stessa Corte si e' pronunciata con sentenza n. 47 del 1975. A giudizio della ricorrente, non vi sarebbe, dunque, alcun dubbio sull'appartenenza alla Regione siciliana del potere di autorizzare la pesca del novellame nel suo mare territoriale, tanto piu' che tale potere e' stato esercitato gia' prima dell'emanazione dell'impugnata circolare, e precisamente, con un decreto assessoriale del 3 febbraio 1977: con questo decreto si e' autorizzata la pesca del novellame di sarda nelle acque dei compartimenti marittimi della Sicilia per il periodo 3 febbraio-31 marzo 1977. 2. - La ricorrente ha formulato anche una richiesta di sospensione, sulla quale questa Corte si e' pronunciata in senso affermativo con ord. n. 83 del 1978. Nella motivazione della decisione su tale richiesta si e' osservato che la circolare impugnata, "in quanto indirizzata a tutte le direzioni marittime ed a tutte le capitanerie di porto, e' suscettibile di determinare non soltanto contrasti di valutazioni e di comportamenti fra le amministrazioni rispettivamente interessate, ma anche concreti pregiudizi, inerenti ai limiti, ai tempi, alle modalita' della pesca del novellame di sarda e di anguilla nel mare territoriale della Sicilia". 3. - Non si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto 1. - Come descritto in narrativa, la Regione Sicilia chiede che le sia riconosciuta la competenza all'autorizzazione della pesca del novellame di sarda e di anguilla nel proprio mare territoriale, a norma degli artt. 14, lett. l), e 20 Statuto Sicilia, e relative norme di attuazione. Di conseguenza, la stessa ricorrente chiede anche l'annullamento della Circolare del Ministro della Marina mercantile n. 622678 s. d., con la quale il predetto Ministro ha autorizzato in via generale e permanente la pesca dell'anzidetto novellame. Il ricorso va accolto. 2. - Nell'attribuire alla regione ricorrente la competenza legislativa esclusiva in materia di pesca (art. 14, lett. l) e le relative funzioni amministrative (art. 20), lo Statuto speciale della Sicilia intende riferirsi, come questa Corte ha affermato in un caso analogo relativo alla Regione Sardegna (sent. n. 23 del 1957) e come e' pacificamente ammesso, tanto alla pesca nelle acque interne, quanto alla pesca nella frazione di mare territoriale circostante la regione. Questa interpretazione ha un preciso riscontro nel d.P.R. n. 913 del 1975, che, dettando le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di pesca, prevede, innanzitutto, che la Regione "esercita le attribuzioni del Ministero della Marina mercantile in materia di pesca nel mare territoriale" (art. 1), e, subito dopo, che "nelle attribuzioni di competenza regionale rientrano la disciplina, la polizia e ogni altro provvedimento in materia di pesca, nonche' la sovrintendenza sui mercati ittici, sui centri di raccolta e sulle scuole professionali". Non si puo', pertanto, dubitare che, se pure nei limiti indicati dall'art. 3 dell'appena citato d.P.R. n. 913 del 1975 - che riserva allo Stato la cura delle esigenze militari e di pubblica sicurezza, oltreche' i servizi di carattere nazionale - spettino alla Regione Sicilia il potere di disciplinare legislativamente e amministrativamente la pesca del c.d. novellame. Del resto, questa sembra essere anche la piu' recente convinzione dello Stato che, negli ultimi provvedimenti ministeriali adottati in attuazione delle leggi che riconoscono al Ministro della Marina mercantile il potere di autorizzare la pesca, la detenzione, il trasporto e il commercio del novellame "di qualunque specie vivente marina" e, in particolare, di quello "di anguilla (ceca) e di sarda (bianchetto)", lascia "ferma" la competenza vantata nella stessa materia dalle regioni a statuto speciale (d.m. 20 dicembre 1985, in G.U. 8 gennaio 1986, n. 5). 3. - Collocata all'interno del quadro di ripartizione di competenze ora delineato, la circolare del Ministro della Marina mercantile n. 622678 s. d., la quale detta una disciplina della pesca del novellame di sarda e di anguilla da applicarsi nell'ambito dell'intero mare territoriale nazionale, deve dunque ritenersi violativa delle competenze attribuite alla Regione Sicilia dagli artt. 14, lett. l), e 20 dello Statuto di autonomia, nonche' dalle "Norme di attuazione", di cui al d.P.R. n. 913 del 1975. Essa, pertanto, e' conseguentemente annullata.