ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 e 21, commi primo e quarto, della legge 26 marzo 1986 n. 86 recante "Ristrutturazione dei ruoli dell'A.N.A.S. e decentramento di competenze", promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 30 aprile 1986, depositato in Cancelleria il 7 maggio successivo ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1986; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Saja; Uditi gli avvocati Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 30 aprile 1986 la Provincia di Bolzano ha impugnato la legge 26 marzo 1986 n. 86 relativa alla "Ristrutturazione dell'Anas (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade)". Deduce la ricorrente che gli artt. 4, 5 e 21 della legge impugnata violano l'art. 10 Cost. e la disciplina statutaria (artt. 8, 11, 12 comma primo, 13 comma primo e quinto, 15, 20 d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, 89 comma primo e quinto, 100 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), sia nella parte in cui prevedono che i compartimenti dell'Anas abbiano sede nei capoluoghi di regione - con conseguente trasferimento di quello di Bolzano a Trento - sia in quella che istituisce nuovi ruoli di tecnici (geologi e architetti) senza assoggettare i relativi concorsi di assunzione ai principi di tutela delle minoranze linguistiche. 2. - Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo la non fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Considerato in diritto 1. - Con la prima censura la Provincia ricorrente deduce che le disposizioni di cui agli artt. 4 e 21 della legge impugnata, disponendo il trasferimento del compartimento Anas a Trento da Bolzano e l'istituzione in quest'ultima citta' di una sezione distaccata, vanificherebbe l'autonomia provinciale e lederebbe il principio di tutela delle minoranze linguistiche, dettato dalle norme statutarie e di attuazione per il personale degli uffici statali nella Provincia medesima. La questione, proposta peraltro in maniera non del tutto lineare e coerente, risulta infondata. Al riguardo va premesso che alla Provincia di Bolzano e' attribuita ex art. 8 n. 17 cit. d.P.R. n. 670 del 1972 soltanto la competenza in materia di viabilita' di interesse provinciale e che rientra, invece, nelle attribuzioni dello Stato la disciplina concernente l'organizzazione dei servizi relativi alle strade statali e dei connessi apparati. Pertanto deve ritenersi che la legge impugnata si e' correttamente adeguata alla ripartizione delle competenze stabilite dallo Statuto, e che lo Stato ha esercitato un proprio potere riorganizzando l'azienda competente a costruire e a gestire l'uso delle strade statali, localizzando, tra l'altro, per l'intero territorio nazionale la sede dei compartimenti nei capoluoghi di regione. Da cio' discende chiaramente l'infondatezza della questione sollevata, con la quale si e' addirittura invocato l'Accordo De Gasperi-Gruber, quasi che il semplice spostamento della sede del compartimento importi un attentato all'esistenza stessa dell'autonomia provinciale. Naturalmente rimangono immutate le garanzie spettanti alla Provincia altoatesina sia per quanto concerne la stabilita' del personale in servizio nei ruoli locali, che ai sensi dell'art. 89, commi quinto e sesto, dello Statuto puo' essere trasferito solo per esigenze di servizio, sia per la percentuale dello stesso personale di lingua tedesca, comunque destinabile ad altra sede: eventuali provvedimenti della pubblica amministrazione che ledessero tali garanzie sarebbero certamente viziati e gli interessati troverebbero tutela davanti alla giurisdizione amministrativa. Anche sotto tale profilo, dunque, la questione deve ritenersi infondata. 2. La seconda censura concerne l'istituzione nella pianta organica dell'Anas di diciannove posti di geologo e nove di architetto, per l'assunzione dei quali non sarebbe stato recepito, nell'art. 5 della legge impugnata, il principio del bilinguismo. Questa seconda censura, nei limiti appresso indicati, va condivisa. Lo Stato ha eccepito che per le caratteristiche geologiche del territorio della Provincia di Bolzano il nuovo personale non dovrebbe trovare impiego nell'ambito della Provincia medesima e quindi correttamente non si sarebbe fatto riferimento ai principi invocati. Tale assunto non puo' essere evidentemente accolto in quanto i geologi e gli architetti, pur dovendo essere destinati alla Direzione generale del Ministero ed ai diversi compartimenti, hanno compiti estesi all'intero ambito regionale con la conseguenza, attinente al caso di specie, che quelli destinati al compartimento di Trento debbono occuparsi, se necessario, anche del territorio della Provincia di Bolzano. Conseguentemente, con riguardo al contingente di cui all' art. 1, secondo comma, d.P.R. n. 752/1976 come modificato dall'art. 1 d.P.R. n. 327/1982, avrebbe dovuto trovare attuazione la disposizione relativa alla conoscenza delle due lingue. Per contro la norma impugnata nulla dispone in proposito, onde, limitatamente al ricordato contingente, essa non si sottrae alla dichiarazione di incostituzionalita'.