ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi promossi con ricorsi della Regione Veneto (n. 3 ricorsi)
 notificati il 12  gennaio  1980,  depositati  in  Cancelleria  il  30
 gennaio  1980  ed  iscritti ai nn. 4, 5 e 6 del registro ricorsi 1980
 per conflitti  di  attribuzione  sorti  a  seguito  dei  decreti  del
 Ministro  della  Marina mercantile: a) decreto del 18 gennaio 1979 di
 approvazione della concessione stipulata tra la Societa'  "Albarella"
 s.a.s.  e il Compartimento marittimo di Chioggia relativa ad una zona
 demaniale marittima situata nel Comune di Rosolina; b) decreto del 30
 giugno  1979  di  approvazione  della  concessione  stipulata  tra la
 societa' "Stabilimento Lido di Padova" ed il compartimento  marittimo
 di  Chioggia  relativa  ad  una  zona  demaniale  della  spiaggia  di
 Sottomarina  di  Chioggia;  c)  decreto  del  30   giugno   1979   di
 approvazione  della  concessione  stipulata tra la Societa' "Nettuno"
 s.r.l. ed il Compartimento marittimo di Chioggia relativa  ad  alcune
 zone  demaniali  marittime  situate  sulla spiaggia di Sottomarina di
 Chioggia.
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
 Aldo Corasaniti;
    Udito  l'avv. Guido Viola per la Regione Veneto e l'Avvocato dello
 Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei  ministri.
    Ritenuto   che  la  Regione  Veneto,  con  tre  distinti  ricorsi,
 notificati tutti  il  12  gennaio  1980,  ha  promosso  conflitto  di
 attribuzioni  nei confronti dello Stato avverso tre provvedimenti del
 Ministro della marina mercantile, recanti:
       a)  il  primo,  datato  18  giugno  1979,  l'approvazione della
 concessione alla Albarella S.a.s. di zona demaniale marittima situata
 nel   Comune   di   Rosolina,   per   lo   svolgimento  di  attivita'
 turistico-sportiva;
       b)  il  secondo,  datato  30  giugno  1979,  l'approvazione  di
 concessione  di  zona  demaniale  marittima  in  Chioggia,  localita'
 Sottomarina, per la realizzazione di uno stabilimento balneare;
       c) il terzo, datato anch'esso 30 giugno 1979, l'approvazione di
 concessione di  zona  demaniale  nella  predetta  localita',  per  la
 realizzazione di un complesso turistico-balneare;
      che  la  ricorrente deduce la violazione dell'art. 59 del d.P.R.
 24 luglio 1977, n. 616, che ha  delegato  alle  regioni  le  funzioni
 amministrative   sul   litorale   marittimo,   sulle  aree  demaniali
 immediatamente  prospicienti,  sulle  aree  del  demanio  lacuale   e
 fluviale,  quando l'utilizzazione prevista abbia finalita' turistiche
 e ricreative, come e' nella specie;
      che nei tre giudizi si e' costituito il Presidente del Consiglio
 dei ministri, deducendo l'inoperativita' della delega, per non essere
 ancora  avvenuta  l'identificazione  delle  aree  escluse dall'ambito
 oggettivo di esplicabilita' delle funzioni delegate,  riservata  allo
 Stato dall'art. 59, comma secondo, del d.P.R. n. 616/1977.
    Considerato che i tre giudizi, per evidenti motivi di connessione,
 vanno riuniti;
      che,  il  conflitto  di  attribuzione  e'  ammissibile  anche in
 relazione a funzioni delegate alle regioni,  quando,  come  nel  caso
 concreto,  la  delega  sia  data  per  la necessita', ragionevolmente
 ritenuta alla stregua della  disciplina  complessiva  delle  funzioni
 amministrative  e  della  realta'  nella  quale  esse sono chiamate a
 operare, dell'adeguato esercizio di una funzione propria ("turismo  e
 industria alberghiera": artt. 117 Cost. e 56 d.P.R. n. 616/1977);
      che, tuttavia, la delega di cui trattasi, ai sensi dell'art. 59,
 comma secondo, d.P.R. n. 616/1977, non si applica,  oltre  ai  porti,
 "alle  aree  di  preminente  interesse  nazionale  in  relazione agli
 interessi  della  sicurezza  dello  Stato  e  alle   esigenze   della
 navigazione  marittima", aree la cui identificazione e' affidata allo
 Stato, che non ha ancora provveduto al riguardo;
      che tale potere di identificazione non puo' ritenersi sottoposto
 a termini perentori ("entro il 31 dicembre 1978"),  poiche'  esso  e'
 attribuito  in  via  permanente  allo  Stato,  che puo' in ogni tempo
 modificare l'elenco delle aree escluse dalla delega (art.  59,  comma
 secondo, ultima parte);
      che,  non  risultando  circoscritto  l'ambito territoriale delle
 funzioni delegate, la delega e' da ritenere non ancora  concretamente
 operante  (cfr.,  in  tal  senso,  l'ordinanza  di  questa  Corte  n.
 247/1988, relativa all'art. 46 del d.P.R. 19  giugno  1979,  n.  348,
 recante  norme  di  attuazione  dello  Statuto speciale della Regione
 Sardegna,  che  reca  eguale  disciplina),   sicche'   l'attribuzione
 rivendicata non risulta assegnata, ad alcun titolo, alla Regione;
    Visti  gli artt. 26, comma primo, della legge 11 marzo 1953, n. 87
 e 27 delle  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale.