ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12 ("Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali in Lombardia, norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo e modifica dell'art. 17 della legge regionale 1 agosto 1979, n. 42"), promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1985 dal T.A.R. per la Lombardia sul ricorso proposto dal Comune di Basiglio contro il Comitato regionale di controllo della Regione Lombardia - Sezione di Milano, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1986; Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia; Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un giudizio di annullamento avverso il provvedimento negativo di controllo su delibera comunale, il T.A.R. Lombardia ha sollevato di ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12 "nella parte resa rilevante dall'art. 59, secondo comma, della l. 10 febbraio 1953, n. 62", con riferimento agli artt. 130, primo comma, e 97, primo comma, Cost.. 2. - Ha ritenuto il giudice a quo che la norma regionale, imponendo al Co.re.co di procedere all'audizione degli organi rappresentativi degli enti soggetti al controllo - quando questi ne facciano richiesta - ed attribuendo quindi agli amministratori medesimi un interesse procedimentale tutelabile, potrebbe essere intesa nel senso che l'eventuale omissione nel procedimento (mancata audizione) determinerebbe l'acquisizione di efficacia di un atto illegittimo (quello sottoposto al controllo) per effetto del disposto dell'art. 59, secondo comma, della legge n. 62 del 1953, che pone il termine di 20 giorni per l'esercizio del controllo. E poiche' - a detta del giudice - la funzione del controllo e' regolata da una legge della Repubblica (art. 130 Cost.), la norma regionale avrebbe disciplinato una materia, riservata alla competenza dello Stato, con disposizioni innovative rispetto alla legge n. 62 del 1953. Inoltre la norma regionale denunciata contrasterebbe con l'art. 97, primo comma, Cost., perche' in concreto vanificherebbe la funzione del Co.re.co., tesa a stabilire la legittimita' o meno degli atti degli enti sottoposto al controllo. 3. - E' intervenuta la Regione Lombardia, a difesa della legittimita' della norma censurata, sostenendo la infondatezza della questione, sia perche' la disposizione regionale non interferisce nella disciplina sui poteri dell'organo e sugli effetti del controllo, limitandosi a stabilire modalita' procedimentali di funzionamento, sia perche' la pretesa incostituzionalita' non deriverebbe dal disposto della norma denunciata, bensi' dalle conseguenze che si avrebbero da una (supposta) corretta sua applicazione, che consentirebbe all'ente soggetto al controllo di ricorrere contro l'annullamento del Co.re.co quando sia stata omessa la prevista audizione. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 97 Cost., infine, e' proprio la norma regionale ad assicurare il buon andamento della P.A. con l'acquisizione di ogni elemento utile alla funzione di controllo. Considerato in diritto 1. - E' sottoposto a sindacato della Corte l'art. 26, primo comma, della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, il quale stabilisce che, qualora gli organi rappresentativi degli enti soggetti a controllo ne facciano richiesta per iscritto, in relazione ad atti determinati, l'organo di controllo e' tenuto a disporne l'audizione e prevede altresi' che debbano essere parimenti sentiti i rappresentanti delle minoranze all'interno degli organi deliberativi degli enti, quando ne facciano domanda informandone contestualmente gli organi deliberativi stessi. Ad avviso del giudice a quo la norma denunciata, nella parte resa rilevante dall'art. 59, secondo comma, della legge n. 62 del 1953, contrasterebbe con gli artt. 130, primo comma, e 97, primo comma, Cost., perche', determinando l'invalidita' dell'atto di controllo ove, intervenuta la richiesta di audizione, questa venga omessa, introdurrebbe una misura sanzionatoria non prevista dalla legislazione statale in tema di controlli ed in particolare dall'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed inoltre, lungi dal favorire il miglior esercizio di quella funzione, ne appesantirebbe il procedimento finendo per vanificarla. 2. - La questione, come prospettata con riferimento ad entrambi i parametri costituzionali invocati, e' solo in parte fondata. Puo' difatti convenirsi con la difesa della Regione interveniente, secondo cui la norma non e' censurabile in assoluto in quanto e' diretta a consentire una piu' attenta ed approfondita valutazione degli elementi a favore o a sfavore a legittimita' delle deliberazioni da controllare, mediante la diretta audizione degli organi rappresentativi dell'ente soggetto al controllo nonche' dei rappresentanti delle minoranze. Tuttavia, nonostante tale apprezzabile finalita', per altro verso la norma stessa, per come e' congegnata, appare suscettibile di vanificare la funzione di controllo, onde, sotto questo aspetto e' invece censurabile. Difatti, non essendo previsto alcun termine entro cui la richiesta di audizione, per poter essere presa in considerazione, debba pervenire agli uffici del Comitato regionale di controllo, potrebbe avvenire che essa pervenga l'ultimo giorno utile per l'esercizio della potesta' di annullamento, cosi' paralizzandola, perche', ove per evitare la decadenza, tale potesta' venisse ugualmente esercitata, l'atto di controllo sarebbe illegittimo per essere stato disposto senza la preventiva audizione nel frattempo richiesta. Il contrasto con i parametri costituzionali invocati si manifesta dunque in quella parte della norma che non prevede che, per poter condizionare il procedimento, la richiesta di audizione debba pervenire all'organo di controllo entro un congruo termine - che, in mancanza di espressa previsione legislativa, e' quello apprezzabile dallo stesso organo, salvo il successivo sindacato giurisdizionale - tale cioe' da consentire di disporre l'audizione, lasciando successivamente, a chi deve esercitare il controllo, il tempo indispensabile per compiere le opportune valutazioni, ai fini dell'esercizio della relativa funzione entro termine previsto dall'art. 59 della legge n. 62 del 1953.