ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 40, secondo comma, e 43, primo, terzo e quarto comma, della legge della Regione Lombardia 15 aprile 1975, n. 51, come successivamente prorogati con le leggi regionali nn. 9/80, 8/82 e 7/83 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico), promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1983 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale, sul ricorso proposto da Mazzoni Alberto contro la Comunita' Montana di Valle Sabbia ed altri, iscritta al n. 1031 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 dell'anno 1984; Visti l'atto di costituzione di Mazzoni Alberto nonche' l'atto di intervento della Regione Lombardia; Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice Relatore Giuseppe Borzellino; Udito l'avv. Giovanni Rotunno per la Regione Lombardia; Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza emessa il 15 aprile 1983 dal Consiglio di Stato - sez.VI giurisdizionale, sul ricorso proposto da Mazzoni Alberto contro la Comunita' montana di Valle Sabbia ed altri, e' stata sollevata questione indidentale di legittimita' costituzionale delle disposizioni contenute negli artt. 40, secondo comma, 43, primo, terzo e quarto comma, legge reg. Lombardia 15 aprile 1975 n. 51, come successivamente prorogate con le leggi reg. nn. 9/80, 8/82 e 7/83, in quanto le misure di salvaguardia boschiva ivi previste per tutto il territorio della Regione si tradurrebbero in vincoli di contenuto espropriativo ad efficacia non chiaramente limitata nel tempo, con violazione degli artt. 3, 24, 42, 101, 113 e 117 Cost. Il ricorso di Mazzoni Alberto e' stato proposto per l'annullamento della decisione n. 414/1981 con la quale il TAR Lombardia ha confermato la legittimita' del rifiuto (opposto dalla Comunita' montana di Valle Sabbia con atto del 15 settembre 1980) di autorizzazione al mutamento di destinazione di un terreno (di proprieta' del ricorrente) sottoposto a vincolo idrogeologico. Secondo il TAR la Comunita' montana nel caso di specie era infatti obbligata ad applicare le misure di salvaguardia (di cui alle norme ora denunciate) in relazione ad una zona ora ricoperta da alberi di alto fusto, risultando irrilevanti le circostanze che le zone limitrofe fossero state edificate in base a regolare piano lottizzatorio. Rileva il remittente che la fattispecie desta dubbi di costituzionalita' delle suddette disposizioni, in primo luogo in riferimento all'art. 117 Cost., violato "le quante volte una legge regionale legittimi o addirittura imponga limitazioni, transitorie ma assolute, alla proprieta' privata al di fuori di atti programmatori recanti puntuali apprezzamenti di 'interessi generali' cosi' facendo mancare quello schema unitario di riferimento alla stregua del quale, nell'ordinamento complessivo dello Stato, sembra certo che siffatto tipo di limitazioni possa consentirsi soltanto attraverso l'esercizio di competenze amministrative appositamente conferite dalla legge per la tutela di interessi generali di volta in volta individuati". Il limite dei principi fondamentali si assume "violato anche in riferimento alla legislazione statale sulle foreste, che non prevede divieti assoluti di edificazione ma solo limitazioni nell'uso dei beni vincolati in guisa da coordinare armonicamente interessi pubblici e privati". Le norme impugnate sarebbero altresi' in contrasto con i seguenti articoli: art. 42, secondo e terzo comma, Cost., in quanto il divieto assoluto di edificazione sui terreni aventi le caratteristiche specificate dalle norme sopra richiamate, avendo di fatto acquistato carattere temporalmente indeterminato, si risolve in un esproprio ex lege senza indennizzo; art. 3, poiche', imponendo un vincolo di tale natura, la Regione Lombardia ha introdotto un regime diversificato della proprieta' privata, e dello ius aedificandi che ad essa inerisce rispetto al regime proprietario vigente in altre regioni, nonche' al regime della proprieta' avente ad oggetto beni di diversa natura nello stesso ambito della regione Lombardia; artt. 24, 101 e 113, perche' la limitazione al contenuto della proprieta', imposta dalla legge regionale, finisce per vanificare la tutela giurisdizionale dei diritti o di altre situazioni soggettive del singolo. 