ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 626 (Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'Esercito e dei ruoli speciali della Marina; aumento dei limiti di eta' dei capitani di alcuni ruoli e disposizioni relative a particolari situazioni dei ruoli normali delle armi dell'Esercito), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1985 dal T.A.R. della Sicilia, iscritta al n. 727 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59, 1a serie speciale, dell'anno 1986; Visti gli atti di costituzione di Aversa Edilberto nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, nella parte in cui - ai fini ivi previsti -, secondo una corretta interpretazione della normativa vigente, non consente l'equiparazione del servizio di osservazione aerea in zona di operazioni a periodo di effettivo comando di reparto in guerra e, conseguentemente, non estende il beneficio della promozione al grado superiore nella ausiliaria o nella riserva previsto nella norma impugnata a favore di quegli ufficiali che abbiano svolto tale servizio, per preteso contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto situazioni omogenee riceverebbero diverso trattamento; considerato che l'equiparazione operata in forza dell'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e dei regi decreti 12 ottobre 1939, n. 1772, 5 settembre 1940, n. 1409 e 14 novembre 1941, n. 1328, era chiaramente predisposta ai limitati fini connessi alle contingenti esigenze belliche, mentre la norma impugnata, invocata allo scopo di ottenere la promozione a generale di brigata, considera utili al detto fine soltanto i periodi di comando di reparto, attese le peculiarita' professionali richieste dal grado superiore, che possono dirsi verificate solo nella sussistenza di tale specifico requisito; che, conseguentemente, le situazioni poste a raffronto dal giudice a quo si appalesano con caratteri di evidenza non omogenee, in considerazione della ratio posta alla base della norma impugnata, la cui ragionevolezza trova puntuale riscontro nella limitata e contingente valenza della surricordata equiparazione; che, pertanto, la proposta questione deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;