ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1985 dalla Corte dei conti - sezione III giurisdizionale - sul ricorso proposto da Patti Concetta, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1986; Visto l'atto di costituzione di Patti Concetta; Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Udito l'avv. Giambattista Lazagna per Patti Concetta; Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 14 gennaio 1985 (R.O. n. 21 del 1986) la Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Patti Concetta ha sollevato, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato). La Patti, vedova di Orlando Salvatore, gia' dipendente dell'Amministrazione postale, ha impugnato, innanzi alla Corte dei conti, il provvedimento con il quale le e' stato negato il trattamento di riversibilita' in morte del marito, deceduto il 30 gennaio 1978, perche' il matrimonio era stato contratto, addi' 26 aprile 1972, dopo la cessazione dal servizio e dopo il raggiungimento del 65 anno d'eta' dell' ex dipendente, con differenza fra i due coniugi superiore (e non inferiore, come richiesto dell'art. 81, terzo comma, del T.U. 1092 del 1973) a 25 anni. Ricorda il giudice a quo la precedente sentenza della Corte costituzionale (n. 139 del 1979) che, con riguardo all'ipotesi cosi' come in fattispecie - che il matrimonio non si fosse potuto celebrare tempestivamente in difetto di normativa divorzistica, ha eliminato la condizione della durata minima biennale, altro requisito coevamente gia' richiesto dal citato art. 81. La norma appare percio' ingiustamente discriminatoria quando il matrimonio non abbia potuto essere celebrato antecedentemente alla cessazione dal servizio a causa della carenza d'una legislazione divorzistica, che avrebbe potuto affrancare gli interessati da precedenti vincoli matrimoniali. Sotto tale profilo appare contrastare con l'art. 3 della Costituzione. Si e' costituita la ricorrente rappresentata e difesa dall'Avv. Giambattista Lazagna. Nella memoria depositata il 14 ottobre 1985, rammentato che di fatto i coniugi convivevano sin dal 1948, si osserva che un giudizio di illegittimita' costituzionale della norma in questione risolverebbe il problema proposto. Considerato in diritto 1. - L'art. 81, comma terzo del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (disciplinante il trattamento di quiescenza dei dipendenti statali) stabilisce che la pensione di riversibilita' spetta alla vedova di pensionato, che abbia contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio, a condizione che non vi sia differenza d'eta' fra i coniugi superiore ai venticinque anni. La norma prevedeva anche che - nella medesima ipotesi di nozze contratte posteriormente al collocamento a riposo - il matrimonio avesse avuto durata almeno biennale. Senonche' e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale di quest'ultima disposizione per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente vincolo di uno dei due coniugi, pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970 n. 898. Cio' onde consentire, limitatamente a nuove nozze celebrate non oltre il 31 dicembre 1975, la pensione di riversibilita' nei casi di impossibilita' alla instaurazione di un regolare rapporto di coniugio, stante la indissolubilita' di preesistente matrimonio. Secondo il giudice a quo la disposizione di cui all'odierna fattispecie, identica nelle sue premesse, produce ex art. 3 Cost. - irrazionale disparita'. 2. - La questione e' fondata. L'accesso alla pensione di riversibilita', nelle ipotesi in cui la celebrazione del matrimonio era rimasta impedita (anteriormente alla legge 1 dicembre 1970, n. 898) per l'esistenza di preesistente vincolo, esige nella razionalita' del sistema l'omogeneita' di tutte le situazioni relative; non v'e' infatti giustificazione di sorta a una diversa disciplina, limitativa per un requisito rispetto all'altro. Di conseguenza va dichiarata, in parte qua l'illegittimita' costituzionale dell'art. 81, comma terzo, testo unico approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nonche' - a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 - dell'art. 6, comma secondo, legge 22 novembre 1962, n. 1646, cosi' come modificato per la differenza d'eta' (anni venticinque, anziche' venti) per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15.