ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 9 settembre 1981, depositato in cancelleria il 17 settembre 1981 ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1981, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della lettera 17 agosto 1981, n. 2322, dell'Ufficio statale di amministrazione della foresta di Tarvisio, in tema di interventi a tutela della natura nell'ambito del territorio di detta foresta. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Cheli; Uditi l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato in data 9 settembre 1981 il Presidente della Giunta Regionale del Friuli-Venezia Giulia ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato con riferimento alla lettera 17 agosto 1981, n. 2322 dell'Ufficio statale di amministrazione della foresta di Tarvisio, concernente lo schema di regolamento di esecuzione della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34, recante "Norme per la tutela della natura". Tale legge pone, al capo primo, norme per la tutela della flora spontanea, con la previsione di divieti e limiti alla raccolta di alcune specie di piante e, al capo secondo, norme per la tutela dei funghi spontanei, prevedendo tra l'altro l'adozione, da parte delle comunita' montane e delle Province territorialmente competenti, di regolamenti di esecuzione da redigersi in conformita' ad uno schema predisposto dalla Regione. Successivamente all'entrata in vigore di questa legge, la Direzione Regionale delle foreste ebbe a diramare una circolare esplicativa e lo schema di un regolamento-tipo. L'Ufficio statale di amministrazione della foresta di Tarvisio - rilevata dai predetti atti l'intenzione della Direzione regionale delle foreste di procedere, in applicazione alla l.r. n. 34 del 1981, alla regolamentazione della raccolta di piante e funghi spontanei sull'intero territorio della Regione - con nota del 17 agosto 1981 n.2322 affermava che il regolamento predisposto dall'amministrazione regionale non avrebbe potuto trovare applicazione nel territorio della foresta di Tarvisio. Cio' perche' la foresta stessa - in quanto esclusa dal trasferimento al patrimonio indisponibile della Regione operato con il d.P.R. 26 giugno 1965, n. 958 e quindi ancora di proprieta' dello Stato - doveva considerarsi soggetta alla normativa nazionale in materia di boschi e terreni montani, con specifico riferimento al decreto ministeriale 30 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 24 ottobre 1980, concernente appunto la costituzione della foresta di Tarvisio in riserva di ripopolamento animale. Nell'impugnare la precitata nota dell'Ufficio statale di amministrazione della foresta di Tarvisio, la Regione ricorrente lamenta che l'affermazione della spettanza statale del potere di intervenire a tutela della natura nel territorio della foresta stessa risulta lesiva dell'insieme delle attribuzioni garantite alla Regione dall'art. 4, nn. 2 e 12, dello Statuto d'autonomia, (l. Cost. 31 gennaio 1963, n. 1) e dagli artt. 1 e 22 del d.P.R. 26 agosto 1965 n. 1116, recante norme di attuazione in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici. Cio' in quanto il potere di disciplinare la raccolta della flora e dei funghi spontanei, esercitato con la l.r. n. 34 del 1981, consegue alle competenze statutariamente sancite in materia di urbanistica, sotto il particolare aspetto della protezione della natura evidenziato dall'art. 83, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonche', in via residuale, in materia di agricoltura, cosi' come definita dall'art. 66, ultima parte del primo comma, dello stesso d.P.R. n. 616 del 1977. In entrambe le materie spetta alla Regione una competenza primaria, che non puo' essere compressa dal fatto che alla Regione non spetti anche il diritto di proprieta' su zone piu' o meno estese del suo territorio. La ricorrente chiede, pertanto, che venga dichiarato che non spetta allo Stato, bensi' alla Regione Friuli-Venezia Giulia, il potere di intervenire a protezione della natura nella foresta di Tarvisio e che, conseguentemente, venga annullata la nota 17 agosto 1981, n. 2322. 2. - Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato per chiedere il rigetto del ricorso. Ricorda preliminarmente l'Avvocatura che la foresta di Tarvisio, passata allo Stato italiano con il trattato di pace di S. Germano del 10 settembre 1919 e successivamente attribuita ai Patrimoni riuniti degli economati generali dei benefici vacanti e dei fondi di religione, e' amministrata oggi dal Ministero dell'Interno ed affidata in gestione al Ministero dell'Agricoltura e Foreste. Con decreto del 30 luglio 1980, adottato dal Ministro dell'Agricoltura e Foreste di concerto con il Ministro dell'Interno - prosegue l'Avvocatura - la foresta fu costituita in riserva naturale di ripopolamento animale: questo provvedimento venne impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in data 18 dicembre 