ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio promosso con ricorso della Regione Veneto notificato il
 14 giugno 1980, depositato in Cancelleria il 19 giugno successivo  ed
 iscritto  al  n.  15  del  registro  ricorsi  1980,  per conflitto di
 attribuzione sorto a  seguito  dell'ordinanza  della  Commissione  di
 Controllo  sull'Amministrazione  regionale del Veneto 14 aprile 1980,
 conosciuto dalla  Regione  il  16  aprile  1980,  con  cui  e'  stata
 annullata la deliberazione della Giunta regionale del Veneto 18 marzo
 1980, n. 1430, concernente l'autorizzazione  agli  affittacamere  del
 Comune  di  Sappada  a fornire alloggi per periodi inferiori ai sette
 giorni.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore
 Aldo Corasaniti;
    Uditi  l'avv.  Dario  Ammassari per la Regione Veneto e l'Avvocato
 dello Stato  Antonio  Bruno  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
                            Ritenuto in fatto
    Con  ricorso  notificato  il  14  giugno 1980 la Regione Veneto ha
 promosso conflitto di attribuzioni nei confronti del  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri perche' fosse dichiarata la competenza della
 Regione di  disporre  delle  deroghe,  previste  dall'art.  3,  comma
 secondo,  della  legge 16 giugno 1939, n. 1111, al divieto, posto dal
 primo comma del medesimo articolo, per gli affittacamere  di  fornire
 alloggio per un periodo inferiore a sette giorni.
    La  Regione  Veneto  lamenta che la Commissione di controllo sulla
 amministrazione regionale, con  provvedimento  del  14  aprile  1980,
 annullava  la  deliberazione  del 18 marzo 1980, n. 1430 della Giunta
 regionale con  cui,  accogliendo  l'istanza  avanzata  dalla  Azienda
 Autonoma di Soggiorno e Turismo di Sappada a nome degli affittacamere
 della citta', veniva loro rilasciata, a norma dell'art. 3 della legge
 16 giugno 1939, n. 1111, l'autorizzazione a fornire alloggio per meno
 di sette giorni ad agosto del 1980 e dal 1› dicembre al 31 marzo  del
 1981.  L'organo  di  controllo  annullava  la  delibera  in quanto la
 competenza sui provvedimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 1111
 del  1939  spettava  al  Prefetto  "come  ribadito dalla circolare n.
 200/9642/14.2.S.O. in data  7  dicembre  1975  della  Presidenza  del
 Consiglio dei ministri".
    La  Regione  Veneto,  premesso che sin dal 1972 aveva provveduto a
 rilasciare le deroghe previste dall'art. 3 della legge  n.  1111  del
 1939   nell'ambito  della  disciplina  dell'attivita'  turistica  nel
 proprio territorio, consentendo la utilizzazione degli alloggi  degli
 affittacamere  per  sopperire  alle  deficienze locali degli esercizi
 alberghieri - il che costituisce il presupposto  per  la  concessione
 delle  "deroghe"  -,  rileva  che la legge che disciplina l'attivita'
 degli  affittacamere  e'  diretta  a  coordinare  tale  servizio  con
 l'attivita'   alberghiera  e,  piu'  in  generale,  ad  inserire  gli
 affittacamere nella organizzazione pubblica del  turismo  locale.  Il
 divieto  di fornire alloggio per un periodo inferiore ai sette giorni
 e la possibilita' di rilasciare deroghe" "giustificate da  deficienze
 locali  di servizi alberghieri" stabiliti, rispettivamente, dal primo
 e  dal  secondo  comma  dell'art.  3,  si  ispirano  all'esigenza  di
 assicurare  un  corretto  rapporto  tra  le due attivita', al fine di
 evitare fenomeni di concorrenza e di assicurare al  tempo  stesso  la
 reciproca completamentarita'.
    Il  turismo e l'industria alberghiera, sottolinea la Regione, sono
 materie di spettanza regionale sin dal trasferimento  delle  funzioni
 del  1972  (d.P.R.  14 gennaio 1972, n. 6), di recente completato per
 effetto delle  disposizioni  del  d.P.R.  n.  616  del  1977,  ed  in
 particolare   dell'art.   56   che   comprende,   tra   le   funzioni
 amministrative  trasferite  in  materia  di  turismo   ed   industria
 alberghiera,  "tutti i servizi, le strutture e le attivita' pubbliche
 e private riguardanti l'organizzazione  e  lo  sviluppo  del  turismo
 regionale,  anche nei connessi aspetti... dell'industria alberghiera,
 nonche' gli enti e le aziende  pubbliche  operanti  nel  settore  sul
 piano locale".
