ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 1978, n. 62 ("I controlli sugli enti locali"), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1985 dal T.A.R. per la Sardegna sui ricorsi riuniti proposti da Rossi Antonio ed altri contro il Comune di Bosa ed altro, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28/1a s.s. dell'anno 1986; Visti gli atti di costituzione del Comune di Bosa e della Regione Sardegna; Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Udito l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna. Ritenuto in fatto 1. - Il TAR per la Sardegna, adito per l'annullamento di alcune delibere di adozione del piano regolatore generale del Comune di Bosa, con ordinanza in data 24 aprile 1985, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 legge reg. Sardegna 23 ottobre 1978 n. 62 che, comminando la decadenza delle delibere degli enti locali non pubblicate negli appositi albi entro dieci giorni dalla loro adozione, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto Sardo che non attribuiscono alla regione alcuna competenza legislativa in materia di ordinamento degli enti locali. Ad avviso del giudice remittente, la disposizione impugnata, disciplinando un "adempimento parallelo ma concettualmente distinto" da quelli che la legge regionale puo' legittimamente stabilire in tema di controllo sugli atti degli enti territoriali minori, ai sensi dell'art. 3 lett. a) e 48 (rectius 46) dello Statuto, va inquadrata nell'ambito della materia attinente all'ordinamento e alle funzioni comunali, da un lato sottratta ad ogni sorta di competenza legislativa regionale, e dall'altro, espressamente riservata al legislatore statale dall'art. 128 della Costituzione. Osserva inoltre il Tribunale che la decadenza delle delibere comunali, non pubblicate entro un termine cosi' breve dalla loro adozione, comporta una sostanziale limitazione dell'autonomia comunale, tanto piu' grave ove si consideri che la pubblicazione nell'albo, avendo una funzione esclusivamente divulgativa, non dovrebbe incidere sulle determinazioni sostanziali dell'ente e che il pregiudizio derivante dalla decadenza, attesa la mutevolezza degli equilibri interni e della volonta' politica dell'organo consiliare, non sempre puo' essere evitato mediante la semplice riadozione dell'atto. 2. - Si e' costituito il Comune di Bosa chiedendo l'accoglimento della questione sulla base dell'art. 4 e dell'art. 46 dello Statuto Sardo, che attribuisce alla regione una potesta' legislativa concorrente in materia di controllo sugli atti degli enti locali. Ad avviso del Comune, infatti, poiche' la disposizione impugnata va ricompresa nell'ambito di tale potesta' legislativa, del tutto inconferente dovrebbe ritenersi il richiamo operato dal giudice a quo agli artt. 3 e 5 dello Statuto, nonche' all'art. 128 della Costituzione, mentre un esame della questione alla luce dell'art. 46 dello Statuto sarebbe possibile tenendo conto del riferimento che a tale articolo si fa nella motivazione del provvedimento di rimessione. Osserva poi nel merito la parte che anche quando si volesse inquadrare la disposizione censurata nell'ambito della materia attinente al controllo sugli enti locali, la fissazione di un termine cosi' ridotto per la pubblicazione delle delibere nell'albo comunale, violerebbe un principio fondamentale della legislazione statale che garantisce comunque, per la stesura e pubblicazione delle delibere, un congruo termine. Anche la Regione autonoma Sardegna si e' costituita confutando le tesi sostenute nell'ordinanza di rimessione e chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. Ritiene in particolare la regione che la disciplina della pubblicazione delle delibere comunali rientrerebbe nella materia dei controlli sugli enti locali come risulta dal suo inserimento nell'art. 60 ultimo comma della legge statale n. 62 del 1953, riguardante appunto i controlli sulle province sui comuni e sugli altri enti locali. D'altra parte, la fissazione di un limite di tempo massimo per la pubblicazione degli atti degli enti locali risponderebbe ad una fondamentale esigenza di garanzia dell'effettivita' ed efficenza del meccanismo di controllo, collocandosi armonicamente all'interno del vigente sistema legislativo, senza percio' violare alcun principio generale della normativa statale in materia. Considerato in diritto 1. - Oggetto della questione di legittimita' costituzionale e' l'art. 22 della legge regionale della Sardegna, che commina la decadenza delle deliberazioni degli enti locali territoriali, nonche' dei loro Consorzi e Comprensori, non pubblicate entro dieci giorni dalla adozione. Ad avviso del giudice a quo tale disposizione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto regionale, che non attribuiscono alcuna competenza legislativa alla regione in materia di ordinamento degli enti locali. 2. - La questione e' fondata, sia pure solo parzialmente. La norma denunciata, fatte salve le disposizioni di legge speciali che prevedono termini e periodi diversi di pubblicazione, stabilisce che le deliberazioni degli enti in parola sono pubblicate negli appositi albi entro dieci giorni dalla adozione e per la durata di quindici giorni, a pena di decadenza. Osserva la Corte che tale norma, per la parte che concerne l'obbligo della pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali entro un certo termine, non puo' considerarsi illegittima, in quanto la pubblicazione, nel dare notizia ai cittadini delle deliberazioni stesse, consente ad essi di partecipare, seppur indirettamente, alla funzione di controllo, mediante la proposizione di opposizioni ai competenti organi preposti a questa funzione che, anche attraverso tale strumento partecipativo, sono posti in grado di esercitare in modo piu' ampio e completo. Nei sensi anzidetti trattasi di una previsione fra l'altro gia' esistente nella legislazione statale, perche' difatti l'art. 163 del regolamento di esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 12 febbraio 1911 n. 297, stabiliva che il certificato della eseguita pubblicazione delle deliberazioni comunali e provinciali, "deve far menzione se siansi prodotte opposizioni". In quanto diretta a disciplinare i termini della pubblicazione che, per quel che si e' detto, assume rilievo anche con riferimento al controllo sulle deliberazioni, la disposizione rientra dunque nella competenza della regione cui spetta, nella materia dei controlli, potesta' legislativa ai sensi dell'art. 46 dello Statuto regionale Sardegna. A diverse conclusioni devesi invece pervenire per quel che riguarda la comminatoria di decadenza prevista dall'articolo in esame, nella ipotesi in cui non si provveda alla pubblicazione nei termini e per la durata indicata. Quella della decadenza e' difatti una previsione che non attiene alla materia di controlli, bensi' alla disciplina della efficacia delle deliberazioni, in quanto il mancato adempimento delle formalita' di pubblicazione determina appunto, secondo la norma denunciata, la decadenza degli effetti delle deliberazioni stesse. Sotto quest'ultimo aspetto la norma esula dalla competenza della Regione, cui non spetta la potesta' legislativa in materia di ordinamento degli enti locali, e, quindi, limitatamente alla previsione della decadenza, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.