ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il
 13 maggio  1983,  depositato  in  Cancelleria  il  20  successivo  ed
 iscritto  al  n.  18  del  registro  ricorsi  1983,  per conflitto di
 attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro  della  Sanita'
 28   febbraio  1983,  intitolato:  "Norme  per  la  tutela  sanitaria
 dell'attivita' sportiva non agonistica".
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore
 Antonio Baldassarre;
    Uditi  l'Avvocato  Ludovico  Villani  per  la  Regione  Liguria  e
 l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio
 dei Ministri;
                           Ritenuto in fatto
    Con  ricorso  notificato  il  13  maggio  1983 il Presidente della
 Regione Liguria ha  proposto  conflitto  di  attribuzione  contro  il
 Decreto del Ministro della sanita' 28 febbraio 1983 dal titolo "Norme
 per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva non agonistica" (G.U.
 n. 72 del 15 marzo 1983), emanato in applicazione dell'art. 5, ultimo
 comma del D.L.  30 dicembre 1979 n. 663,  convertito  con  la  L.  29
 febbraio 1980 n. 33.
    Le   norme   impugnate  indicano  i  soggetti  che  devono  essere
 sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attivita' sportive
 non  agonistiche  (art. 1) ed impongono il carattere preventivo della
 visita medica, con periodicita' annuale e con obbligo di  conformita'
 degli  accertamenti  sanitari da effettuare ad un modello allegato al
 decreto impugnato (art. 2).
    La regione, premesso che il citato art. 5 del D.L. n. 663 del 1979
 prevede un decreto ministeriale solo per  la  fissazione  di  criteri
 tecnici  generali,  ha  affermato  che  il  contenuto della normativa
 ministeriale impugnata non risponde a quei caratteri.
    Al contrario, secondo l'Avvocatura dello Stato, le norme impugnate
 rientrerebbero   nella   normativa   tecnica   e,    comunque,    non
 precluderebbero  una  legislazione  regionale diretta ad estendere la
 tutela ad altri soggetti o ad ampliarne il contenuto. In memoria,  la
 regione  replica  che  un  decreto ministeriale non puo' vincolare la
 legislazione regionale, seppure in una sola direzione.
    Con  istanza  depositata  in  cancelleria  il 29 febbraio 1988, la
 Regione Liguria, premesso che con l'emanazione della legge  regionale
 6  settembre  1984  n.  46, successiva al ricorso, la materia oggetto
 dell'impugnativa ha trovato  piena  e  soddisfacente  disciplina,  ha
 affermato  di  non  aver  piu'  interesse  alla decisione del ricorso
 proposto e ha chiesto, conseguentemente, che sia  dichiarata  cessata
 la materia del contendere.
    All'udienza  pubblica  dell'8  marzo  1988,  dopo la relazione del
 Giudice Antonio Baldassarre, la  Regione  Liguria  ha  confermato  la
 richiesta  di  cessazione  della materia del contendere cui non si e'
 opposta l'Avvocatura Generale dello Stato.
                         Considerato in diritto
    Con  il  ricorso  indicato  in  epigrafe  la  Regione  Liguria  ha
 impugnato il decreto del Ministro  della  sanita'  28  febbraio  1983
 ("Norme   per   la   tutela  sanitaria  dell'attivita'  sportiva  non
 agonistica") nella parte in cui: a)  indica  i  soggetti  che  devono
 essere  sottoposti  a controllo sanitario per la pratica di attivita'
 sportive non agonistiche; b)  impone  il  carattere  preventivo,  con
 periodicita'   annuale,   della   visita   medica;   c)  prevede  che
 l'accertamento  sanitario  si  concluda  con  il   rilascio   di   un
 certificato di stato di buona salute.
    Poiche' la legge della Regione Liguria 6 settembre 1984, n. 46 dal
 titolo "Tutela sanitaria delle attivita' sportive" detta una  propria
 disciplina  degli oggetti sopra indicati (artt. 2 e 7), va dichiarata
 cessata la materia del contendere del presente giudizio.