ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  81, terzo
 comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione  del  testo
 unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
 e militari dello Stato) e dell'art. 6, secondo comma, della legge  22
 novembre  1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di
 previdenza presso il Ministero del tesoro),  promosso  con  ordinanza
 emessa  il  14  gennaio  1985  dalla  Corte  dei  conti - sezione III
 giurisdizionale - sul ricorso proposto da Patti Concetta, iscritta al
 n.  21  del  registro  ordinanze  1986  e  pubblicata  nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 21,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1986;
    Visto l'atto di costituzione di Patti Concetta;
    Udito  nell'udienza  pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore
 Giuseppe Borzellino;
    Udito l'avv. Giambattista Lazagna per Patti Concetta;
                            Ritenuto in fatto
    Con  ordinanza  emessa il 14 gennaio 1985 (R.O. n. 21 del 1986) la
 Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da
 Patti Concetta ha sollevato, questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 81, terzo comma,  del  d.P.R.  29  dicembre  1973  n.  1092
 (Approvazione   del  testo  unico  delle  norme  sul  trattamento  di
 quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).
    La   Patti,   vedova   di   Orlando   Salvatore,  gia'  dipendente
 dell'Amministrazione postale, ha impugnato, innanzi  alla  Corte  dei
 conti,   il  provvedimento  con  il  quale  le  e'  stato  negato  il
 trattamento di riversibilita' in morte del  marito,  deceduto  il  30
 gennaio  1978,  perche'  il  matrimonio era stato contratto, addi' 26
 aprile 1972, dopo la cessazione dal servizio e dopo il raggiungimento
 del  65›  anno  d'eta'  dell' ex dipendente, con differenza fra i due
 coniugi superiore (e non  inferiore,  come  richiesto  dell'art.  81,
 terzo comma, del T.U. 1092 del 1973) a 25 anni.
    Ricorda  il  giudice  a  quo  la  precedente  sentenza della Corte
 costituzionale (n. 139 del 1979) che, con riguardo all'ipotesi  cosi'
 come in fattispecie - che il matrimonio non si fosse potuto celebrare
 tempestivamente in difetto di normativa divorzistica, ha eliminato la
 condizione  della  durata minima biennale, altro requisito coevamente
 gia' richiesto dal citato art. 81.
    La  norma  appare  percio' ingiustamente discriminatoria quando il
 matrimonio non abbia potuto essere  celebrato  antecedentemente  alla
 cessazione  dal  servizio  a  causa  della carenza d'una legislazione
 divorzistica,  che  avrebbe  potuto  affrancare  gli  interessati  da
 precedenti vincoli matrimoniali.
    Sotto   tale   profilo  appare  contrastare  con  l'art.  3  della
 Costituzione.
    Si  e'  costituita  la ricorrente rappresentata e difesa dall'Avv.
 Giambattista Lazagna.
    Nella  memoria  depositata  il  14 ottobre 1985, rammentato che di
 fatto i coniugi convivevano sin dal 1948, si osserva che un  giudizio
 di   illegittimita'   costituzionale   della   norma   in   questione
 risolverebbe il problema proposto.
                         Considerato in diritto
    1.  -  L'art. 81, comma terzo del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
 (disciplinante il trattamento di quiescenza dei  dipendenti  statali)
 stabilisce  che  la  pensione di riversibilita' spetta alla vedova di
 pensionato, che abbia contratto matrimonio  dopo  la  cessazione  dal
 servizio, a condizione che non vi sia differenza d'eta' fra i coniugi
 superiore ai venticinque anni.
    La  norma  prevedeva  anche  che - nella medesima ipotesi di nozze
 contratte posteriormente al collocamento a  riposo  -  il  matrimonio
 avesse  avuto  durata  almeno biennale. Senonche' e' stata dichiarata
 l'illegittimita' costituzionale di quest'ultima  disposizione  per  i
 matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del
 precedente vincolo di uno dei due coniugi, pronunciata a norma  della
 legge  1› dicembre 1970 n. 898. Cio' onde consentire, limitatamente a
 nuove nozze celebrate non oltre il 31 dicembre 1975, la  pensione  di
 riversibilita'  nei  casi  di impossibilita' alla instaurazione di un
 regolare  rapporto  di  coniugio,  stante  la   indissolubilita'   di
 preesistente matrimonio.
    Secondo  il  giudice  a  quo  la  disposizione  di cui all'odierna
 fattispecie, identica nelle sue premesse, produce ex art. 3  Cost.  -
 irrazionale disparita'.
    2. - La questione e' fondata.
    L'accesso alla pensione di riversibilita', nelle ipotesi in cui la
 celebrazione del matrimonio era rimasta impedita (anteriormente  alla
 legge  1›  dicembre  1970,  n.  898)  per l'esistenza di preesistente
 vincolo, esige nella razionalita' del sistema l'omogeneita' di  tutte
 le  situazioni  relative; non v'e' infatti giustificazione di sorta a
 una  diversa  disciplina,  limitativa  per  un   requisito   rispetto
 all'altro.
    Di  conseguenza  va  dichiarata,  in  parte  qua  l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 81, comma terzo, testo unico  approvato  con
 d.P.R.  29  dicembre 1973, n. 1092, nonche' - a norma dell'art. 27 l.
 11 marzo 1953, n. 87 - dell'art. 6, comma secondo, legge 22  novembre
 1962,  n.  1646, cosi' come modificato per la differenza d'eta' (anni
 venticinque, anziche' venti) per effetto  della  sentenza  di  questa
 Corte 15 febbraio 1980, n. 15.