ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge
 della Regione Sardegna 23 ottobre 1978, n.  62  ("I  controlli  sugli
 enti  locali"),  promosso  con ordinanza emessa il 24 aprile 1985 dal
 T.A.R. per la Sardegna sui ricorsi riuniti proposti da Rossi  Antonio
 ed  altri  contro  il Comune di Bosa ed altro, iscritta al n. 148 del
 registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 28/1a s.s. dell'anno 1986;
    Visti  gli atti di costituzione del Comune di Bosa e della Regione
 Sardegna;
    Udito  nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
 Vincenzo Caianiello;
    Udito l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna.
                            Ritenuto in fatto
    1.  -  Il  TAR per la Sardegna, adito per l'annullamento di alcune
 delibere di adozione del piano  regolatore  generale  del  Comune  di
 Bosa, con ordinanza in data 24 aprile 1985, ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale  dell'art.  22  legge  reg.  Sardegna  23
 ottobre  1978 n. 62 che, comminando la decadenza delle delibere degli
 enti locali non pubblicate negli appositi  albi  entro  dieci  giorni
 dalla  loro adozione, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 4 e 5
 dello  Statuto  Sardo  che  non  attribuiscono  alla  regione  alcuna
 competenza legislativa in materia di ordinamento degli enti locali.
    Ad  avviso  del  giudice  remittente,  la  disposizione impugnata,
 disciplinando un "adempimento parallelo ma concettualmente  distinto"
 da  quelli  che  la  legge regionale puo' legittimamente stabilire in
 tema di controllo sugli atti degli enti territoriali minori, ai sensi
 dell'art.  3  lett. a) e 48 (rectius 46) dello Statuto, va inquadrata
 nell'ambito della materia attinente all'ordinamento e  alle  funzioni
 comunali,   da   un  lato  sottratta  ad  ogni  sorta  di  competenza
 legislativa  regionale,  e  dall'altro,  espressamente  riservata  al
 legislatore statale dall'art. 128 della Costituzione.
    Osserva  inoltre  il  Tribunale  che  la  decadenza delle delibere
 comunali, non pubblicate entro un  termine  cosi'  breve  dalla  loro
 adozione,   comporta   una   sostanziale  limitazione  dell'autonomia
 comunale, tanto piu' grave ove  si  consideri  che  la  pubblicazione
 nell'albo,   avendo  una  funzione  esclusivamente  divulgativa,  non
 dovrebbe incidere sulle determinazioni sostanziali dell'ente e che il
 pregiudizio  derivante  dalla  decadenza, attesa la mutevolezza degli
 equilibri interni e della volonta' politica  dell'organo  consiliare,
 non  sempre  puo'  essere  evitato  mediante  la  semplice riadozione
 dell'atto.
    2.  -  Si e' costituito il Comune di Bosa chiedendo l'accoglimento
 della questione sulla base dell'art. 4 e dell'art. 46  dello  Statuto
 Sardo,   che   attribuisce  alla  regione  una  potesta'  legislativa
 concorrente in materia di controllo sugli atti degli enti locali.
    Ad  avviso  del Comune, infatti, poiche' la disposizione impugnata
 va ricompresa nell'ambito di tale  potesta'  legislativa,  del  tutto
 inconferente dovrebbe ritenersi il richiamo operato dal giudice a quo
 agli  artt.  3  e  5  dello  Statuto,  nonche'  all'art.  128   della
 Costituzione,  mentre un esame della questione alla luce dell'art. 46
 dello Statuto sarebbe possibile tenendo conto del riferimento  che  a
 tale   articolo   si   fa  nella  motivazione  del  provvedimento  di
 rimessione.
    Osserva  poi  nel  merito  la  parte  che  anche quando si volesse
 inquadrare  la  disposizione  censurata  nell'ambito  della   materia
 attinente al controllo sugli enti locali, la fissazione di un termine
 cosi' ridotto per la pubblicazione delle delibere nell'albo comunale,
 violerebbe  un  principio fondamentale della legislazione statale che
 garantisce comunque, per la stesura e pubblicazione  delle  delibere,
 un congruo termine.
    Anche  la Regione autonoma Sardegna si e' costituita confutando le
 tesi sostenute  nell'ordinanza  di  rimessione  e  chiedendo  che  la
 questione sia dichiarata infondata.
