ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti  delle
 persone  pericolose  per  la  sicurezza  e per la pubblica moralita')
 promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1984 dal Pretore di Prato,
 iscritta  al  n.  1015 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34- bis dell'anno 1985;
    Visto   l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Prato, con l'ordinanza indicata in
 epigrafe (resa in un procedimento penale per il reato di guida  senza
 patente,  sospesa,  nella  specie,  a  seguito di un provvedimento di
 diffida) ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma  e
 24,  secondo  comma,  Cost., questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 1  della  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423  (Misure  di
 prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e
 per la pubblica moralita') nella parte in cui non  fissa  un  termine
 massimo d'efficacia del provvedimento di diffida del Questore;
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  concludendo per l'inammissibilita' della questione (in quanto
 il provvedimento di sospensione della patente non e'  automaticamente
 collegato  all'esistenza  di  un  provvedimento di diffida) e, in via
 subordinata, per l'infondatezza della stessa;
    Considerato   che   va  disattesa  l'eccezione  d'inammissibilita'
 sollevata dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  in  quanto,  nella
 specie, il provvedimento di sospensione della patente e' stato emesso
 anche sul presupposto della diffida;
      che,  peraltro,  questa Corte ha gia' avuto piu' volte occasione
 di dichiarare infondata la  questione  di  legittimita'  dell'art.  1
 legge  n.  1423  del  1956, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3
 Cost. (cfr., da ultimo, ord. n. 499 del  1987)  e  che  non  appaiono
 prospettati,  nell'ordinanza  di rimessione, motivi tali da indurre a
 discostarsi da siffatta giurisprudenza;
      che,  d'altronde,  appare  del  tutto  inconferente  il richiamo
 all'art. 24  Cost.  considerata  la  natura  della  diffida  (che  si
 concreta  in  un'ingiunzione  a  cambiare  condotta  e ad osservare i
 princi'pi dell'ordinamento e che non produce,  di  per  se',  effetti
 riduttivi o compressivi delle liberta' individuali: (cfr. ord. n. 499
 del 1987) e del procedimento a seguito del quale essa  diffida  viene
 pronunciata   (che   consiste   in  un  procedimento  che  sfocia  in
 provvedimenti di polizia di sicurezza non  preordinati  al  processo:
 (cfr. sent. n. 76 del 1970);
      che,  pertanto,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 sollevata  dal  Pretore  di  Prato   va   dichiarata   manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;