ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1984 dal Pretore di Sestri Ponente, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 dell'anno 1984; Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Sestri Ponente ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), nella parte in cui fa dipendere la punibilita' dello straniero non residente nello Stato dall'osservanza di disposizioni amministrative emanate con decreto ministeriale; che, in particolare, il giudice a quo lamenta la violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto non risulterebbero sufficientemente specificati nelle norme di legge i presupposti, il carattere, il contenuto ed i limiti del provvedimento dell'autorita' non legislativa, alla trasgressione del quale deve seguire la pena; che, ad avviso del giudice remittente, sarebbe violato anche l'art. 3 Cost. in quanto non potrebbero essere logicamente equiparabili la posizione dello straniero non residente con quelle dell'italiano residente all'estero e dell'italiano dimorante all'estero per ragioni di lavoro rispetto all'effettiva e completa possibilita' astratta di conoscere disposizioni regolamentari italiane adottate con decreto ministeriale; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione; Considerato che l'art. 15 della legge 18 aprile 1975, n. 110 non costituisce una disposizione incriminatrice ma disciplina, al contrario, una causa d'esclusione del reato d'introduzione di armi nel territorio dello Stato senza licenza, punito dall'art. 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895; che il decreto ministeriale di cui al medesimo art. 15 della legge n. 110 del 1975 e' destinato a stabilire soltanto le modalita' d'applicazione della scriminante innanzi citata; che, quindi, non risulta violata la riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.; che, d'altra parte, non risulta violato neppure l'art. 3 Cost. in quanto non appare manifestamente irragionevole l'equiparazione delle categorie indicate nella disposizione impugnata (stranieri non residenti nel territorio nazionale, da un lato, italiani residenti all'estero o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, dall'altro) le quali sono equiparabili ai fini della conoscenza del decreto ministeriale dato che, riferendosi a soggetti tutti dimoranti all'estero, hanno analoga possibilita' di conoscere il contenuto dello stesso; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;