ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1901, secondo e terzo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1985 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra la S.p.A. GEAS Assicurazioni e Ares Maria Maddalena, iscritta al n. 872 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima Serie speciale, dell'anno 1986; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui una societa' assicuratrice aveva richiesto ad un assicurato il pagamento del premio di un contratto d'assicurazione R.C.A. - stipulato il 28 luglio 1982, scaduto dopo un anno ma ulteriormente rinnovato per mancanza di tempestiva disdetta - il Pretore di Torino, con ordinanza emessa il 10 giugno 1985, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in relazione al secondo comma dell'art. 41 della Costituzione, dell'art. 1901, secondo e terzo comma del codice civile; che la disposizione viene denunziata nella parte in cui riconosce all'assicuratore nei confronti del proprio assicurato, che - tenuto al rinnovo del contratto per responsabilita' civile ex art. 1 della legge n. 990 del 1969 ("Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti") - abbia stipulato nuovo contratto per lo stesso rischio con altro assicuratore, il diritto di chiedere il pagamento dell'intero premio in corso, pur avendo prestato la propria garanzia assicurativa per soli quindici giorni dalla convenuta scadenza; che, a parere del giudice a quo, in primo luogo, l'assicurato sarebbe indotto al puntuale pagamento dei premi in virtu' delle sanzioni previste dalla citata legge n. 990 del 1969 per effetto dell'obbligatorieta' dell'assicurazione; in secondo luogo, non vi sarebbe alcuna diminuzione del portafoglio globale delle Compagnie assicuratrici, secondo quanto gia' ritenuto da questa Corte (cfr. sent. n. 18 del 1975 e ord. n. 137 del 1982), atteso che coloro che non contraggono con una di esse, sono comunque costretti a farlo con altra; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per la declaratoria d'inammisibilita' ovvero d'infondatezza; Considerato che il giudice a quo non ha menomamente motivato circa la rilevanza della questione nel giudizio in corso dinanzi a lui, limitandosi ad affermare genericamente che la pretesa di parte attrice trova fondamento nella disposizione impugnata, ed ha altresi' svolto considerazioni che non attengono direttamente alla natura privatistica del rapporto assicurativo in argomento, ovvero prospettano diversi assetti legislativi per il regime della risoluzione del contratto stesso; che, pertanto, il giudizio di costituzionalita' non puo' essere ammesso; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;