ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 5 maggio 1976, n. 187 ("Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per le Forze armate"), promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1985 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Adamuccio Alfredo ed altri contro il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 359 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 prima serie speciale, dell'anno 1986; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con ordinanza 31 maggio 1985 (n. 359 R.O. del 1986), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 5 maggio 1976, n. 187, nella parte in cui non prevede l'applicabilita', ai dipendenti della Amministrazione della pubblica sicurezza assegnati al centro nautico sommozzatori, della indennita' prevista per gli ufficiali e sottufficiali della marina, dell'esercito e dell'aeronautica in servizio presso unita' da sbarco, unita' anfibie, reparti incursori e subacquei; che tale questione e' stata sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97, primo comma, Cost., sotto il profilo che la norma impugnata avrebbe posto in essere una discriminazione fra i subacquei delle forze armate e quelle della pubblica sicurezza; Considerato che la norma impugnata era gia' stata abrogata, al momento del deposito dell'ordinanza di rimessione, dall'art. 22 della l. 23 marzo 1983, n. 78, ma sostituita con norma (art. 9) analoga, anch'essa attributiva dell'indennita' in questione al solo personale della marina, dell'esercito e dell'aeronautica e non anche a quello della pubblica sicurezza; che la rilevanza della questione permane, avendo gl'interessati richiesto all'Amministrazione la corresponsione dell'indennita' prima dell'entrata in vigore della l. n. 78 del 1983; che, peraltro, con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento della pubblica sicurezza (l. 1 aprile 1981, n. 121), la posizione del personale della polizia di Stato appare nettamente differenziata rispetto a quella del personale militare dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; che parimenti differenziati sono i rispettivi regimi retributivi e le connesse indennita', per cui non e' possibile istituire alcuna comparazione tra essi alla stregua del principio di uguaglianza; che del tutto immotivata appare l'allegata violazione degli artt. 36 e 97 Cost., i quali, d'altronde, potrebbero risultare violati solo dall'inadeguatezza - non dedotta dal giudice a quo della retribuzione complessiva del personale in questione; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;