ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attivita' commerciali), e dell'art. 12, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1985 dal Pretore di Parma, iscritta al n. 583 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1a serie specile, dell'anno 1986; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Parma, con ordinanza in data 2 aprile 1985 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale: A) dell'art. 2, secondo comma, legge 27 novembre 1960 n. 1397, nella parte in cui, escludendo l'applicabilita' delle norme della legge medesima (iscrizione negli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali) agli amministratori di societa' aventi personalita' giuridica, viola gli artt. 3 e 38 Cost. in quanto determina un'irragionevole discriminazione tra questi ultimi e gli amministratori di societa' non aventi personalita' giuridica, pur in presenza dei requisiti richiesti dall'art. 1, lettere a), b), c) e d) di detta legge (titolarita' o gestione in proprio dell'impresa organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia; piena responsabilita' dell'impresa, con osservazione dei relativi oneri e rischi di gestione; personale partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza; titolarita' di licenza commerciale); B) dell'art. 12 della legge 22 luglio 1966 n. 613, nella parte in cui, prevedendo che i contributi indebitamente versati vadano restituiti agli esercenti attivita' commerciali, con conseguente annullamento della posizione assicurativa, viola gli artt. 3 e 38 Cost., in quanto determina un'ingiustificata disparita' di trattamento fra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti, per i quali l'art. 8 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 prevede che rimangono acquisiti alle singole gestioni e siano computabili i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data in cui il versamento stesso e' stato effettuato; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato che ha concluso nel senso dell'infondatezza delle questioni; che le questioni appaiono manifestamente infondate; che, invero, e' principio, ripetutamente affermato da questa Corte, quello per cui l'art. 38 Cost. non esclude che la legge disciplini variamente gli ordinamenti che meglio si adeguino in concreto alle particolarita' delle singole situazioni (sentt. nn. 3/75; 22/67); che le situazioni poste a confronto non sono omogenee poiche', da un lato, non e' assimilabile la posizione del semplice lavoratore a quella di imprese con personalita' giuridica e, dall'altro, non possono trascurarsi le diversita' che contraddistinguono il lavoro autonomo rispetto a quello subordinato (riguardo alle quali ultime v., in particolare, sentt. nn. 64/78; 76/81; 124/82); Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;