    Ritiene   in  particolare  la  regione  che  la  disciplina  della
 pubblicazione delle delibere comunali rientrerebbe nella materia  dei
 controlli   sugli  enti  locali  come  risulta  dal  suo  inserimento
 nell'art. 60 ultimo  comma  della  legge  statale  n.  62  del  1953,
 riguardante  appunto  i  controlli  sulle province sui comuni e sugli
 altri enti locali.
    D'altra  parte, la fissazione di un limite di tempo massimo per la
 pubblicazione degli atti  degli  enti  locali  risponderebbe  ad  una
 fondamentale  esigenza di garanzia dell'effettivita' ed efficenza del
 meccanismo di controllo, collocandosi armonicamente  all'interno  del
 vigente  sistema  legislativo,  senza percio' violare alcun principio
 generale della normativa statale in materia.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Oggetto  della  questione di legittimita' costituzionale e'
 l'art. 22 della  legge  regionale  della  Sardegna,  che  commina  la
 decadenza delle deliberazioni degli enti locali territoriali, nonche'
 dei loro Consorzi e Comprensori, non pubblicate  entro  dieci  giorni
 dalla adozione.
   Ad  avviso  del  giudice  a  quo  tale  disposizione si porrebbe in
 contrasto con gli artt. 3, 4 e 5 dello  Statuto  regionale,  che  non
 attribuiscono  alcuna  competenza legislativa alla regione in materia
 di ordinamento degli enti locali.
    2. - La questione e' fondata, sia pure solo parzialmente.
    La norma denunciata, fatte salve le disposizioni di legge speciali
 che prevedono termini e periodi diversi di pubblicazione,  stabilisce
 che  le  deliberazioni  degli  enti  in  parola sono pubblicate negli
 appositi albi entro dieci giorni dalla adozione e per  la  durata  di
 quindici giorni, a pena di decadenza.
    Osserva  la  Corte  che  tale  norma,  per  la  parte che concerne
 l'obbligo della pubblicazione delle deliberazioni degli  enti  locali
 entro  un certo termine, non puo' considerarsi illegittima, in quanto
 la pubblicazione, nel dare notizia ai cittadini  delle  deliberazioni
 stesse,  consente ad essi di partecipare, seppur indirettamente, alla
 funzione di controllo, mediante la  proposizione  di  opposizioni  ai
 competenti  organi  preposti  a questa funzione che, anche attraverso
 tale strumento partecipativo, sono posti in grado  di  esercitare  in
 modo  piu'  ampio  e  completo.  Nei  sensi anzidetti trattasi di una
 previsione fra l'altro gia'  esistente  nella  legislazione  statale,
 perche'  difatti l'art. 163 del regolamento di esecuzione della legge
 comunale e provinciale, approvato con r.d. 12 febbraio 1911  n.  297,
 stabiliva  che  il  certificato  della  eseguita  pubblicazione delle
 deliberazioni comunali e provinciali, "deve far  menzione  se  siansi
 prodotte opposizioni".
    In  quanto  diretta  a  disciplinare i termini della pubblicazione
 che, per quel che si e' detto, assume rilievo anche  con  riferimento
 al  controllo  sulle  deliberazioni,  la  disposizione rientra dunque
 nella  competenza  della  regione  cui  spetta,  nella  materia   dei
 controlli,  potesta'  legislativa ai sensi dell'art. 46 dello Statuto
 regionale Sardegna.
    A  diverse  conclusioni  devesi  invece  pervenire  per  quel  che
 riguarda la  comminatoria  di  decadenza  prevista  dall'articolo  in
 esame,  nella  ipotesi  in cui non si provveda alla pubblicazione nei
 termini e per la durata indicata. Quella della decadenza  e'  difatti
 una previsione che non attiene alla materia di controlli, bensi' alla
 disciplina della efficacia delle deliberazioni, in quanto il  mancato
 adempimento  delle  formalita'  di  pubblicazione  determina appunto,
 secondo  la  norma  denunciata,  la  decadenza  degli  effetti  delle
 deliberazioni stesse.
    Sotto  quest'ultimo  aspetto la norma esula dalla competenza della
 Regione, cui  non  spetta  la  potesta'  legislativa  in  materia  di
 ordinamento   degli   enti  locali,  e,  quindi,  limitatamente  alla
 previsione della decadenza, deve essere dichiarata costituzionalmente
 illegittima.