ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 110 del r.d. 18
 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza)
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  17  aprile  1985 dal Pretore di
 Pontedera,  iscritta  al  n.  589  del  registro  ordinanze  1985   e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 6, prima
 serie speciale, dell'anno 1986;
    Visto   l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Pontedera
 ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3  Cost.,   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 110 del r.d. 18 giugno 1931, n.
 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)  nella  parte  in
 cui  punisce  con  la  stessa  pena  l'ipotesi  di cui al primo comma
 (mancata esposizione nella sala da biliardo e da gioco della  tabella
 dei  giochi  d'azzardo  e vietati) e quella - che sarebbe invece piu'
 grave -  di  cui  al  terzo  comma  (divieto  di  uso  di  apparecchi
 automatici e semi-automatici da gioco);
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   Generale   dello   Stato,
 concludendo per l'infondatezza della questione;
   Considerato   che   l'equiparazione   quoad  poenam  delle  ipotesi
 contravvenzionali contemplate nel primo e nel terzo  comma  dell'art.
 110  T.U.L.P.S.  costituisce  scelta discrezionale del legislatore la
 cui  valutazione,   non   risultando   arbitraria   ne'   palesemente
 irragionevole, non e' sindacabile in questa sede;
      che,    peraltro,   in   riferimento   alle   suddette   ipotesi
 contravvenzionali,  il  quinto  comma  dell'art.  110  T.U.L.P.S.   -
 prevedendo  le  pene edittali dell'arresto da un minimo di un mese al
 massimo di due anni e dell'ammenda da lire  24.000  a  lire  120.000,
 oltre   alla  possibilita'  di  revoca  della  licenza  per  pubblico
 esercizio in caso di recidiva - da' al  giudice  la  possibilita'  di
 graduare   le   sanzioni   in  proporzione  alla  maggiore  o  minore
 pericolosita' dei reati accertati;
      che,  pertanto,  appare  manifestamente infondata la denuncia di
 un'arbitraria parificazione di comportamenti diversi;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, secondo comma, delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;