ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il
 27 ottobre 1978, depositato in Cancelleria  il  31  ottobre  1978  ed
 iscritto  al  n.  32  del  registro  ricorsi  1978,  per conflitto di
 attribuzione sorto a seguito dei  decreti  del  Ministro  dei  lavori
 pubblici emessi in data:
       a)  31  dicembre  1977  (classificazione  tra le statali di una
 strada collegante il centro di Campobello di Licata con la statale n.
 557, presso Ravanusa);
       b)  10  agosto  1978  (definizione degli itinerari delle strade
 statali nn. 188 e 189 a seguito della variante  esterna  dell'abitato
 di Lercara Friddi);
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
 Aldo Corasaniti;
    Uditi  l'avv. Guido Aula per la Regione Sicilia e l'Avvocato dello
 Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  notificato  il  27 ottobre 1978 (R. Confl. n.
 32/1978), la Regione Siciliana ha promosso conflitto di  attribuzioni
 nei  confronti  dello Stato, chiedendo l'annullamento del decreto del
 Ministro dei lavori pubblici  10  agosto  1978,  avente  per  oggetto
 "Definizione  degli  itinerari delle strade statali n. 188 e n. 189 a
 seguito della variante esterna dell'abitato di Lercara Friddi", e del
 decreto  dello  stesso  Ministro  del  31  dicembre  1977, avente per
 oggetto  "Classificazione  tra  le  strade  statali  di  una   strada
 collegante il centro di Campobello di Licata con la strada statale n.
 557, presso Ravanusa".
    Deduce  la  ricorrente  che  entrambi  i provvedimenti sono lesivi
 della competenza costituzionalmente garantita  alla  Regione  Sicilia
 dall'art. 14, lett. g), dello Statuto in materia di "lavori pubblici,
 eccettuate le grandi opere  pubbliche  di  interesse  prevalentemente
 nazionale",  e dall'art. 3 del d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, recante
 norme di attuazione dello Statuto in materia di opere pubbliche, come
 modificato  dall'art.  3, ultimo comma, del d.P.R. 1› luglio 1977, n.
 683, ai sensi del  quale  alla  classificazione  e  declassificazione
 delle  strade  statali  in  Sicilia  provvedono  i  competenti organi
 statali "d'intesa con la Regione siciliana".
    Tale  "intesa"  non  e' stata peraltro posta in essere ne' ai fini
 dell'adozione del  decreto  ministeriale  del  10  agosto  1978,  che
 disponeva la declassificazione di un tratto di strada statale, ne' ai
 fini dell'emanazione del decreto ministeriale del 31  dicembre  1977,
 con  il  quale  si  procedeva  alla classificazione di una strada tra
 quelle statali.
    2.  -  Il  Presidente  del  Consiglio dei ministri, costituitosi a
 mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha contestato  la  fondatezza  dei
 ricorsi.
    Quanto  al decreto del 31 dicembre 1977, osserva il resistente che
 la Regione e' stata tempestivamente consultata ed ha espresso  parere
 favorevole  alla  classificazione  della  strada  tra quelle statali,
 sicche' puo' ritenersi raggiunta l'intesa.
    Circa  il  decreto  del  10 agosto 1978, rileva, per converso, che
 l'intesa deve ritenersi non necessaria, poiche' esso non concerne  la
 classificazione di una strada come statale.
                         Considerato in diritto
    1.  - La Regione Sicilia ha promosso conflitto di attribuzione nei
 confronti dello Stato avverso i seguenti provvedimenti  del  Ministro
 dei lavori pubblici:
      a) decreto 31 dicembre 1977, avente per oggetto "Classificazione
 tra  le  strade  statali  di  una  strada  collegante  il  centro  di
 Campobello di Licata con la strada statale n. 557, presso Ravanusa";
      b) decreto 10 agosto 1978, avente per oggetto "Definizione degli
 itinerari delle strade statali n.  188  e  n.  189  a  seguito  della
 variante esterna dell'abitato di Lercara Friddi";
    Ad  avviso  della  ricorrente  entrambi  i provvedimenti ledono la
 competenza costituzionalmente ad essa garantita dall'art.  14,  lett.
