ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403 (Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonche' dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali), promossi con ordinanze emesse il 18 novembre 1985 dal Pretore di Treviso e il 18 febbraio 1986 dal Pretore di Roma, iscritte rispettivamente ai nn. 391 e 572 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38 e 50, 1a serie speciale, dell'anno 1986; Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che i Pretori di Treviso e di Roma, con ordinanze emesse rispettivamente in data 18 novembre 1985 (R.O. n. 391/86) e 18 febbraio 1986 (R.O. n. 572/86), hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, nella parte in cui non comprende, fra le prestazioni dovute dall'assicurazione contro le malattie agli addetti a servizi domestici e familiari, la concessione di una indennita' giornaliera di malattia; che in entrambi i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei minsitri ed in quello promosso con l'ordinanza del Pretore di Treviso si e' costituito l'I.N.P.S.; che entrambe le difese hanno concluso nel senso dell'infondatezza della questione; che la questione appare manifestamente infondata; che l'art. 38, secondo comma, Cost., pur imponendo al legislatore di assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia, non gli impone altresi' di considerare in modo eguale, a fini assicurativi, tutte le varie forme di prestazione dell'attivita' lavorativa (v. sent. n. 160/74); che, in particolare, il lavoro domestico e', per la sua particolare natura, tale da differenziarsi sostanzialmente, sia in relazione all'oggetto, sia in relazione ai soggetti interessati, da ogni rapporto di lavoro (v. sentt. nn. 27/74; 585/87); che, in relazione a tali peculiarita' (ivi compresa quella concernente l'obbligo del datore di lavoro di cura e di assistenza medica ex art. 2242 cod. civ. per "le infermita' di breve durata" del lavoratore: su cui vedi sent. n. 135/69), trova giustificazione una diversa tutela previdenziale che implica anche, correlativamente, una ridotta contribuzione in favore degli enti gestori delle assicurazioni sociali; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;