2. - Nel presente giudizio si e' costituito l'interessato signor Alberto Mazzoni associandosi ai dubbi di costituzionalita' espressi nell'ordinanza di rimessione. Ha spiegato intervento altresi' la regione Lombardia concludendo per l'infondatezza della sollevata questione. Quanto al dedotto contrasto con l'art. 117 Cost. si ribadisce quanto gia' considerato nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 83/1982 e 239/1982, ove si afferma la priorita' delle misure di salvaguardia sugli strumenti urbanistici, "alla cui attuazione futura sono preordinati". Si osserva, ancora, da parte della Regione che la speciale protezione della funzione idrogeologica (la quale e' interesse primario generale ed altresi' potenzialmente ultraregionale, per la ripercussione sul corso e sul livello dei fiumi) costituisce principio del nostro ordinamento giuridico, manifestandosi nella sottoposizione delle trasformazioni territoriali a specifici momenti autorizzativi della pubblica amministrazione. Sul profilo relativo alla temporaneita' dei vincoli rileva la Regione l'inesistenza di proroga illimitata in quanto "connessa alla formazione di strumenti pianificatori appositi". Quanto alla dedotta disparita' di trattamento rispetto alla disciplina vigente in altre regioni o sui beni diversi viene considerato che l'assoluta omogeneita' di disciplina fra regione e regione sarebbe "una autentica contraddizione concettuale" rispetto all'attribuzione di una potesta' legislativa regionale, esercitata nei limiti dei principi fondamentali. Infine con riferimento ai dedotti parametri 24 e 113 Cost. (non risultando "comprensibile" il richiamo all'art. 101) non vi sarebbe alcun impedimento per il privato proprietario all'impugnativa dello strumento urbanistico "che non contenga la delimitazione delle aree comunali di interesse idrogeologico, allorche' assuma che da una siffatta delimitazione deriverebbe l'esclusione della propria". Considerato in diritto 1. - La legge della Regione Lombardia 15 aprile 1975 n. 51, recante la disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico, pone con l'art. 40 taluni vincoli boschivi, regolati quanto a modalita' con l'art. 43 e successivamente piu' volte prorogati. 2.1. - Il giudice a quo ravvisa che le misure di cui trattasi contrastino con l'art. 117 Cost. poiche' disposte al di fuori di atti programmatori specifici. La Corte ha gia' avuto modo di rilevare come non si rinvengono principi che impediscano al legislatore regionale di predisporre disciplina di tal sorta: gia' nella legislazione statale sussistono esempi di misure di salvaguardia non coeve a strumenti urbanistici dettati in precedenza (sentenze n. 83 e n. 239 del 1982). In assenza di nuove argomentazioni, non vi e' motivo di discostarsi, in punto, da quanto gia' affermato (del resto noto allo stesso giudice remittente). Ne' sussiste, sul caso, una prospettata diversa incidenza della legislazione forestale: i vincoli concernono, infatti, l'assetto e l'uso dell'intero territorio ai fini di localizzazione e di tipizzazione di insediamenti urbanistici d'ogni genere (cit. sentenza n. 239 del 1982). 2.2. - E' ravvisata dal remittente illegittimita' della norma anche ex artt. 3 e 42 Cost. Si sarebbe operata, nei confronti del primo parametro, una diversificazione e conseguente disparita' rispetto ad altri beni della medesima regione, ovvero nella disciplina posta in essere da altre regioni: e' bastevole osservare che proprieta' oggettivamente diverse, insistenti nello stesso territorio regionale e vieppiu' se in regioni orograficamente e idrogeologicamente differenti, giustificano plausibili e razionali trattamenti normativi diversi. Quanto all'art. 42, questo risulterebbe inciso da un vincolo, di fatto reso temporalmente indeterminato. Dai riferimenti offerti in causa, risultano gli scopi precipui delle disposizioni impugnate, finalizzate, in adempimento di doveri inderogabili, alla tutela da dissesti del patrimonio naturale: allo stato dunque, sotto lo specifico profilo, ancorche' la normativa abbia subito ulteriori proroghe a breve esplicitate chiaramente nel quadro dei particolari valori ambientali protetti, non si ritrovano, a condizione che le esigenze di strumentazione abbiano a ricevere graduale e tuttavia sollecita realizzazione, apprezzabili elementi di disvalore. 2.3. - Secondo il giudice a quo all'incidenza diretta della norma nella attuazione dei vincoli conseguirebbe il difetto di tutela giurisdizionale delle "situazioni soggettive del singolo", con compressione delle garanzie contemplate agli artt. 24 e 113 (oltreche' 101) Cost. Orbene, l'ordinamento consente anche lo strumento normativo quale modalita' di attuazione immediata e contingente delle misure di salvaguardia (cfr. sentenza n. 83 cit. del 1982), restando pero' connessa, in ogni caso, ai successivi adempimenti urbanistici l'esplicazione delle forme di tutela costituzionalmente garantite.