ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 523, primo comma, del codice penale (Ratto a fine di libidine), promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1987 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Manzella Federico, iscritta al n. 802 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1987; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Saja; Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Federico Manzella, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 9 ottobre 1987, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 523, primo comma, codice penale, nella parte in cui non prevede tra le persone offese dal reato anche il soggetto di sesso maschile maggiore di eta'; Considerato che la questione sollevata con la predetta ordinanza e' stata gia' dichiarata infondata da questa Corte con sentenza n. 523 del 1987; che nella predetta sentenza si e' osservato che il trattamento diverso, previsto dall'art. 523 cod. pen. trova il proprio razionale fondamento nel particolare disvalore della violazione suindicata, attesoche' il ratto a fine di libidine di donna coniugata attenta, oltre che alla liberta' sessuale della donna rapita, anche alla famiglia e alla sua unita'; che nell'ordinanza di rimessione non sono stati dedotti ulteriori e nuovi profili rispetto a quelli esaminati con la citata sentenza; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;