ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  26, primo
 comma, della legge della Regione Lombardia 8  febbraio  1982,  n.  12
 ("Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali in Lombardia,
 norme per il  funzionamento  dell'organo  regionale  di  controllo  e
 modifica  dell'art. 17 della legge regionale 1› agosto 1979, n. 42"),
 promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1985 dal  T.A.R.  per  la
 Lombardia  sul  ricorso  proposto  dal  Comune  di Basiglio contro il
 Comitato regionale di controllo della Regione Lombardia - Sezione  di
 Milano,  iscritta  al n. 163 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  28,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1986;
    Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  di  un  giudizio  di  annullamento  avverso  il
 provvedimento negativo di controllo su delibera comunale,  il  T.A.R.
 Lombardia   ha   sollevato   di  ufficio  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge  della  Regione
 Lombardia  8  febbraio  1982,  n.  12  "nella  parte  resa  rilevante
 dall'art. 59, secondo comma, della l. 10 febbraio 1953, n.  62",  con
 riferimento agli artt. 130, primo comma, e 97, primo comma, Cost..
    2.  -  Ha  ritenuto  il  giudice  a  quo  che  la norma regionale,
 imponendo  al  Co.re.co  di  procedere  all'audizione  degli   organi
 rappresentativi  degli  enti soggetti al controllo - quando questi ne
 facciano  richiesta  -  ed  attribuendo  quindi  agli  amministratori
 medesimi  un  interesse  procedimentale  tutelabile,  potrebbe essere
 intesa nel senso che l'eventuale omissione nel procedimento  (mancata
 audizione)  determinerebbe  l'acquisizione  di  efficacia  di un atto
 illegittimo (quello sottoposto al controllo) per effetto del disposto
 dell'art.  59, secondo comma, della legge n. 62 del 1953, che pone il
 termine di 20 giorni per l'esercizio del controllo.
    E  poiche'  -  a  detta del giudice - la funzione del controllo e'
 regolata da una legge della Repubblica (art.  130  Cost.),  la  norma
 regionale avrebbe disciplinato una materia, riservata alla competenza
 dello Stato, con disposizioni innovative rispetto alla  legge  n.  62
 del 1953.
    Inoltre  la  norma  regionale denunciata contrasterebbe con l'art.
 97,  primo  comma,  Cost.,  perche'  in  concreto  vanificherebbe  la
 funzione del Co.re.co., tesa a stabilire la legittimita' o meno degli
 atti degli enti sottoposto al controllo.
    3.   -  E'  intervenuta  la  Regione  Lombardia,  a  difesa  della
 legittimita' della norma censurata, sostenendo la infondatezza  della
 questione,  sia  perche'  la  disposizione regionale non interferisce
 nella  disciplina  sui  poteri  dell'organo  e  sugli   effetti   del
 controllo,   limitandosi  a  stabilire  modalita'  procedimentali  di
 funzionamento,  sia  perche'  la  pretesa   incostituzionalita'   non
 deriverebbe   dal  disposto  della  norma  denunciata,  bensi'  dalle
 conseguenze  che  si  avrebbero  da  una  (supposta)   corretta   sua
 applicazione,  che  consentirebbe  all'ente  soggetto al controllo di
 ricorrere contro l'annullamento del Co.re.co quando sia stata  omessa
 la prevista audizione.
    Quanto  alla  pretesa  violazione  dell'art.  97 Cost., infine, e'
 proprio la norma regionale ad assicurare il buon andamento della P.A.
 con l'acquisizione di ogni elemento utile alla funzione di controllo.
                         Considerato in diritto
    1. - E' sottoposto a sindacato della Corte l'art. 26, primo comma,
 della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, il  quale
 stabilisce   che,  qualora  gli  organi  rappresentativi  degli  enti
 soggetti a controllo ne facciano richiesta per iscritto, in relazione
 ad  atti  determinati,  l'organo  di  controllo  e' tenuto a disporne
 l'audizione e prevede altresi' che debbano essere parimenti sentiti i
 rappresentanti  delle minoranze all'interno degli organi deliberativi
 degli enti, quando ne facciano domanda  informandone  contestualmente
 gli organi deliberativi stessi.
    Ad  avviso del giudice a quo la norma denunciata, nella parte resa
 rilevante dall'art. 59, secondo comma, della legge n.  62  del  1953,
 contrasterebbe  con  gli  artt.  130, primo comma, e 97, primo comma,
 Cost., perche', determinando  l'invalidita'  dell'atto  di  controllo
 ove,  intervenuta  la  richiesta  di  audizione, questa venga omessa,
 introdurrebbe   una   misura   sanzionatoria   non   prevista   dalla
 legislazione statale in tema di controlli ed in particolare dall'art.
 59 della legge 10  febbraio  1953,  n.  62,  ed  inoltre,  lungi  dal
 favorire  il  miglior esercizio di quella funzione, ne appesantirebbe
 il procedimento finendo per vanificarla.
    2.  - La questione, come prospettata con riferimento ad entrambi i
 parametri costituzionali invocati, e' solo in parte fondata.
    Puo' difatti convenirsi con la difesa della Regione interveniente,
 secondo cui la norma non e' censurabile  in  assoluto  in  quanto  e'
 diretta  a  consentire  una  piu' attenta ed approfondita valutazione
 degli  elementi  a  favore  o  a   sfavore   a   legittimita'   delle
 deliberazioni  da  controllare,  mediante  la diretta audizione degli
 organi rappresentativi dell'ente soggetto al  controllo  nonche'  dei
 rappresentanti    delle    minoranze.   Tuttavia,   nonostante   tale
 apprezzabile finalita', per altro verso la norma stessa, per come  e'
 congegnata,   appare   suscettibile  di  vanificare  la  funzione  di
 controllo, onde, sotto questo aspetto e' invece censurabile.
    Difatti, non essendo previsto alcun termine entro cui la richiesta
 di  audizione,  per  poter  essere  presa  in  considerazione,  debba
 pervenire  agli  uffici del Comitato regionale di controllo, potrebbe
 avvenire che essa pervenga  l'ultimo  giorno  utile  per  l'esercizio
 della  potesta'  di  annullamento, cosi' paralizzandola, perche', ove
 per  evitare  la  decadenza,   tale   potesta'   venisse   ugualmente
 esercitata,  l'atto di controllo sarebbe illegittimo per essere stato
 disposto senza la preventiva audizione nel frattempo richiesta.
    Il  contrasto con i parametri costituzionali invocati si manifesta
 dunque in quella parte della norma che non  prevede  che,  per  poter
 condizionare   il  procedimento,  la  richiesta  di  audizione  debba
 pervenire all'organo di controllo entro un congruo termine - che,  in
 mancanza  di  espressa previsione legislativa, e' quello apprezzabile
 dallo stesso organo, salvo il successivo sindacato giurisdizionale  -
 tale   cioe'   da   consentire  di  disporre  l'audizione,  lasciando
 successivamente,  a  chi  deve  esercitare  il  controllo,  il  tempo
 indispensabile   per  compiere  le  opportune  valutazioni,  ai  fini
 dell'esercizio  della  relativa  funzione  entro   termine   previsto
 dall'art. 59 della legge n. 62 del 1953.