ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 2, secondo
 comma,  della  legge  27  novembre  1960,  n.   1397   (Assicurazione
 obbligatoria   contro   le   malattie  per  gli  esercenti  attivita'
 commerciali), e dell'art. 12, primo  comma,  della  legge  22  luglio
 1966,   n.   613   (Estensione  dell'assicurazione  obbligatoria  per
 l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti agli  esercenti  attivita'
 commerciali  ed  ai  loro  familiari coadiutori e coordinamento degli
 ordinamenti pensionistici per i lavoratori  autonomi),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il 2 aprile 1985 dal Pretore di Parma, iscritta al
 n. 583 del  registro  ordinanze  1985  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 8, 1a serie specile, dell'anno 1986;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il Pretore di Parma, con ordinanza in data 2 aprile
 1985 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale:
       A)  dell'art. 2, secondo comma, legge 27 novembre 1960 n. 1397,
 nella parte in cui, escludendo  l'applicabilita'  delle  norme  della
 legge  medesima  (iscrizione negli elenchi nominativi degli esercenti
 attivita'  commerciali)  agli  amministratori  di   societa'   aventi
 personalita'  giuridica,  viola  gli  artt.  3  e  38 Cost. in quanto
 determina un'irragionevole discriminazione tra questi  ultimi  e  gli
 amministratori  di societa' non aventi personalita' giuridica, pur in
 presenza dei requisiti richiesti dall'art. 1, lettere a), b), c) e d)
 di  detta  legge  (titolarita'  o  gestione  in  proprio dell'impresa
 organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della
 famiglia;  piena  responsabilita'  dell'impresa, con osservazione dei
 relativi oneri e rischi  di  gestione;  personale  partecipazione  al
 lavoro   aziendale   con   carattere  di  abitualita'  e  prevalenza;
 titolarita' di licenza commerciale);
       B)  dell'art. 12 della legge 22 luglio 1966 n. 613, nella parte
 in cui, prevedendo che  i  contributi  indebitamente  versati  vadano
 restituiti  agli  esercenti  attivita'  commerciali,  con conseguente
 annullamento della posizione assicurativa, viola gli  artt.  3  e  38
 Cost.,   in   quanto   determina   un'ingiustificata   disparita'  di
 trattamento fra lavoratori autonomi e lavoratori  dipendenti,  per  i
 quali l'art. 8 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 prevede che rimangono
 acquisiti alle singole gestioni e siano computabili i contributi  per
 i  quali  l'accertamento  dell'indebito  versamento sia posteriore di
 oltre cinque anni alla data in cui  il  versamento  stesso  e'  stato
 effettuato;
      che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per
 il tramite dell'Avvocatura dello Stato  che  ha  concluso  nel  senso
 dell'infondatezza delle questioni;
      che le questioni appaiono manifestamente infondate;
      che,  invero,  e'  principio,  ripetutamente affermato da questa
 Corte, quello per cui l'art.  38  Cost.  non  esclude  che  la  legge
 disciplini  variamente  gli  ordinamenti  che  meglio  si adeguino in
 concreto alle particolarita' delle  singole  situazioni  (sentt.  nn.
 3/75; 22/67);
      che  le  situazioni poste a confronto non sono omogenee poiche',
 da un lato, non e' assimilabile la posizione del semplice  lavoratore
 a  quella  di  imprese  con personalita' giuridica e, dall'altro, non
 possono trascurarsi le diversita' che  contraddistinguono  il  lavoro
 autonomo  rispetto  a  quello subordinato (riguardo alle quali ultime
 v., in particolare, sentt. nn. 64/78; 76/81; 124/82);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;