ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 7
 luglio 1980, n.  299  e  successive  modificazioni  ("Conversione  in
 legge, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per
 l'attivita' gestionale e finanziaria degli  enti  locali  per  l'anno
 1980"),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  19  gennaio  1987  dal
 Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto  da
 Castorina  Costantino  contro  l'O.P.A.F.S.,  iscritta  al  n.  5 del
 registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 aprile 1988 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio -
 nel corso di un giudizio riguardante  la  misura  dell'indennita'  di
 buonuscita  di  un  dipendente  dell'Azienda  autonoma delle Ferrovie
 dello Stato - con ordinanza 19 gennaio 1987, (n. 5 del R.O. 1987)  ha
 sollevato  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della
 l. 7 luglio 1980, n. 299 e successive modificazioni, nella  parte  in
 cui  non  estende  al  personale  statale in genere, nonche' a quello
 dell'Azienda autonoma delle  Ferrovie  dello  Stato,  il  diritto  al
 computo nell'indennita' integrativa speciale;
      che   tale   questione  e'  stata  sollevata  sotto  il  profilo
 dell'ingiustificata  differenza   di   trattamento   tra   dipendenti
 dell'Azienda  autonoma  delle Ferrovie dello Stato e dipendenti degli
 enti locali (art. 3 Cost.),  nonche'  del  principio  d'imparzialita'
 sancito dall'art. 97 Cost.;
    Considerato  che,  a norma dell'art. 1 della l. 27 maggio 1959, n.
 324, come sostituito dall'art. 1 della  l.  3  marzo  1960,  n.  185,
 l'indennita'  integrativa  speciale attribuita al personale statale -
 compreso quello dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato  non
 e' computabile ai fini dell'indennita' di buonuscita;
      che  a  tale normativa risultano conformi tanto gli artt. 3 e 38
 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (e successive  modificazioni)  -
 riguardante  le  prestazioni  previdenziali erogate dall'E.N.P.A.S. a
 favore del personale statale - quanto gli artt. 14 e 36 della  l.  14
 dicembre  1973,  n.  829,  riguardante  le  prestazioni previdenziali
 erogate dall'O.P.A.F.S. a favore del personale dell'Azienda  autonoma
 delle Ferrovie dello Stato;
      che,  viceversa,  l'art.  3  della  l.  7 luglio 1980, n. 299 ha
 incluso l'indennita'  integrativa  speciale  nella  base  di  calcolo
 dell'indennita'  premio  di fine servizio erogata ai dipendenti degli
 enti  locali   dall'I.N.A.D.E.L.,   assoggettandola   alla   relativa
 contribuzione;
      che questa Corte, con sentenza 25 febbraio 1988, n. 220, ha gia'
 dichiarato inammissibile - censurandosi  una  scelta  riservata  alla
 discrezionalita'   legislativa   -   la   questione  di  legittimita'
 costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R.  29  dicembre  1973,  n.
 1032,  cosi'  come  mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile
 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n.  75,  nella  parte  in  cui
 escludono  l'indennita'  integrativa  speciale  dalla base di calcolo
 dell'indennita' di buonuscita dei dipendenti statali, in  riferimento
 agli artt. 3, 36 e 38 Cost.;
      che,  con  sentenza  7  aprile  1988,  n.  408,  questa Corte ha
 dichiarato  parimenti  inammissibile  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1,  terzo  comma, lett. b), della legge 27
 maggio 1959, n. 324, come sostituito dall'art. 1  della  l.  3  marzo
 1960,  n.  185,  nella  parte in cui esclude l'indennita' integrativa
 speciale dalla base di  calcolo  dell'indennita'  di  buonuscita  dei
 dipendenti statali, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.;
      che  la questione sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe
 e' in tutto analoga a quelle decise con le citate sentenze, ancorche'
 si  riferisca al personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello
 Stato;
      che  non  sono  stati  addotti  argomenti  che possano indurre a
 discostarsi da tali decisioni;
    Visti  gli  artt.  26  l.  11  marzo  1953,  n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;