ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il
 15 aprile  1981,  depositato  in  Cancelleria  il  30  successivo  ed
 iscritto  al  n.  16  del  registro  ricorsi  1981,  per conflitto di
 attribuzione sorto a seguito della lettera 214903/FCH  della  Procura
 generale  della  Corte  dei  Conti  -  Contenzioso  nelle  materie di
 contabilita' pubblica - relativa ai progettati invasi artificiali sul
 fiume Merse in provincia di Siena;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore
 Antonio Baldassarre;
    Uditi  l'Avvocato  Alberto  Predieri  per  la  Regione  Toscana  e
 l'Avvocato  dello  Stato  Giorgio  Azzariti  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri;
                           Ritenuto in fatto
    Con  ricorso  notificato  il  15  aprile  1981 il Presidente della
 Regione Toscana ha  proposto  conflitto  di  attribuzione  contro  la
 lettera  prot.  n.  214903/FCH della Procura Generale della Corte dei
 Conti  -  Contenzioso  nelle  materie   di   contabilita'   pubblica,
 indirizzata  al  Presidente  del  Consiglio regionale della Toscana e
 firmata dal Vice Procuratore Generale.
    Nell'atto  impugnato si chiede: a) di comunicare le determinazioni
 adottate in merito a certi progettati invasi artificiali sul torrente
 Farma   e   sul   fiume   Merse,   i   quali  potrebbero  danneggiare
 irrimediabilmente ambienti degni della massima protezione per le loro
 caratteristiche bellezze; b) di conoscere se tali territori godono di
 speciale   tutela   legislativa   o    rientrino    in    fattispecie
 particolarmente tutelate da apposita normativa.
    Negli  atti  introduttivi del giudizio, le parti sostengono, da un
 lato,  che  l'atto  impugnato  invade  le  competenze  regionali,  in
 violazione  dell'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 66, 82, 87 e
 seguenti del d.P.R. n. 616 del 1977, e, dall'altro, che il ricorso va
 dichiarato inammissibile o comunque infondato.
    Nella  memoria  depositata in prossimita' dell'udienza, la Regione
 Toscana riconosce, invece, di non avere piu' interesse, in quanto  la
 materia  reltiva al risarcimento del danno ambientale e' ora regolata
 dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 749,  che  ha  previsto  la
 giurisdizione   del   giudice   ordinario,   escludendo   quindi   la
 giurisdizione della Corte dei Conti e della Procura Generale (su tale
 articolo  e' intervenuta, peraltro, una sentenza di rigetto di questa
 Corte, la n. 641 del 1987).
                         Considerato in diritto
    Con  l'atto impugnato la Procura Generale della Corte dei Conti ha
 chiesto informazioni al  Presidente  del  Consiglio  regionale  della
 Toscana  al  fine  di  accertare  l'eventuale  esistenza  di un danno
 ambientale nei  territori  interessati  dalla  costruzione  di  certi
 invasi artificiali sul torrente Farma e sul fiume Merse, in provincia
 di Siena.
    Successivamente  all'emanazione dell'atto impugnato, e' entrata in
 vigore la legge 8 luglio  1986  n.  349  (Istituzione  del  Ministero
 dell'ambiente  e norme in materia di danno ambientale), che, all'art.
 18,  ha  previsto  la  giurisdizione  del   giudice   ordinario   per
 l'accertamento del danno ambientale.
    Poiche'  le  informazioni  richieste  con  l'atto  impugnato erano
 preordinate  all'accertamento  di  un'eventuale  responsabilita'  per
 danno  ambientale  da  parte  della  Corte  dei  Conti e poiche' tale
 accertamento e' ora precluso dall'art. 18 della citata legge  n.  349
 del  1986,  va  dichiarata  cessata  la  materia  del  contendere, in
 conformita' alla richiesta della regione ricorrente.