ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 40 della legge 11 gennaio 1979, n.12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1982 dal Tribunale di Perugia nel procedimento civile vertente tra Breccia Maria Rita e il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Perugia, iscritta al n.745 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1983; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto in fatto Il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 25 giugno 1982 (r.o. n. 745/1982), solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 40 della l. 11 gennaio 1979, n.12, nella parte in cui non prevede la possibilita' di iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro di coloro i quali abbiano superato, prima dell'entrata in vigore della legge, l'esame di abilitazione disciplinato dal regime previgente, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 4 e 35 primo comma Cost. La questione e' sorta nel corso di un giudizio nel quale la signora Maria Rita Breccia - che anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 12 del 1979 aveva sostenuto l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, era stata autorizzata a tale esercizio dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro ma non aveva richiesto l'iscrizione all'albo - chiedeva al Tribunale di riconoscerle il diritto ad iscriversi all'albo istituito - congiuntamente ad un diverso e piu' rigoroso esame abilitativo dalla legge sopravvenuta. Il Tribunale afferma che tale riconoscimento sarebbe impedito dall'art. 40 della stessa legge n.12 del 1979, il quale, nel disciplinare la fase transitoria dell'applicazione del nuovo sistema, consente tale iscrizione soltanto a chi fosse gia' iscritto nell'albo precedentemente previsto oppure a chi avesse in corso l'esame di abilitazione al momento dell'entrata in vigore della legge, condizioni non godute dalla signora Breccia. Di qui l'impugnativa di tale disposizione nella parte in cui tratterebbe in modo ingiustificatamente differenziato due situazioni sostanzialmente analoghe, e cioe' quella di chi, come l'attrice, abbia gia' superato l'esame di abilitazione secondo la vecchia legge e quella di chi tale esame abbia ancora in corso di svolgimento al sopravvenire della nuova. La stessa disposizione, oltre a violare per tale ragione l'art. 3 Cost., confliggerebbe pure, a parere del giudice a quo: con l'art. 4 Cost., poiche' indirettamente inibirebbe ad una categoria di cittadini la liberta' di scelta della propria attivita' lavorativa; con l'art. 35 Cost. poiche' non appresterebbe sufficiente tutela all'attivita' di consulente del lavoro limitatamente ai soggetti che si trovano in condizioni analoghe a quelle della signora Breccia. 2. - E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Non sussisterebbe infatti la lamentata disparita' di trattamento in danno dei soggetti che si trovano nelle condizioni della parte attrice nel giudizio a quo, in quanto soltanto chi aveva gia' conseguito, come quest'ultima, l'autorizzazione all'esercizio della professione dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro prima dell'entrata in vigore della nuova legge - a differenza di chi avesse ancora in corso l'esame di abilitazione - aveva la possibilita' di ottenere l'iscrizione al vecchio albo, titolo sufficiente all'iscrizione al nuovo, cosi' che soltanto il primo, e non il secondo, dovrebbe imputare a se' medesimo il non avere tempestivamente espletato tale adempimento. Di qui l'insussistenza della violazione dell'art. 3 Cost., nonche' degli artt. 4 e 35 Cost. essendo il nuovo sistema, piu' selettivo e rigoroso, del tutto idoneo a garantire la posizione professionale dei consulenti del lavoro. Considerato in diritto 1. - Il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 25 giugno 1982 (r.o. n. 745/82) lamenta che l'art. 40 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (recante "Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro"), assoggetti a trattamento ingiustificatamente differenziato chi abbia superato la prova teorico-pratica di idoneita' - prevista dalla l. n. 1081 del 1964 - anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa, rispetto a chi tale prova abbia ancora, a tale data, in corso di espletamento, consentendo solo a quest'ultimo, e non al primo - gia' autorizzato ma non iscritto al vecchio albo - di iscriversi nel nuovo albo professionale: cio' in violazione degli artt. 3, primo comma, 4 e 35, primo comma, Cost. 2. - La questione non e' fondata. La norma impugnata, nel dettare una disciplina transitoria per il passaggio dal vecchio al nuovo regime, consente, in deroga al requisito del titolo di studio e del certificato di abilitazione, la iscrizione nel nuovo albo ai consulenti del lavoro che fossero, o fossero stati, gia' iscritti in quello istituito dalla legge del 1964 (primo comma); prevede poi che, ai fini dell'eventuale conseguimento dell'abilitazione, resti fermo l'espletamento dell'esame gia' regolarmente fissato o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della nuova legge (secondo comma). Come ha recentemente chiarito la Corte di Cassazione, tale ultimo precetto, nel far salvi gli esami gia' disposti secondo il sistema precedente, intende soltanto regolare la sorte di procedimenti amministrativi pendenti, accordando tutela alla legittima aspettativa degli aspiranti al loro regolare esito. A parte la non estensibilita' di una norma derogatoria, diversa e' invece, e percio' non meritevole di eguale tutela, la posizione di coloro che, come la parte attrice nel giudizio a quo, a quel momento, avevano gia' superato l'esame e, pur avendo ottenuto la prevista autorizzazione, avevano pero' trascurato di chiedere quella iscrizione nel vecchio albo che, secondo il primo comma dell'art. 40 della legge n. 12 del 1979, avrebbe consentito loro di ottenere l'iscrizione in quello nuovo. Non sussiste dunque una irragionevole disparita' di trattamento in danno dei soggetti da ultimo considerati, ne' un'arbitraria limitazione dei diritti loro garantiti dagli artt. 4 e 35 Cost.