ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 211 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in relazione alla tabella allegata 5, nel testo sostituito con d.P.R. 9 giugno 1975, n. 431, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 20 febbraio 1980 dal Pretore di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Iori Cesare e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 dell'anno 1980; 2) n. 2 ordinanze emesse il 1 agosto 1985 e il 27 marzo 1986 dal Pretore di Bari nei procedimenti civili vertenti tra Ignomeriello Francesco e Dell'Edera Vito e l'I.N.A.I.L., iscritte al n. 818 del registro ordinanze 1985 e al n. 397 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20 e 41, prima serie speciale dell'anno 1986; Visti gli atti di costituzione di Iori Cesare e Ignomeriello Francesco e dell'I.N.A.I.L. nonche' gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Uditi gli avvocati Franco Agostini per Iori Cesare e Ignomeriello Francesco e Enrico Ruffini per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, il Pretore di Reggio Emilia ed il Pretore di Bari hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 211 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in relazione alla tabella All. 5 del d.P.R. medesimo, nella parte in cui non estende ai lavoratori del settore agricolo la tutela prestata per le malattie professionali nel settore dell'industria; che in tutti i giudizi si e' costituito l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) concludendo per la manifesta infondatezza della questione; che si sono anche costituiti i signori Iori Cesare ed Ignomeriello Francesco, chiedendo l'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale; che e' intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione; Considerato che i giudizi hanno ad oggetto la medesima questione di legittimita' costituzionale e possono pertanto essere definiti congiuntamente; che questa Corte, con sentenza n. 179 del 1988, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 211, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1985, "nella parte in cui non prevede che l'assicurazione e' obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle concernenti malattie professionali nell'agricoltura e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purche' si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro"; che, di conseguenza, si rende necessario, da parte dei giudici a quibus, un nuovo esame, in ordine alla rilevanza della questione sollevata, alla luce della pronuncia predetta;