ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale del comma aggiunto dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131 ("Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"), al quarto comma dell'art. 30 del d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55 ("Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"), come interpretato autenticamente dalla legge 2 maggio 1984, n. 104 ("Interpretazione autentica dell'articolo 30, comma 4.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente i provvedimenti adottati dagli enti locali a fini pensionistici e previdenziali") promossi con n. 2 ordinanze emesse il 21 maggio 1984 dalla Corte dei Conti - Sezione I giurisdizionale - nei giudizi di responsabilita' nei confronti di Ravizza Italo ed altri e di Boschesi Dante ed altri, iscritte al n. 5 del registro ordinanze 1985 e al n. 747 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131- bis dell'anno 1985 e n. 60 prima serie speciale dell'anno 1986; Visto l'atto di costituzione di Ravizza Italo ed altri nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che nel corso di due analoghi giudizi aventi entrambi ad oggetto la responsabilita' di alcuni amministratori di enti locali di assistenza, la Corte dei Conti con ordinanze in data 21 maggio 1984 (r.o. nn. 5 del 1985 e 747 del 1986) ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 30 comma 4.1 del d.-l. 28 febbraio 1983 n. 55 convertito in legge 26 aprile 1983 n. 131 ("Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983") e dell'articolo unico legge 2 maggio 1984 n. 104 ("Interpretazione autentica dell'art. 30, comma 4.1 del d.-l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983 n. 131"), con riferimento all'art. 81 quarto comma Cost.; che, il danno contestato deriverebbe dal fatto che, avendo gli amministratori, in deroga a quanto previsto nell'accordo nazionale 5 marzo 1974, differito (in un caso al 2 gennaio e nell'altro al 1 febbraio 1975) la decorrenza economica dei miglioramenti retributivi spettanti al personale, gli enti e i loro dipendenti avrebbero corrisposto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.) contribuzioni previdenziali inferiori a quelle che la decorrenza del trattamento economico fissata dall'accordo nazionale, al 1 gennaio 1975, avrebbe invece comportato (ai sensi dell'art. 23, quarto comma, r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680); che le norme impugnate vengono censurate in quanto, escludendo la responsabilita' degli amministratori degli enti locali per il danno cagionato alla C.P.D.E.L., mediante deliberazioni illegittime, assunte in deroga agli accordi nazionali ed aventi come effetto una minore contribuzione previdenziale, si porrebbero in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost. non idicando i mezzi finanziari con cui far fronte alla spesa aggiuntiva gravante sulla Cassa, e non assicurando altrimenti il ripianamento della mancata entrata, o riassestando il settore riducendo gli oneri ai quali sarebbe stata destinata la predetta entrata; che nel giudizio promosso con ordinanza n. 5 del 1985 si sono costituiti gli amministratori, parti nel relativo processo a quo, eccependo l'irrilevanza della questione e chiedendone, in subordine, il rigetto perche' infondata; che la richiesta di infondatezza e' stata formulata anche dall'Avvocatura Generale dello Stato intervenuta in entrambi i giudizi, i quali, peraltro, in ragione della loro identita' oggettiva, vanno riuniti. Considerato che l'eccezione di irrilevanza prospettata dalle parti costituitesi va disattesa, apparendo, al riguardo, l'atto di rimessione sufficientemente motivato sia nella parte in "fatto" che in quella di "diritto", e non potendosi aprioristicamente escludere la sussistenza di un danno erariale e della conseguente responsabilita' amministrativa nelle fattispecie che formano oggetto dei giudizi a quibus; che per quanto attiene al merito della questione, le norme impugnate, nella parte in cui determinerebbero una mancata entrata per l'erario, non appaiono prive della necessaria copertura finanziaria in quanto l'art. 36, comma secondo, del d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55, conv. in legge 26 aprile 1983 n. 131, indica espressamente i mezzi finanziari con cui far fronte "all'ulteriore onere" derivante dall'applicazione del decreto medesimo; che, nel caso di specie, trattandosi di mancate entrate talmente imprevedibili ed incerte sia nell' an che nel quantum, una previsione piu' specifica da parte del legislatore era impossibile; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.