ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 86 del r.d. 18
 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza)
 in  relazione  all'art. 723 del codice penale, promosso con ordinanza
 emessa il 27 marzo 1985 dal Pretore di Tivoli, iscritta al n. 412 del
 registro  ordinanze  1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 250- bis dell'anno 1985;
    Visto   l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di Tivoli, con l'ordinanza indicata in
 epigrafe, ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3  Cost.  ed  in
 relazione   all'art.   723   cod.  pen.,  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 86 del r.d. 18 giugno 1931,  n.  773  (Testo
 unico   delle   leggi  di  pubblica  sicurezza)  in  quanto  sanziona
 penalmente "il fatto di chi, regolarmente autorizzato con licenza per
 giochi,  ne  introduce alcuni non contemplati nella autorizzazione ma
 tuttavia leciti";
      che,  in  particolare,  ad  avviso  del  giudice  a  quo, per la
 descritta ipotesi, che meriterebbe  un  giudizio  di  disvalore  meno
 pesante  di  quello riferibile al caso di chi "introduce in esercizio
 autorizzato giochi vietati", e' prevista una sanzione piu'  grave  di
 quella  stabilita  dall'art.  723  del  codice  penale  per l'ipotesi
 assunta in comparazione;
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  concludendo  per  l'inammissibilita'  e,  in  subordine,  per
 l'infondatezza della questione;
    Considerato  che non e' dato desumere dall'ordinanza di rimessione
 la fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudice a quo;
      che,  pertanto,  la  questione  si  palesa come eventuale e puo'
 fortemente dubitarsi della sua rilevanza nel giudizio principale;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;