ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Lazio, riapprovata il 22 dicembre 1987 dal Consiglio regionale e comunicata al Commissario del Governo il 15 gennaio 1988, avente per oggetto: "Contributi ai Comuni del Lazio per l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione e il funzionamento degli uffici di conciliazione e per l'aggiornamento dei giudici conciliatori e vice conciliatori", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 29 gennaio 1988, depositato in cancelleria il 9 febbraio successivo ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 1988; Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio; Udito nella Camera di Consiglio del 20 aprile 1988 il giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Lazio, riapprovata, a seguito di rinvio, il 22 dicembre 1987, ed intitolata "Contributi ai Comuni del Lazio per l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione e il funzionamento degli uffici di conciliazione e per l'aggiornamento dei giudici conciliatori e vice-conciliatori"; che, ad avviso del ricorrente, la legge impugnata, come si desume dallo stesso titolo, incide in materia del tutto estranea a quella devoluta dall'art. 117 Cost. alla competenza legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario; Considerato che il ricorso, notificato il 29 gennaio 1988, e' stato depositato nella Cancelleria di questa Corte il 9 febbraio 1988, e cioe' oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 31, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, sentt. nn. 191 del 1980 e 72 del 1981 e ordd. nn. 278 del 1986, 101 e 100 del 1985), la questione di legittimita' costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953,n. 87, 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;