1980, mediante ricorso per conflitto di attribuzione in quanto si riteneva violata la sfera di attribuzioni regionali in materia di caccia e ripopolamento nonche' di urbanistica. L'Avvocatura deduce preliminarmente che le richieste formulate dalla ricorrente eccedono i limiti e gli effetti del provvedimento impugnato, asserendo che il conflitto insorto non riguarda in generale gli interventi a protezione della natura, bensi' specificamente la disciplina della raccolta della flora spontanea e dei funghi nella foresta di Tarvisio. Cosi' delimitato l'oggetto del ricorso ne risulterebbe l'infondatezza, in quanto l'inapplicabilita' alla foresta della normativa di cui alla l.r. n. 34 del 1981 non deriverebbe dalla titolarita' statale della proprieta' della foresta stessa, bensi' dalla speciale disciplina introdotta con il D.M. 30 luglio 1980, che escluderebbe quella dettata in via generale dalla Regione. Lo speciale regime giuridico della foresta di Tarvisio deriverebbe, altresi', secondo l'Avvocatura, dalla esecuzione di obblighi internazionali conseguenti al trattato di S. Germano tra l'Italia e l'Austria: anche questo elemento concorrerebbe a far escludere dal territorio in questione la competenza regionale. 3. - In prossimita' dell'udienza di discussione la Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria, dove, tra l'altro, si rileva come il D.M. 30 luglio 1980, concernente la costituzione della foresta di Tarvisio in riserva naturale, sia stato annullato da questa Corte con la sentenza n. 223 del 1984, che ha riconfermato la spettanza alla Regione delle funzioni amministrative in tema di protezione della natura e di riserve e parchi naturali. Considerato in diritto 1. - Con il ricorso di cui e' causa la Regione Friuli-Venezia Giulia lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni in tema di agricoltura e urbanistica (art. 4 n. 2 e 12 dello Statuto speciale e artt. 1 e 22 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1116 del 1965) in relazione alla nota 17 agosto 1981 n. 2322 dell'Ufficio statale di amministrazione della foresta di Tarvisio, concernente lo schema di regolamento predisposto dalla Regione al fine di disciplinare, in esecuzione della legge regionale 3 giugno 1981 n. 34, la raccolta dei funghi spontanei. Con la nota in questione l'Ufficio statale di amministrazione della foresta di Tarvisio aveva, infatti, contestato - sulla base di un parere rilasciato dall'Avvocatura distrettuale di Trieste - la possibilita' di applicare al territorio della stessa foresta lo schema di regolamento predisposto, nella materia in esame, dalla Regione: e questo in relazione all'appartenenza del bene in questione allo Stato, "che provvede direttamente in conformita' alla legislazione nazionale in materia di boschi e terreni montani ed, in particolare, al decreto ministeriale 30 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 in data 24 ottobre 1980". Il conflitto, delimitato dal contenuto dell'atto impugnato, viene, pertanto, a investire l'applicabilita' al territorio della foresta di Tarvisio dello schema di regolamento predisposto dalla Regione per la raccolta dei funghi spontanei. 2. - Il ricorso e' fondato. L'Avvocatura dello Stato, nella sua memoria, ritiene di poter giustificare l'esclusione dei terreni compresi nella foresta di Tarvisio dall'operativita' della disciplina regionale non tanto con riferimento all'appartenenza del bene allo Stato, quanto in relazione alla vigenza del D.M. 30 luglio 1980 che, nel costituire detta foresta in riserva naturale, aveva assoggettato i territori relativi a disciplina speciale. Senonche' il decreto in questione e' stato annullato da questa Corte con la sentenza n. 223 del 1984, dove e' stata indirettamente riconosciuta la competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia ad esercitare, in attuazione dell'art. 83 d.P.R. n. 616 del 1977, le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali anche nei confronti della foresta di Tarvisio. Ne', contro l'impugnativa della Regione, potrebbe valere il richiamo all'ulteriore argomento addotto dalla difesa dello Stato in ordine alla pretesa esecuzione di obblighi internazionali dello Stato stesso conseguenti al Trattato di S.Germano del 1919, dal momento che tali obblighi, oltre ad essere stati da tempo adempiuti, non si presentano tali da poter incidere nella materia in esame. Non sussistono, dunque, motivi per escludere l'applicabilita' ai terreni inclusi nella foresta di Tarvisio dello schema di regolamento per la raccolta dei funghi spontanei predisposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, applicabilita' che viene di contro a trovare la sua giustificazione nella competenza della Regione in tema di protezione della natura, risultante dall'art. 4 n. 2 e 12 dello Statuto speciale, dagli artt. 1 e 22 del d.P.R. n. 1116 del 1965, nonche' dall'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977.