ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei   giudizi   di   legittimita'  costituzionale  dell'art.  18  del
 Regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148  (Coordinamento
 delle  norme  sulla  disciplina giuridica dei rapporti collettivi del
 lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico  del  personale
 delle  ferrovie,  tramvie e linee di navigazione interna in regime di
 concessione) e dell'art. 9  della  legge  1›  febbraio  1978,  n.  30
 (Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici
 servizi di trasporto), promossi con ordinanze  emesse  il  28  luglio
 1986  e  il 16 febbraio 1987 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Pisa nei
 procedimenti civili vertenti tra  Sartor  Renzo,  Sassano  Giacomo  e
 Pietrolini  Danio  e  l'A.C.I.T.,  iscritte  al  n.  780 del registro
 ordinanze 1986 e ai nn. 192 e  216  del  registro  ordinanze  1987  e
 pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 1, 22 e 24,
 prima serie speciale, dell'anno 1987;
    Visti  gli  atti di costituzione dell'A.C.I.T. nonche' gli atti di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  febbraio  1988  il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Udito  l'Avvocato  dello Stato Franco Favara per il Presidente del
 Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  procedimento  promosso  da  Sartor  Renzo,  dipendente
 dell'A.C.I.T.  di  Pisa,  inquadrato  nel  sesto  livello,   per   il
 riconoscimento  del  proprio  diritto alla promozione automatica alla
 qualifica  di  quinto  livello  (capo-deposito),  in  relazione  alle
 corrispondenti  superiori  mansioni,  di  fatto svolte, il Pretore di
 Pisa (con ordinanza in data  28  luglio  1986;  r.o.  n.  780/86)  ha
 sollevato  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 18 del
 reg. all. A al r.d. 8 gennaio 1931,
 n.  148  e dell'art. 9 della legge 2 febbraio 1978 n. 30, nella parte
 in cui, in violazione degli artt. 3 e 35 Cost., escludono la suddetta
 progressione   automatica,   subordinando   il  riconoscimento  della
 qualifica  superiore,  corrispondente  alle  mansioni  svolte,   alla
 sussistenza  di  determinati  requisiti  formali  di  attribuzione di
 queste ultime.
    Il  giudice a quo si e' dato carico della sentenza n. 257 del 1984
 con la quale questa Corte ha  dichiarato  l'infondatezza  di  analoga
 questione,  ma  ha ritenuto di dovere, comunque, sollecitare un nuovo
 esame della Corte medesima  in  relazione  alla  modificazione  delle
 situazioni  di riferimento che si sarebbe, a suo avviso, prodotta per
 effetto dell'entrata in vigore della legge 17  maggio  1985  n.  210,
 sull'istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato.
    Ha,  invero,  osservato  che, per effetto di tale ultima legge, il
 rapporto di lavoro con l'Ente  di  nuova  istituzione  e'  certamente
 configurabile  quale  rapporto  di  lavoro  di  diritto  privato.  In
 particolare,  ai  sensi  dell'art.  14,  se  e'  vero  che  fino   al
 sopravvenire  della prima contrattazione collettiva di settore e fino
 all'emanazione di  appositi  regolamenti  permane  per  il  personale
 dell'ente  stesso  la preclusione della progressione automatica nella
 qualifica per esercizio di fatto delle mansioni  superiori  (art.  80
 della  legge  26  marzo  1958 n. 425 e art. 12 della legge 6 febbraio
 1979 n. 42), e' vero altresi' che tale  preclusione  e'  destinata  a
 cadere  nel  momento  in  cui  si  realizzeranno  i suddetti previsti
 adempimenti.
    Da  questo momento, infatti, stante il disposto dell'art. 21 della
 legge n. 210/85, la precedente normativa e' da ritenere abrogata  con
 conseguente  sopravvenire  dell'applicabilita',  in subjecta materia,
 dell'art. 2103 cod. civ. nel  testo  modificato  dall'art.  13  della
 legge 20 maggio 1970 n. 300.