    Secondo   l'Amministrazione  statale  di  controllo,  prosegue  la
 Regione Veneto, l'art. 3 della legge n.  1111  del  1939  conterrebbe
 norme  ispirate  essenzialmente  a  fini  di  ordine  pubblico  e  di
 sicurezza pubblica, come tali estranee alla sfera delle  attribuzioni
 regionali;  isolando  l'art. 3 della legge citata e collegandola agli
 artt. 108 e 131 del t.u.l.p.s. 18 giugno 1931, n. 773 ed all'art. 192
 del  relativo regolamento di esecuzione, dato con R.D. 6 maggio 1940,
 n. 635, si finisce, secondo  la  ricorrente,  per  dare  una  erronea
 impostazione al problema.
    La  legge n. 1111 del 1939 non interferirebbe, infatti, con i fini
 di ordine pubblico e con i relativi strumenti preventivi e repressivi
 disciplinati nella legislazione di pubblica sicurezza.
    Del  pari irrazionale appare, ad avviso della Regione, il richiamo
 alla originaria formulazione delle norme contenuta nell'art. 3  legge
 1111  del 1939 per individuare in essa il fondamento della competenza
 attuale del Prefetto al rilascio delle "deroghe",  in  quanto,  nella
 preesistente   organizzazione  delle  funzioni  amministrative,  tale
 organo unificava titolarita' ed  esercizio  dei  poteri  ministeriali
 nell'ambito delle circoscrizioni provinciali.
    Con  l'istituzione  delle  Regioni,  infatti,  i poteri prefettizi
 hanno subito una riduzione corrispondente al passaggio ai nuovi  enti
 delle  funzioni relative alle materie elencate nell'art. 117 Cost. e,
 nella fattispecie, non appare  configurabile  alcuna  competenza  del
 Prefetto in relazione agli obbiettivi, ai contenuti ed agli strumenti
 della legge n. 1111 del 1939.
    Rileva  infine  la  ricorrente  che,  con  l'attribuzione, operata
 dall'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977,  delle  funzioni  di  polizia
 amministrativa  nelle  materie  ad esse trasferite, i contenuti delle
 materie stesse risultano ampliati e cosi', riguardo al caso in esame,
 le competenze esercitabili in forza dell'art. 3, legge 1111 del 1939,
 preordinate    al    perseguimento    di    finalita'    di    natura
 economico-turistica,   comprendono   anche  le  funzioni  di  polizia
 amministrativa ad esse strumentali o complementari.
    Conclude,  pertanto,  chiedendo sia dichiarata la competenza della
 Regione all'esercizio delle funzioni previste dall'art.  3  legge  n.
 1111 del 1939 con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
    2.  - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio del
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   dello   Stato,
 chiedendo sia dichiarata la spettanza allo Stato dell'attribuzione.
    Osserva    l'Avvocatura    che   l'esercizio   dell'attivita'   di
 affittacamere "presenta un  aspetto  di  inerenza  alla  funzione  di
 pubblica  sicurezza", rimasta tra le attribuzioni dello Stato a norma
 degli artt. 4, comma primo, e 19 del d.P.R. 24 luglio 1977,  n.  616,
 che  non  hanno  ricompreso,  tra  le  funzioni trasferite ai Comuni,
 quelle previste dall'art. 108 T.U.P.S., approvato con R.D. 18 gennaio
 1931,  n.  773 e dall'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione
 (R.D. 6 maggio 1940, n. 625).
    Tali disposizioni subordinavano infatti l'esercizio dell'attivita'
 di affittacamere alla preventiva dichiarazione all'autorita' di  p.s.
 dell'ubicazione  delle  case,  del  numero  delle  camere e dei letti
 offerti, dichiarazione da  rinnovarsi  in  caso  di  mutamento  delle
 condizioni originariamente denunciate.
    Anche  la  deroga  alla  durata  minima  settimanale  dell'affitto
 dell'alloggio, che postula una valutazione delle esigenze del turismo
 in  rapporto  alla  ricettivita'  alberghiera,  presenta  aspetti  di
 "inerenza alla funzione di p.s.", incidendo  sul  modo  di  esercizio
 dell'attivita' e quindi sull'esigenza - e sulla concreta possibilita'
 - di controllo in funzione di p.s.
    La  necessita' di valutare i due ordini di esigenze si rifletteva,
 peraltro,    sottolinea    l'Avvocatura,    nell'articolazione    del
 procedimento previsto dal R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 2049, modificato
 dal d.P.R. n. 630  del  28  giugno  1955,  che  demandavano  all'ente
 provinciale per il turismo l'apprezzamento delle esigenze del turismo
 in sede di proposta o di parere, ed al Prefetto quelle attinenti alla
 sicurezza   pubblica   in  sede  di  adozione  del  provvedimento  di
 autorizzazione in deroga.
