ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 1, terzo
 comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n.  324  ("Miglioramenti
 economici  al personale statale in attivita' ed in quiescenza"), come
 sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960,  n.  185  ("Modifica
 della  legge  27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici
 al personale statale in attivita' ed in quiescenza"), 38  del  d.P.R.
 29  dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme
 sulle prestazioni previdenziali a  favore  dei  dipendenti  civili  e
 militari  dello Stato"), come integrato dalla legge 20 marzo 1980, n.
 75 ("Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6  dicembre
 1979,  n.  610,  in  materia  di  trattamento economico del personale
 civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme  in
 materia  di  computo della tredicesima mensilita' e di riliquidazione
 dell'indennita'  di  buonuscita  e  norme  di  interpretazione  e  di
 attuazione  dell'art.  6  della  legge  29  aprile  1976, n. 177, sul
 trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo  sociale  e  riapertura
 dei termini per la opzione") e 3 dello stesso d.P.R., come modificato
 dall'art.  7,  primo  comma,  della  legge  29  aprile  1976,   n.177
 ("Collegamento  delle  pensioni  del  settore  pubblico alla dinamica
 delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di  quiescenza  del
 personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti
 di previdenza"), promossi con le seguenti ordinanze:
      1)   ordinanza   emessa   il  17  dicembre  1986  dal  Tribunale
 amministrativo regionale del Lazio  sul  ricorso  proposto  da  Tanzi
 Leonardo  contro  la  Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri,
 iscritta al n. 354 del registro ordinanze  1987  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  34  prima  serie speciale
 dell'anno 1987;
      2)  ordinanze  emesse il 29 ottobre 1986 e il 15 luglio 1987 dal
 Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti  da
 Morgillo Clemente ed altri e da Pascasio Michelangelo ed altri contro
 l'E.N.P.A.S., iscritte ai nn. 800 e 833 del registro ordinanze 1987 e
 pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 54 prima
 serie speciale dell'anno 1987;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 aprile 1988 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha
 sollevato questioni di legittimita' costituzionale:
       a)  dell'art.  1,  terzo  comma, lett. b) della legge 27 maggio
 1959, n. 324 come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n.
 185,  nella  parte  in  cui esclude la computabilita' dell'indennita'
 integrativa  speciale  dalla  base  di  computo  dell'indennita'   di
 buonuscita  E.N.P.A.S.,  in  riferimento  agli  artt.  3, 36, 38 e 97
 Cost., ordinanza 17 dicembre 1986, (reg. ord. n. 354 del 1987);
       b) dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, come mod.
 dalla legge 20 marzo 1980, n. 75,  nella  parte  in  cui  esclude  la
 computabilita'  dell'indennita'  integrativa  speciale  dalla base di
 computo dell'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S., in riferimento agli
 artt.  3, 36 e 38 Cost., ordinanze 29 ottobre 1986, (reg. ord. n. 800
 del 1987) e 15 luglio 1987, (reg. ord. n. 832 del 1987);
       c)  degli  artt.  3  e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032,
 (come mod. dall'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile  1976,  n.
 177  e dalla legge 20 marzo 1980, n. 75), nella parte in cui limitano
 all'80  per  cento  della  retribuzione  annua   (comprensiva   della
 tredicesima   mensilita')  la  base  di  computo  dell'indennita'  di
 buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S., in riferimento all'art.  3  Cost.
 (ordinanza 15 luglio 1987, reg. ord. n. 833 del 1987);
    Considerato  che  i  giudizi  cosi'  promossi vertono su questioni
 analoghe, per cui vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
      che  questa  Corte  con  la sentenza 25 febbraio 1988, n. 220 ha
 gia'  dichiarato   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  3  e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
 1032 cosi' come modificati dall'art. 7, primo comma, della  legge  29
 aprile  1976,  n. 177 e dalla legge 20 marzo 1980, n. 75, nella parte
 in cui limitano all'80 per cento dello stipendio  annuo  la  base  di
 calcolo  dell'indennita'  di  buonuscita  dei  dipendenti statali, in
 riferimento all'art. 3 Cost.;
      che,   con  la  stessa  sentenza,  questa  Corte  ha  dichiarato
 inammissibile,    censurandosi    una    scelta    riservata     alla
 discrezionalita'    legislativa,   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R.  29  dicembre  1973,  n.
 1032, cosi' come mod. dall'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile
 1976, n. 177 e dalla legge 20 marzo 1980, n. 75 - nella parte in  cui
 escludono  l'indennita'  integrativa  speciale  dalla base di calcolo
 dell'indennita' di buonuscita dei dipendenti statali - in riferimento
 agli artt. 3, 36 e 38 Cost.;
      che,  con  sentenza  7  aprile  1988,  n.  408,  questa Corte ha
 dichiarato  parimenti  inammissibile  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1,  terzo  comma, lett. b), della legge 27
 maggio 1959, n. 324, come sostituito dall'art. 1 della legge 3  marzo
 1960,  n. 185 - nella parte in cui escludono l'indennita' integrativa
 speciale dalla base di  calcolo  dell'indennita'  di  buonuscita  dei
 dipendenti statali - in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.;
      che,  le questioni sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe
 sono identiche a quelle decise con le su dette sentenze;
      che non sono stati addotti argomenti nuovi;
    Visti  gli  artt.  26,  legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.