    Di  qui  la  manifesta  disparita'  di  trattamento  che  viene  a
 realizzarsi fra i dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato e  quelli
 delle  aziende  autoferrotramviarie:  per  i primi, infatti, trovera'
 applicazione la norma da ultimo citata,  inoperante,  invece,  per  i
 secondi (alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte di
 cassazione e dei princip/ espressi  anche  da  questa  Corte  con  la
 citata  sentenza  n.  257  del  1984),  per  i  quali,  quindi, resta
 irrilevante lo svolgimento di fatto di mansioni superiori.
    Siffatta    disparita'    di    trattamento   non   trova   alcuna
 giustificazione, neanche  in  considerazione  della  specialita'  del
 servizio  pubblico  reso  dalle  menzionate aziende, posto che questa
 deve a maggior ragione  ritenersi  tipica  anche  del  servizio  reso
 dall'Ente Ferrovie dello Stato.
    2. - Identica questione e' stata sollevata dallo stesso Pretore di
 Pisa con altre due ordinanze, entrambe in data 16  febbraio  1987  ed
 iscritte  rispettivamente  ai  nn.  192  e 216 del registro ordinanze
 dell'anno 1987.
    3. - Tutte le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono
 state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
    4.  -  Nei  susseguenti  giudizi  davanti  a  questa  Corte  si e'
 costituita l'A.C.I.T. ed e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio
 dei ministri.
    La  difesa  dell'azienda  ha  concluso  nel  senso della manifesta
 infondatezza della questione rilevando  innanzitutto  che  le  norme,
 alla  stregua  delle quali dovrebbe, secondo il giudice a quo, essere
 innovato il trattamento  normativo  dei  dipendenti  dell'Ente  delle
 Ferrovie  dello  Stato  in materia di promozione automatica, non sono
 norme di legge o altre di pari efficacia formale, talche' non possono
 servire   come   tertium   comparationis   rispetto  al  giudizio  di
 legittimita' costituzionale  delle  disposizioni  impugnate.  Ha  poi
 rilevato che, comunque, fino a quando tali norme non saranno emanate,
 non possono essere assunte a confronto nei sensi pretesi dal  giudice
 a quo.
    La  stessa  difesa ha, inoltre, rilevato che il rapporto di lavoro
 dei dipendenti dell'Ente Ferrovie non e' parificabile  a  quello  del
 personale   delle   aziende   speciali:  detto  Ente,  infatti,  puo'
 qualificarsi come un ente pubblico economico, sia pure  improprio  ed
 atipico,   mentre  le  seconde,  quali  imprese  esercitate  da  enti
 pubblici, godono soltanto di autonomia operativa ma non strutturale o
 funzionale. Esse, invero, in quanto create in applicazione del Capo I
 del T.U. sulla municipalizzazione, di cui al r.d. 15 ottobre 1925  n.
 2578,  sono  soggette  ai  vincoli e ai limiti di cui al Capo III del
 medesimo T.U., nei  confronti  degli  enti  dei  quali  costituiscono
 emanazione, in tutte le loro attivita'. Viceversa, l'Ente ferroviario
 e' assoggettato al controllo governativo solo nelle  sue  competenze,
 strutture e funzioni generali (art. 3, legge n. 210/85).
    Inoltre,  proprio  la  circostanza che il futuro assetto normativo
 del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente  Ferrovie  risultera'
 sostanzialmente  improntato  al  regime  privatistico,  e'  quella in
 relazione alla quale esso va distinto  dal  rapporto  di  lavoro  del
 personale  dipendente  dalle aziende municipalizzate di trasporto, il
 quale, per singolarita' di trattamento, per carattere intermedio  fra
 quello   pubblico   e   quello   privato   e   per   compiutezza   di
 regolamentazione  specifica,  si  configura,  come  riconosciuto   da
 costante  giurisprudenza, con caratteristiche del tutto peculiari che
 lo rendono non  assimilabile  ad  un  ordinario  rapporto  di  natura
 privatistica.