 g),  dello  Statuto  speciale  della Regione siciliana, approvato con
 r.d.l. 15 maggio 1946,  n.  455,  in  materia  di  "lavori  pubblici,
 eccettuate  le  grandi  opere  pubbliche di interesse prevalentemente
 nazionale", e dall'art. 3 del d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878,  recante
 norme di attuazione dello Statuto in materia di opere pubbliche, come
 modificato dall'art. 3, ultimo comma, del d.P.R. primo  luglio  1977,
 n.  683,  in forza del quale alla classificazione e declassificazione
 delle strade  statali  in  Sicilia  provvedono  i  competenti  organi
 statali "d'intesa con la Regione Siciliana".
    Ed  infatti, ambedue gli atti suindicati sarebbero stati adottati,
 secondo l'assunto della ricorrente, senza  il  previo  raggiungimento
 della "intesa".
    2.  -  Per  quanto  concerne  il  decreto  del Ministro dei lavori
 pubblici 31 dicembre 1977 il ricorso non e' fondato.
    Con  detto  decreto  e'  stata  infatti classificata tra le strade
 statali una strada collegante il centro di Campobello di  Licata  con
 la strada statale n. 557.
    Dal   relativo   procedimento   di   classificazione  risulta  che
 l'A.N.A.S., con lettera 14 febbraio 1975, ha richiesto  alla  Regione
 Sicilia di esprimere il proprio parere al riguardo, e che la predetta
 Regione, con nota dell'assessore competente, in data 27 giugno  1975,
 ha  espresso,  sentito  il  proprio organo tecnico, parere favorevole
 alla classificazione della strada in oggetto tra quelle statali.
    Ora, l'art. 3 del d.P.R. n. 683/1977, nel prevedere l'"intesa" tra
 lo Stato e la Regione,  non  indica  quale  sia  il  procedimento  da
 seguire  per  realizzarla,  sicche'  la  relativa  prescrizione  puo'
 ritenersi osservata qualora si sia comunque realizzata la concordanza
 delle volonta' delle parti interessate.
    E  non  puo'  dubitarsi che tale incontro di volonta' concordi sia
 stato raggiunto nella specie, mediante la risposta  favorevole  della
 Regione  alla  richiesta di parere sulla classificazione della strada
 tra quelle statali  e  le  conseguenti  conformi  determinazioni  del
 Ministro dei lavori pubblici.
    3.  - E' invece fondato il ricorso avverso il decreto del Ministro
 dei lavori pubblici in data 10 agosto 1978.
    In   relazione   ad  esso,  infatti,  e'  pacifico  che  non  sono
 intervenuti, tra lo Stato e la Regione, "intese" o atti equipollenti.
    La  difesa  dell'Avvocatura dello Stato si incentra, in proposito,
 sulla portata dell'atto, che non riguarderebbe la  classificazione  o
 declassificazione di strade statali.
    L'assunto  difensivo  e' tuttavia smentito dallo stesso tenore del
 provvedimento, che concerne:  1)  la  "classificazione"  come  strada
 statale   della   variante  esterna  all'abitato  di  Lercara-Friddi,
 incorporata nell'itinerario della strada statale n. 189 (art. 1);  2)
 la "declassificazione" di alcuni tratti delle strade statali n. 188 e
 n. 189 (art. 2); 3) la modifica dell'itinerario delle suddette strade
 statali (art. 3).
    Ne'  appare rilevante - come sostenuto dall'Avvocatura dello Stato
 -  la  modesta  consistenza  dei  tratti  di  strada  classificati  o
 declassificati, poiche' in tal modo si introduce un criterio ignorato
 dall'art. 3 del d.P.R. n. 683/1977, che ha riguardo esclusivamente al
 contenuto  del  provvedimento  (classificazione  e  declassificazione
 delle strade), senza attribuire rilievo alle dimensioni  quantitative
 del suo oggetto.