ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324 ("Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza"), come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185 ("Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza"), 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"), come integrato dalla legge 20 marzo 1980, n. 75 ("Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilita' e di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione") e 3 dello stesso d.P.R., come modificato dall'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n.177 ("Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza"), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 17 dicembre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Tanzi Leonardo contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 prima serie speciale dell'anno 1987; 2) ordinanze emesse il 29 ottobre 1986 e il 15 luglio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da Morgillo Clemente ed altri e da Pascasio Michelangelo ed altri contro l'E.N.P.A.S., iscritte ai nn. 800 e 833 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54 prima serie speciale dell'anno 1987; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 1, terzo comma, lett. b) della legge 27 maggio 1959, n. 324 come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185, nella parte in cui esclude la computabilita' dell'indennita' integrativa speciale dalla base di computo dell'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S., in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost., ordinanza 17 dicembre 1986, (reg. ord. n. 354 del 1987); b) dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, come mod. dalla legge 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in cui esclude la computabilita' dell'indennita' integrativa speciale dalla base di computo dell'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S., in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., ordinanze 29 ottobre 1986, (reg. ord. n. 800 del 1987) e 15 luglio 1987, (reg. ord. n. 832 del 1987); c) degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, (come mod. dall'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 e dalla legge 20 marzo 1980, n. 75), nella parte in cui limitano all'80 per cento della retribuzione annua (comprensiva della tredicesima mensilita') la base di computo dell'indennita' di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S., in riferimento all'art. 3 Cost. (ordinanza 15 luglio 1987, reg. ord. n. 833 del 1987); Considerato che i giudizi cosi' promossi vertono su questioni analoghe, per cui vanno riuniti per essere decisi congiuntamente; che questa Corte con la sentenza 25 febbraio 1988, n. 220 ha gia' dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 cosi' come modificati dall'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 e dalla legge 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in cui limitano all'80 per cento dello stipendio annuo la base di calcolo dell'indennita' di buonuscita dei dipendenti statali, in riferimento all'art. 3 Cost.; che, con la stessa sentenza, questa Corte ha dichiarato inammissibile, censurandosi una scelta riservata alla discrezionalita' legislativa, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, cosi' come mod. dall'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 e dalla legge 20 marzo 1980, n. 75 - nella parte in cui escludono l'indennita' integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennita' di buonuscita dei dipendenti statali - in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.; che, con sentenza 7 aprile 1988, n. 408, questa Corte ha dichiarato parimenti inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324, come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185 - nella parte in cui escludono l'indennita' integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennita' di buonuscita dei dipendenti statali - in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.; che, le questioni sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe sono identiche a quelle decise con le su dette sentenze; che non sono stati addotti argomenti nuovi; Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.