    La  difesa dell'autorita' intervenuta conclude preliminarmente nel
 senso della inammissibilita' della questione rilevando che,  a  tutto
 concedere,  la  censurata disparita' di trattamento si verificherebbe
 soltanto de futuro, facendo tutt'ora difetto  le  norme  destinate  a
 produrla, come riconosce lo stesso giudice remittente.
    Nel  merito,  dopo avere rilevato che le proposte censure, sebbene
 prospettate  in  termini  diversi,  non  divergono  da  quelle   gia'
 dichiarate infondate con la sentenza n. 257/84, osserva che gli artt.
 14 e 21 della legge n. 210/85 non comportano, neanche in prospettiva,
 una  necessaria  espansione  della  disposizione di cui all'art. 2103
 cod. civ.: l'art. 14, quarto comma, invero, stabilisce una  esplicita
 "riserva  di  regolamento"  (con  correlata  esclusione  della  fonte
 contrattuale  collettiva)  sui   "criteri   di   conferimento   della
 titolarita'   degli   organi   ed   uffici"  e  sulle  "modalita'  di
 reclutamento del personale stabile" e fissa il principio per  cui  il
 reclutamento   stesso   "deve   sempre  avvenire  mediante  procedure
 concorsuali pubbliche" avendo riguardo al "grado di  professionalita'
 necessario  alla  qualifica cui si riferiscono". Detta norma, dunque,
 pone in tal modo vincoli precisi alla normazione regolamentare ed,  a
 fortiori, anche a quella collettiva. Il collegamento fra reclutamento
 e qualifica, il riferimento a posizioni  "stabili",  il  richiamo  al
 conferimento  della  titolarita'  non  solo degli organi ma anche dei
 semplici  "uffici"  costituiscono,  infatti,  precisi   elementi   di
 valutazione  per  negare  che il legislatore, sia pure nella generica
 prospettiva dell'assoggettamento del rapporto al regime  civilistico,
 abbia  inteso  attribuire  rilevanza a situazioni di mero fatto quali
 sono quelle che, nel sistema dell'art. 2103 cod.  civ., consentono la
 promozione c.d. automatica.
    D'altra  parte,  in  un  ente  pubblico,  quale continua ad essere
 l'Ente Ferrovie, la consistenza delle dotazioni organiche di ciascuna
 qualifica  e  l'accesso  stesso  a  ciascuna  qualifica costituiscono
 aspetti   organizzativi   esorbitanti   dall'ambito   proprio   della
 contrattazione  collettiva  o  individuale e da valutare alla stregua
 del parametro costituzionale di cui  all'art.  97,  primo  comma.  In
 considerazione  di  tutto cio', la comparazione che nell'ordinanza di
 rimessione si fa fra i sopra menzionati rapporti di lavoro, nel senso
 della  loro  reciproca  assimilabilita',  appare  erronea anche nella
 prospettiva della futura emanazione delle disposizioni inesistenti al
 momento della pronunzia dell'ordinanza stessa.
                         Considerato in diritto
    1.  -  I  tre giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica
 sentenza in quanto prospettano la stessa questione.
    1.1  -  Il Pretore di Pisa, con le ordinanze di rimessione, dubita
 della legittimita' costituzionale dell'art. 18 del regolamento all. A
 al  r.d.  8 gennaio 1931, n. 148, e dell'art.9 della legge 2 febbraio
 1978, n. 30, nella parte in cui escludono il diritto alla  promozione
 automatica  del personale dipendente di aziende esercenti il pubblico
 servizio di trasporto, i quali, di  fatto,  abbiano  svolto  mansioni
 superiori  a quelle proprie della qualifica di inquadramento perche',
 in violazione degli artt. 3 e 35 Cost., in danno del detto  personale
 risulterebbe   limitata  la  tutela  del  lavoro  ed  effettuata  una
 discriminazione  rispetto  ai  dipendenti  dell'Ente  Ferrovie  dello
 Stato, titolari di rapporti di analoga natura, i quali possono fruire
 della c.d. promozione automatica.
    2. - La questione e' inammissibile.