    La connessione con esigenze di pubblica sicurezza della materia in
 esame appare, secondo l'Avvocatura,  confermata  dal  d.l.  21  marzo
 1978,  n.  59,  convertito nella legge 18 maggio 1978, n. 191, che ha
 assoggettato all'obbligo di comunicazione la immissione  a  qualunque
 titolo  di  terzi  nell'uso  esclusivo di un fabbricato o di parte di
 esso.
    3. - Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza la Regione
 Veneto, richiamando quanto precisato dalla sentenza n.  9  del  1979,
 osserva  che  l'ambito  della  polizia  di  sicurezza  in  ordine  al
 controllo dell'attivita' di affittacamere e' circoscritto,  dall'art.
 108  del  t.u.l.p.s.,  all'obbligo  di  preventiva  dichiarazione  al
 questore dell'esercizio dell'attivita' ed al potere di tale organo di
 limitarla o vietarla in presenza di particolari ragioni ostative.
    Fatto  salvo  questo aspetto, la disciplina degli affittacamere e'
 stata interamente  attratta  nell'ambito  turistico  alberghiero;  le
 competenze  attribuite  dall'art.  3,  legge  n.  1111  del  1939, al
 Prefetto,  gia'  organo  principale  di  imputazione  delle  funzioni
 statali  nell'ambito  provinciale  e  punto  di  coordinamento  delle
 funzioni  relative   alle   diverse   competenze   ministeriali,   si
 giustificavano in ragione della connessione tra funzioni turistiche e
 funzioni di pubblica sicurezza: queste ultime, come detto, sono state
 attribuite al altro organo, il questore.
    La  sempre  piu'  netta  dissociazione tra competenze turistiche e
 competenze di pubblica sicurezza emerge  peraltro,  ad  avviso  della
 ricorrente, dall'assetto dato alla materia dall'art. 24 del d.P.R. 28
 giugno 1955, n. 630 e dall'art. 1 del decreto del Commissario per  il
 turismo  del  29  ottobre  1955,  che  attribuisce la vigilanza sugli
 affittacamere  all'amministrazione   del   turismo,   "d'intesa   con
 l'autorita'   di   p.s.   e   con  quelle  sanitarie",  richiamandosi
 espressamente, alla lettera b), la  vigilanza  sul  limite  circa  la
 durata  minima  dell'alloggio  previsto dall'art. 3 legge n. 1111 del
 1939.
    Gli  organi  dell'amministrazione  turistica, conclude la Regione,
 hanno cosi' acquisito una competenza generale  in  materia,  con  "il
 passaggio  in  seconda linea della quota riferibile alla vigilanza di
 pubblica sicurezza"; le competenze attinenti alla sicurezza  pubblica
 potranno,  comunque,  essere rispettate "con un'intesa tra la Regione
 ed  il  competente  organo  di   p.s.   prima   dell'emanazione   del
 provvedimento di competenza regionale".
                         Considerato in diritto
    1.  -  La Regione Veneto ha promosso conflitto di attribuzioni nei
 confronti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  ordine  alla
 deliberazione  della  Commissione di controllo 14 aprile 1980, con la
 quale e' stato annullato il provvedimento n. 1430 del 18  marzo  1980
 della  Giunta  regionale, diretto a disporre deroga al divieto, posto
 agli affittacamere con l'art. 3, comma secondo, legge 16 giugno 1939,
 n. 1111, di fornire alloggio per un periodo inferiore a sette giorni.
    Sostiene  la  regione  che, contrariamente a quanto ritenuto dalla
 Commissione di controllo, la competenza a disporre deroghe  al  detto
 divieto spetta ad essa regione in quanto rientrante nelle funzioni in
 materia di turismo e industria alberghiera, ad  essa  trasferite,  in
 attuazione  dell'art.  117 Cost., dal d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 e,
 ora, dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
    La  Commissione di controllo ha posto a base del proprio contrario
 avviso il tenore testuale dell'art. 3, comma secondo, della legge  n.
 1111 del 1939, secondo il quale deroghe giustificate al divieto posto
 dal comma primo del medesimo  art.  3  possono  essere  disposte  dal
 Prefetto,  che  "ne  dara'  comunicazione  all'Ente  regionale per il
 turismo".
    Ora,  finalita'  della  limitazione  della durata dell'alloggio e'
 soltanto quella di evitare fenomeni di concorrenza tra  affittacamere
 ed  alberghi,  pensioni  o  esercizi  similari, nella prospettiva del
 coordinamento fra attivita'  propriamente  alberghiere  ed  attivita'
 complementari,  quali quella dell'affittacamere per brevi periodi. Le
 funzioni   amministrative   di   vigilanza   sull'osservanza    delle
 disposizioni  contenute  nella  suddetta  legge,  di  cui fa menzione
 l'art. 11 della medesima, attengono pertanto alla materia del turismo
 e dell'industria alberghiera.
