ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 16, primo e terzo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti agrari"), promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1985 dal Tribunale di Salerno nel procedimento civile vertente tra Del Prete Luigia e Cicatelli Donato ed altri, iscritta al n. 792 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima Serie speciale, dell'anno 1986; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il proprietario di un fondo ne aveva richiesto la disponibilita' per eseguirvi opere di miglioramento e trasformazione, il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 5 luglio 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 4, 35, 41, 42 e 44 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, commi primo e terzo, della legge 3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti agrari"), nella parte in cui consente al proprietario, oltre che al conduttore, tali addizioni e migliorie negli impianti produttivi e nei fabbricati rurali; che il giudice a quo osserva come la norma impugnata, nel consentire al proprietario siffatti interventi sul fondo affittato, vanifichi in concreto le condizioni in cui si esplica il diritto al lavoro del conduttore, privandolo dei mezzi di sussistenza e sacrificandone la liberta' d'iniziativa; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rapppresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'infondatezza; Considerato che la norma impugnata consente sia al proprietario che all'affittuario del fondo l'esecuzione di "opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purche' le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui e' ubicato il fondo"; che proprio la previsione a favore di entrambe le parti del rapporto di affitto delle descritte facolta' d'intervento sul fondo assicura quel contemperamento degli opposti interessi nel quale si sostanzia il senso dell'espressione "equi rapporti sociali", come da questa Corte recentemente argomentato nella sentenza n. 437 del 1988; che, inoltre, lo specifico interesse dell'affittuario all'esecuzione di quanto sia necessario al miglioramento del fondo, trova un'appropriata tutela nel diritto di surrogarsi al locatore nell'effettuazione o nel completamento delle opere, ora espressamente riconosciutagli dall'ultimo comma del medesimo art. 16 qui impugnato; che le forme procedimentali descritte dalla norma impugnata dal secondo comma in poi, oltre ad assicurare il contradditorio delle parti, consentono - attraverso le funzioni decisorie attribuite all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura un diretto controllo pubblico circa la congruita' delle opere rispetto alle condizioni richieste dalla legge; che, pertanto, la proposta questione e' palesemente priva di fondamento; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;