ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441 ("Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni"), che ha sostituito l'art. 2 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 ("Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni"), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1984 dal Tribunale per i minorenni di Torino, iscritta al n. 826 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 dell'anno 1984; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 febbraio 1984 sul ricorso proposto da Anna Di Luciano per la dichiarazione di decadenza del marito Paolo Di Mauro dalla potesta' sui figli minori, il Tribunale per i minorenni di Torino sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1441 ("Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni"), modificatrice dell'art. 2 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, con riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione; che, secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata, determinando in numero pari i componenti del collegio del Tribunale per i minorenni e non prevedendo alcun meccanismo per stabilire, nell'ipotesi di parita' di voti, quale voto o quale soluzione debba prevalere, non consentirebbe (al di fuori dell'ambito della competenza penale) di pervenire ad alcuna decisione sull'avanzata richiesta di giustizia, in contrasto con il principio costituzionale invocato; che e' intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato concludendo per l'infondatezza della proposta questione. Considerato che la norma impugnata, attraverso la dettagliata individuazione dei requisiti di eta', di sesso e di qualificazione professionale dei cittadini chiamati a comporre il Tribunale per i minorenni, rivela l'intento legislativo di assicurare un giudice il piu' possibile attento e consapevole rispetto alla specifica e delicata materia; che proprio la peculiarita' della sfera giurisdizionale e le doti professionali e culturali dei singoli membri, impongono a questo particolare collegio che eventuali, contrastanti opinioni divengano costruttive attraverso il confronto e l'approfondimento dei temi; che, pertanto, la scelta della composizione paritaria appare informata allo sviluppo - almeno in primo grado - di una dialettica tra soggetti con esperienze diverse e prevalentemente finalizzata all'interesse del minore, laddove la situazione rappresentata dal giudice a quo e' fatto contingente e risolvibile altrimenti che attraverso un giudizio di legittimita' circa la struttura dell'organo giurisdizionale; che quest'ultimo resta libero di autodeterminare il proprio modus operandi, superando al proprio interno ogni circostanza eventualmente preclusiva al raggiungimento di una decisione; che la norma che tale composizione prevede (consentendo l'anzidetta autodeterminazione) si inserisce nella generale riserva di legge sul funzionamento degli organi giurisdizionali sancita dall'art. 108 della Costituzione; pertanto un'opzione tra diverse forme di composizione ovvero tra vari possibili meccanismi di votazione sarebbe certamente propria del legislatore; che, pertanto, la questione si appalesa manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;