ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge
 2 dicembre 1975, n. 626 (Riordinamento del ruolo speciale unico delle
 armi  dell'Esercito  e  dei  ruoli speciali della Marina; aumento dei
 limiti di eta' dei capitani di alcuni ruoli e disposizioni relative a
 particolari  situazioni  dei ruoli normali delle armi dell'Esercito),
 promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1985  dal  T.A.R.  della
 Sicilia,  iscritta al n. 727 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59, 1a  serie  speciale,
 dell'anno 1986;
    Visti  gli atti di costituzione di Aversa Edilberto nonche' l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia
 ha sollevato questione  incidentale  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  22 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, nella parte in cui
 - ai fini ivi previsti -, secondo una corretta interpretazione  della
 normativa  vigente,  non  consente  l'equiparazione  del  servizio di
 osservazione aerea in zona  di  operazioni  a  periodo  di  effettivo
 comando  di  reparto  in  guerra  e, conseguentemente, non estende il
 beneficio della promozione al  grado  superiore  nella  ausiliaria  o
 nella  riserva  previsto  nella  norma  impugnata  a favore di quegli
 ufficiali che abbiano svolto tale servizio, per preteso contrasto con
 l'art.  3  Cost., in quanto situazioni omogenee riceverebbero diverso
 trattamento;
    considerato  che  l'equiparazione  operata  in  forza dell'art. 32
 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e  dei  regi  decreti  12  ottobre
 1939, n. 1772, 5 settembre 1940, n. 1409 e 14 novembre 1941, n. 1328,
 era  chiaramente  predisposta  ai   limitati   fini   connessi   alle
 contingenti  esigenze  belliche,  mentre la norma impugnata, invocata
 allo scopo di ottenere la promozione a generale di brigata, considera
 utili  al detto fine soltanto i periodi di comando di reparto, attese
 le peculiarita' professionali  richieste  dal  grado  superiore,  che
 possono  dirsi  verificate  solo  nella sussistenza di tale specifico
 requisito;
      che,  conseguentemente,  le  situazioni  poste  a  raffronto dal
 giudice a quo si appalesano con caratteri di evidenza  non  omogenee,
 in  considerazione della ratio posta alla base della norma impugnata,
 la cui ragionevolezza  trova  puntuale  riscontro  nella  limitata  e
 contingente valenza della surricordata equiparazione;
      che,  pertanto,  la  proposta  questione  deve essere dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;