ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Lazio, riapprovata il 22 dicembre  1987  dal  Consiglio  regionale  e
 comunicata  al Commissario del Governo il 15 gennaio 1988, avente per
 oggetto:  "Contributi  ai  Comuni  del  Lazio  per   l'acquisto,   la
 ristrutturazione,  la  locazione  e  il funzionamento degli uffici di
 conciliazione e per l'aggiornamento dei giudici conciliatori  e  vice
 conciliatori",  promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
 Ministri, notificato il 29 gennaio 1988, depositato in cancelleria il
 9 febbraio successivo ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 1988;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
    Udito  nella  Camera  di  Consiglio  del 20 aprile 1988 il giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto   che   il   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  ha
 sollevato  questione di legittimita' costituzionale della legge della
 Regione Lazio, riapprovata, a seguito di rinvio, il 22 dicembre 1987,
 ed  intitolata  "Contributi  ai  Comuni  del Lazio per l'acquisto, la
 ristrutturazione, la locazione e il  funzionamento  degli  uffici  di
 conciliazione  e  per  l'aggiornamento  dei  giudici  conciliatori  e
 vice-conciliatori";
      che,  ad  avviso  del  ricorrente,  la  legge impugnata, come si
 desume dallo stesso titolo, incide in materia del  tutto  estranea  a
 quella  devoluta  dall'art.  117  Cost.  alla  competenza legislativa
 concorrente delle regioni a statuto ordinario;
    Considerato  che  il  ricorso,  notificato  il 29 gennaio 1988, e'
 stato depositato nella Cancelleria di  questa  Corte  il  9  febbraio
 1988,  e  cioe'  oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 31,
 ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
      che,  pertanto,  secondo la consolidata giurisprudenza di questa
 Corte (v., tra le altre, sentt. nn. 191 del 1980  e  72  del  1981  e
 ordd.  nn.  278  del  1986,  101  e  100  del  1985), la questione di
 legittimita' costituzionale  deve  essere  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt.  26  legge  11 marzo 1953,n. 87, 25 e 9, secondo
 comma, delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;