ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge
 22 dicembre 1973, n. 903 (Istituzione del  Fondo  di  previdenza  del
 clero  e  dei  ministri  di culto delle confessioni religiose diverse
 dalla  cattolica  e  nuova  disciplina   dei   relativi   trattamenti
 pensionistici),  promosso  con ordinanza emessa il 25 agosto 1982 dal
 Pretore di Massa, iscritta al n. 860 del registro  ordinanze  1982  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno
 1983;
    Visti  gli  atti  di  costituzione di Palmieri Ido e dell'I.N.P.S.
 nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  nel  procedimento promosso dal Rev.do Palmieri Ido,
 francescano (clero regolare),  per  ottenere  il  riconoscimento  del
 proprio  diritto, all'iscrizione al Fondo di previdenza per il clero,
 negatagli dall'I.N.P.S., sebbene egli fosse investito delle  funzioni
 di  parroco,  per  essere  l'iscrizione  medesima  riservata  ai soli
 ministri del culto cattolico del clero secolare, l'adito  Pretore  di
 Massa,  con  ordinanza  in  data  25  agosto  1982,  ha sollevato, in
 riferimento   all'art.   3   Cost.,   questione    di    legittimita'
 costituzionale  dell'art.  5  della  legge  22 dicembre 1973, n. 903,
 nella parte in cui esclude il diritto del religioso non  appartenente
 al  clero  secolare,  investito  delle suddette funzioni, di ottenere
 l'iscrizione al menzionato Fondo di previdenza;
      che,  ad  avviso  del  giudice  a quo, tale esclusione determina
 un'arbitraria discriminazione in danno del religioso appartenente  al
 clero  regolare, il quale si vede privato della tutela previdenziale,
 essendogli inibita sia l'iscrizione al Fondo in questione, sia quella
 all'assicurazione  generale  obbligatoria,  in  quanto  prestatore di
 lavoro in favore di terzi "concordatari", quali la parrocchia;
      che  si  sono  costituiti  l'I.N.P.S.  e  la parte privata ed e'
 intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
      che  la difesa dell'Istituto e quella dell'Autorita' intervenuta
 hanno concluso nel senso dell'infondatezza della questione, mentre di
 opposto tenore sono state le conclusioni della parte privata;
      che la questione e' manifestamente infondata;
      che,  invero,  la  condizione del sacerdote del clero secolare -
 avente diritto, in virtu' di tale suo status, all'iscrizione al Fondo
 di  cui alla legge n. 903 del 1973 - e quella del sacerdote del clero
 regolare non sono assimilabili;
      che   relativamente  a  quest'ultimo,  i  voti  di  carita',  di
 obbedienza e di  poverta',  la  sua  appartenenza  ad  una  comunita'
 costituente  garanzia  di assistenza e di mantenimento, integrano uno
 status complessivamente non comparabile con  quello  tenuto  presente
 dal  legislatore  come  idoneo  a  legittimare ex se l'iscrizione del
 sacerdote secolare al Fondo suddetto;
      che, inoltre, e' inesatto che il sacerdote appartenente al clero
 regolare rimanga sprovvisto di tutela assicurativa, ove presti lavoro
 a  favore  di  enti  "concordatari"  (come  la parrocchia), posto che
 questa  Corte,  con  sentenza  n.  108  del   1977,   ha   dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  unico,  primo comma,
 della legge 3 maggio 1956, n. 392, nella parte in cui escludeva dalla
 soggezione  alle assicurazioni sociali obbligatorie il clero regolare
 officiato di attivita' lavorativa retribuita alle dipendenze di  enti
 concordatari  (e  cio' con specifico riferimento ad un caso analogo a
 quello del giudizio a quo, perche' concernente la tutela assicurativa
 di un religioso investito delle funzioni di parroco);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;