    Ma  le  funzioni  suddette,  gia'  di  competenza del Ministro del
 Turismo  e  spettacolo,  sono  state  trasferite  alle  regioni,   in
 attuazione  dell'art. 117 Cost., con il d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6.
 Con norma di chiusura, dettata all'art. 1,  comma  terzo,  lett.  l),
 viene  attribuita  alle  Regioni  "ogni altra funzione amministrativa
 esercitata  dagli  organi  centrali  e  periferici  dello  Stato   in
 materia",   fatte   salve  le  esclusioni  contenute  nei  successivi
 articoli. Il trasferimento e' stato  completato  con  l'art.  50  del
 d.P.R.  n. 616 del 1977, che, all'art. 56, precisa il contenuto delle
 funzioni trasferite con formula assai ampia.
    Non  rileva, dunque, che l'osservanza delle disposizioni contenute
 nella citata legge n. 1111 del 1939 fosse affidata al Prefetto -  che
 la   esercitava   avvalendosi   indifferentemente  dell'Autorita'  di
 pubblica  sicurezza  -   dall'art.   11   della   stessa   legge   e,
 successivamente,  dall'art. 24 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 630. Nel
 quadro della legge n. 1111 del 1939 tale attribuzione si  spiega  con
 la  qualita'  del  Prefetto di organo cui competeva nell'ambito della
 provincia l'esercizio dei poteri ministeriali, e cioe', nel caso, del
 Ministro  del  turismo e spettacolo. E, ferma restando la materia, si
 spiega con la disciplina del decentramento, nel quadro del d.P.R.  28
 giugno  1955,  n. 630, anche esso anteriore peraltro al trasferimento
 delle funzioni statali in tema di  turismo  e  industria  alberghiera
 alle  regioni  come  sopra  operato.  Ed e' appena da aggiungere che,
 potendosi il prefetto  servire  indifferentemente  dell'autorita'  di
 polizia,  come  era  d'altronde  normale  in qualsiasi materia, e dei
 funzionari degli Enti provinciali per il turismo, solo  l'impiego  di
 questi ultimi era significante.
    Ne'  rileva  che  relativamente  all'attivita' degli affittacamere
 siano pure previste funzioni di pubblica  sicurezza.  La  previsione,
 infatti,  non concerne l'osservanza delle disposizioni della legge n.
 1111 del 1939,  bensi'  l'acquisizione,  ai  sensi  degli  artt.  108
 t.u.l.p.s.,  dettato  con  R.D.  18  giugno  1931,  n. 773, e 192 del
 relativo regolamento di esecuzione, dettato con R.D. 6  maggio  1940,
 n.  635,  degli  elementi obbiettivi (numero delle camere e dei letti
 offerti e,  nel  caso  degli  affittacamere,  il  mutamento  di  tali
 condizioni  e  della  sede  dell'azienda)  necessari  ad esercitare i
 controlli  sulla  identita'  delle  persone  alloggiate  e  sui  loro
 movimenti:  controlli, questi si', rientranti in quella vigilanza che
 e' il proprium della polizia di sicurezza.
    E   analogamente   deve   ritenersi   per   l'acquisizione   delle
 comunicazioni  che  l'affittacamere  ha   l'obbligo   di   effettuare
 all'autorita'   di   pubblica  sicurezza  in  occasione  dei  singoli
 soggiorni (art. 109 t.u.l.p.s.), obbligo esteso  a  chiunque  ceda  a
 terzi  la  proprieta'  o  il  godimento  di  un alloggio per un tempo
 superiore a un mese  con  l'art.  12  d.l.  21  marzo  1978,  n.  59,
 convertito  nella legge 18 maggio 1978, n. 191. Disposizione, questa,
 che  non  innova  affatto,  contrariamente  a  quanto   sostiene   la
 Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  nel  senso di attrarre la
 disciplina dell'attivita' degli affittacamere racchiusa  nella  legge
 n.  1111  del 1939 nell'orbita della materia della pubblica sicurezza
 (art. 4 d.P.R. n. 616 del 1977).
    Che,  poi,  all'autorita' di pubblica sicurezza sia utile venire a
 conoscenza  delle  deroghe  al  divieto  eventualmente  disposte  per
 tenerne  conto  nell'organizzare  la  propri  attivita' di vigilanza,
 altro non vuol dire che e' sua cura sollecitare dalla regione notizie
 in proposito. E puo' semmai ritenersi non sia estraneo all'osservanza
 del principio di leale cooperazione, cui devono  essere  informati  i
 rapporti  fra  Stato  e regione, che questa fornisca all'autorita' di
 p.s., per agevolare alla medesima lo svolgimento  dei  suoi  compiti,
 utili informazioni sulle deroghe adottate.
    Ma   tutto  cio'  non  toglie  che  restino  ferme  le  rispettive
 competenze, come sopra individuate.