    Si  e'  gia' ritenuto (sentt. nn. 257 del 1984 e 300 del 1985) che
 le   norme   che   disciplinano   il   rapporto   di   lavoro   degli
 autoferrotramvieri   (r.d.   8  gennaio  1931,  n.  148,  regolamento
 allegato,  e  successive   modificazioni   succedutesi   nel   tempo)
 costituisce un corpus normativo completo e particolare - avente forza
 di legge - e che il personale gode di uno status speciale ed  ha  una
 posizione  intermedia tra l'impiegato pubblico e l'impiegato privato,
 per cui  non  trovano  applicazione  le  norme  che  disciplinano  il
 rapporto  di  lavoro  privato, come l'art. 2103 cod. civ., modificato
 dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970  (Statuto  dei  lavoratori),
 che  prevede  la promozione automatica per l'esercizio, per la durata
 di  tre  mesi,  di  mansioni  superiori  a  quelle  della   qualifica
 attribuitagli.
    La  questione  e'  riproposta  dal giudice remittente ponendo come
 nuovo tertium comparationis la disciplina  attuale  del  rapporto  di
 lavoro  dei ferrovieri a seguito e per effetto della legge n. 210 del
 1985, che ha operato una riforma radicale sia  dell'Azienda  Autonoma
 delle Ferrovie dello Stato, sia del rapporto di lavoro del personale.
 Esso, da rapporto di lavoro pubblico regolato da leggi (leggi 6 marzo
 1958,  n.  425;  27 luglio 1975, n. 382; 6 febbraio 1979, n. 42), tra
 cui la legge-quadro (legge 29 marzo 1983,  n.  93),  che  aveva  gia'
 previsto   accordi   sindacali   per  ampi  settori  e  una  limitata
 applicazione dello Statuto  dei  lavoratori,  si  e'  trasformato  in
 rapporto  di diritto privato, interamente disciplinato da regolamenti
 e da contratti collettivi e individuali.  E  la  privatizzazione  del
 rapporto e' stata riconosciuta costituzionalmente legittima (sent. n.
 268 del 1987).
    In  relazione  alla  nuova normativa, sono stati emanati gia' vari
 regolamenti di organizzazione (il n. 25 del 9 luglio 1986; il  n.  26
 del  16  luglio  1986;  il  n.  32 del 24 settembre 1986) e in data 5
 febbraio 1988 e' stato stipulato un contratto  collettivo  il  quale,
 tra   l'altro,   prevede  (art.  41)  la  promozione  automatica  del
 lavoratore per l'esercizio, per tre mesi,  di  mansioni  superiori  a
 quelle  della  qualifica  spettantegli,  cosi' come stabilito, in via
 generale, dal cit. art. 2103 cod. civ., modificato dall'art. 13 dello
 Statuto dei lavoratori.
    3.  - La disciplina vigente del rapporto degli autoferrotramvieri,
 quindi, differisce dalla  citata  regolamentazione  del  rapporto  di
 lavoro   dei  ferrovieri,  che  pure  svolgono  attivita'  lavorativa
 pressocche' identica e, naturalmente, anche da quella degli impiegati
 pubblici,  sebbene anche per questi ultimi la legge-quadro preveda la
 possibilita' di stipulare accordi sindacali.
    Ma l'ammodernamento della disciplina e il suo adeguamento a quella
 prevista per i ferrovieri, che costituisce certamente  una  conquista
 sociale  e garantisce una piu' intensa tutela delle aspettative e dei
 diritti dei lavoratori interessati, spetta al legislatore.  La  nuova
 normativa,  invero,  deve  essere  completa  ed  integrale e non puo'
 essere settoriale: non si possono riformare  solo  alcuni  aspetti  e
 parti  del  rapporto,  quale  puo'  essere  quello  della  promozione
 automatica per l'esercizio di mansioni superiori, e lasciare immutata
 la restante sconnessa regolamentazione.
    La   Corte,   quindi,  sottopone  all'attenzione  del  legislatore
 l'opportunita' e la necessita' di siffatta  riforma,  con  l'auspicio
 che il suo intervento sia sollecito.
    Pertanto,  la  questione  sollevata,  al  momento,  va  dichiarata
 inammissibile.