ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 15 aprile 1981, depositato in Cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1981, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della lettera 214903/FCH della Procura generale della Corte dei Conti - Contenzioso nelle materie di contabilita' pubblica - relativa ai progettati invasi artificiali sul fiume Merse in provincia di Siena; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Uditi l'Avvocato Alberto Predieri per la Regione Toscana e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri; Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 15 aprile 1981 il Presidente della Regione Toscana ha proposto conflitto di attribuzione contro la lettera prot. n. 214903/FCH della Procura Generale della Corte dei Conti - Contenzioso nelle materie di contabilita' pubblica, indirizzata al Presidente del Consiglio regionale della Toscana e firmata dal Vice Procuratore Generale. Nell'atto impugnato si chiede: a) di comunicare le determinazioni adottate in merito a certi progettati invasi artificiali sul torrente Farma e sul fiume Merse, i quali potrebbero danneggiare irrimediabilmente ambienti degni della massima protezione per le loro caratteristiche bellezze; b) di conoscere se tali territori godono di speciale tutela legislativa o rientrino in fattispecie particolarmente tutelate da apposita normativa. Negli atti introduttivi del giudizio, le parti sostengono, da un lato, che l'atto impugnato invade le competenze regionali, in violazione dell'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 66, 82, 87 e seguenti del d.P.R. n. 616 del 1977, e, dall'altro, che il ricorso va dichiarato inammissibile o comunque infondato. Nella memoria depositata in prossimita' dell'udienza, la Regione Toscana riconosce, invece, di non avere piu' interesse, in quanto la materia reltiva al risarcimento del danno ambientale e' ora regolata dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 749, che ha previsto la giurisdizione del giudice ordinario, escludendo quindi la giurisdizione della Corte dei Conti e della Procura Generale (su tale articolo e' intervenuta, peraltro, una sentenza di rigetto di questa Corte, la n. 641 del 1987). Considerato in diritto Con l'atto impugnato la Procura Generale della Corte dei Conti ha chiesto informazioni al Presidente del Consiglio regionale della Toscana al fine di accertare l'eventuale esistenza di un danno ambientale nei territori interessati dalla costruzione di certi invasi artificiali sul torrente Farma e sul fiume Merse, in provincia di Siena. Successivamente all'emanazione dell'atto impugnato, e' entrata in vigore la legge 8 luglio 1986 n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), che, all'art. 18, ha previsto la giurisdizione del giudice ordinario per l'accertamento del danno ambientale. Poiche' le informazioni richieste con l'atto impugnato erano preordinate all'accertamento di un'eventuale responsabilita' per danno ambientale da parte della Corte dei Conti e poiche' tale accertamento e' ora precluso dall'art. 18 della citata legge n. 349 del 1986, va dichiarata cessata la materia del contendere, in conformita' alla richiesta della regione ricorrente.