ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 211 del d.P.R.
 30  giugno  1965,  n.  1124  (Testo  unico  delle  disposizioni   per
 l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
 malattie professionali) in relazione alla  tabella  allegata  5,  nel
 testo  sostituito  con  d.P.R. 9 giugno 1975, n. 431, promossi con le
 seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il 20 febbraio 1980 dal Pretore di Reggio
 Emilia  nel  procedimento  civile  vertente   tra   Iori   Cesare   e
 l'I.N.A.I.L.,  iscritta  al  n.  411  del  registro  ordinanze 1980 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 dell'anno
 1980;
      2)  n.  2  ordinanze emesse il 1› agosto 1985 e il 27 marzo 1986
 dal Pretore di Bari nei procedimenti civili vertenti tra Ignomeriello
 Francesco  e  Dell'Edera  Vito e l'I.N.A.I.L., iscritte al n. 818 del
 registro ordinanze 1985 e al n. 397 del  registro  ordinanze  1986  e
 pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica nn. 20 e 41,
 prima serie speciale dell'anno 1986;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di  Iori Cesare e Ignomeriello
 Francesco  e  dell'I.N.A.I.L.  nonche'  gli  atti  d'intervento   del
 Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  12  gennaio  1988  il  Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Uditi  gli avvocati Franco Agostini per Iori Cesare e Ignomeriello
 Francesco e Enrico Ruffini per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello  Stato
 Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri;
    Ritenuto  che,  con le ordinanze in epigrafe, il Pretore di Reggio
 Emilia ed il Pretore di Bari hanno  sollevato,  in  riferimento  agli
 artt.   3  e  38  Cost.,  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 211 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo  unico  delle
 disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni
 sul lavoro e le malattie professionali)  in  relazione  alla  tabella
 All.  5  del  d.P.R.  medesimo,  nella  parte  in  cui non estende ai
 lavoratori del settore agricolo la tutela prestata  per  le  malattie
 professionali nel settore dell'industria;
      che in tutti i giudizi si e' costituito l'Istituto Nazionale per
 l'assicurazione  contro  gli  infortuni   sul   lavoro   (I.N.A.I.L.)
 concludendo per la manifesta infondatezza della questione;
      che   si   sono  anche  costituiti  i  signori  Iori  Cesare  ed
 Ignomeriello Francesco, chiedendo l'accoglimento della  questione  di
 legittimita' costituzionale;
      che  e'  intervenuto  in  tutti  i  giudizi  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri,  concludendo   per   l'infondatezza   della
 questione;
    Considerato  che  i giudizi hanno ad oggetto la medesima questione
 di legittimita' costituzionale e  possono  pertanto  essere  definiti
 congiuntamente;
      che  questa  Corte,  con sentenza n. 179 del 1988, ha dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  211,  primo  comma,  del
 d.P.R.  n.  1124  del  1985,  "nella  parte  in  cui  non prevede che
 l'assicurazione e' obbligatoria anche per malattie diverse da  quelle
 comprese    nelle    tabelle   concernenti   malattie   professionali
 nell'agricoltura e da quelle causate da una lavorazione specificata o
 da  un  agente  patogeno  indicato  nelle  tabelle stesse, purche' si
 tratti di malattie delle quali  sia  comunque  provata  la  causa  di
 lavoro";
      che, di conseguenza, si rende necessario, da parte dei giudici a
 quibus, un nuovo esame, in  ordine  alla  rilevanza  della  questione
 sollevata, alla luce della pronuncia predetta;